LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MOCCI Mauro – Presidente –
Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –
Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –
Dott. CAPRIOLI Maura – Consigliere –
Dott. RAGONESI Vittorio – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso 7288-2019 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE, (C.F. *****), in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis;
– ricorrente –
contro
ENEL GREEN POWER SPA, *****, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA CRESCIENZIO 14, presso lo studio dell’avvocato ENRICO PAULETTI, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato ROSAMARIA NICASTRO;
avverso la sentenza n. 545/2/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE del MOLISE, depositata il 23/07/2018;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non partecipata del 25/05/2021 dal Consigliere Relatore Dott. VITTORIO RAGONESI.
CONSIDERATO
che la Commissione tributaria provinciale di Isernia, con sentenza n. 208/14 sez 2, rigettava il ricorso proposto da Enel green power spa avverso l’avviso di accertamento ***** per estimi catastali 2013;
che avverso detta decisione la società contribuente proponeva appello innanzi alla CTR Molise che, con sentenza n. 545/2018, accoglieva l’impugnazione.
che avverso la detta sentenza ha proposto ricorso per Cassazione l’Agenzia delle Entrate sulla base di un motivo illustrato con memoria;
che a società contribuente ha resistito con controricorso.
RITENUTO
che non ricorrono le condizioni per la trattazione in Camera di consiglio ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c..
P.Q.M.
Rimette la causa per la decisione alla 5 sez. civile.
Così deciso in Roma, il 25 maggio 2021.
Depositato in Cancelleria il 28 luglio 2021