LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GRECO Antonio – Presidente –
Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –
Dott. CATALDI Michele – Consigliere –
Dott. CROLLA Cosmo – rel Consigliere –
Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso 34293-2019 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE, (C.F. *****), in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO che la rappresenta e difende, ope legis;
– ricorrente –
contro
IMMOBILIARE GRANDE DISTRIBUZIONE SOCIETA’ D’INVESTIMENTO IMMOBILIARE QUOTATA SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA EMILIA 88, presso lo studio dell’avvocato FEDERICA CORSINI, rappresentata e difesa dagli avvocati ISOTTA FARINA, GUIDO FABBRI;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 734/5/2019 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE dell’EMILIA ROMAGNA, depositata l’08/04/2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 15/06/2021 dal Consigliere Relatore Dott. COSMO CROLLA.
RITENUTO
che:
1. La soc. Immobiliare Grande Distribuzione Società di Investimento Quotata spa impugnava davanti alla Commissione Tributaria Provinciale di Ravenna l’atto, notificato in data 26/2/2015, con il quale l’Ufficio recuperava a tassazione la somma di Euro 82.250,78 quale differenza tra il tetto massimo del credito di imposta utilizzabile pari ad Euro 516.456,00 e l’importo utilizzato in compensazione e chiesto a rimborso nel 2012 ammontante a complessivi Euro 598.707,68.
2. La CTP accoglieva il ricorso.
3. Sull’impugnazione proposta dall’Agenzia delle Entrate la Commissione Tributaria Regionale della Sardegna rigettava l’appello rilevando che, ai fini del computo della soglia massima del credito di imposta utilizzabile, non poteva sommarsi la somma utilizzata in compensazione con quella richiesta in rimborso 4. Avverso la sentenza della CTR ha proposto ricorso per Cassazione l’Agenzia delle Entrate affidandosi a due motivi. Il contribuente si costituiva depositando controricorso.
5 Sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi del novellato art. 380 bis c.p.c., risulta regolarmente costituito il contraddittorio. La contribuente depositava memoria illustrativa.
CONSIDERATO
che:
1. Con il primo motivo di impugnazione la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione della L. n. 388 del 2000, art. 34, comma 1, e del D.Lgs. n. 241 del 1997, art. 17, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3; si sostiene che la CTR ha erroneamente omesso di tener conto, ai fini della determinazione del limite di compensabilità, dei rimborsi ricevuti in conto fiscale.
1.2 Con il secondo motivo si deduce violazione del D.Lgs. n. 471 del 1997, art. 13, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per non avere la CTR rilevato che l’utilizzo di un credito di imposta in misura superiore al limite concretizza nei fatti un omesso versamento.
2 La controversia, anche alla luce delle argomentazioni svolte dalla ricorrente nella memoria difensiva, in punto di mancato conteggio degli interessi, ai fini della determinazione del limite massimo del rimborso, non si pone in termini dell’immediata evidenza decisoria;
3 La causa va quindi rimessa a nuovo ruolo, disponendone la trasmissione alla sezione ordinaria (quinta) per la trattazione in pubblica udienza.
P.Q.M.
Dispone la trasmissione del procedimento alla Quinta Sezione.
Così deciso in Roma, il 15 giugno 2021.
Depositato in Cancelleria il 28 luglio 2021