LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Presidente –
Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere –
Dott. PORRECA Paolo – Consigliere –
Dott. MOSCARINI Anna – rel. Consigliere –
Dott. GORGONI Marilena – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 13781-2018 proposto da:
G.L., rappresentata e difesa dagli avvocati TULLIO ORATI, e BRUNO BELLI, ed elettivamente domiciliata presso lo studio del secondo in ROMA, CORSO TRIESTE 87, pec:
tullio.orati.pecavvocatitivoli.it, brunobelli.ordineavvocatiroma.org;
– ricorrente –
contro
*****, in persona del legale rappresentante, rappresentato e difeso dagli avvocati PAOLA BAGLIO, e ALESSIA ALESII, ed elettivamente domiciliato in ROMA, V.LE POLICLINICO 155, pec:
paolabaglio.ordineavvocatiroma.org;
ZURICH INSURANCE PUBLIC LIMITED COMPANY SRL, in persona del legale rappresentante, rappresentato e difeso dall’avvocato GIANLUCA FONSI, ed elettivamente domiciliato presso lo studio del medesimo in ROMA, VIA MONTE SANTO 68, pec: g.fonsi.pec.fgilex.it;
E.M., rappresentato e difeso dall’avvocato ANTONELLA PETRILLI, ed elettivamente domiciliato in ROMA, presso lo studio della medesima in VIA DEL MASCHERINO 72, pec:
antonellapetrilli.ordineavvocatiroma.org;
GENERALI ITALIA SPA, *****, in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso dall’avvocato GIUSEPPE CILIBERTI ed elettivamente domiciliato in ROMA, presso lo studio del medesimo in via MONTE ZEBIO 28, pec.
Giuseppeciliberti.ordineavvocatiroma.org;
GENERALI ITALIA SPA *****, in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso dall’avvocato MARCO VINCENTI, Ed elettivamente domiciliato in ROMA, presso lo studio del medesimo in via Giuseppe Ferrari n. 35, Pec: marcovincenti.avvocato.pe.it;
*****, in persona del legale rappresentante, rappresentato e difeso dagli avvocati ALFREDO FAVA, e LUIGI MILANESE, ed elettivamente domiciliato in ROMA, P.LE A. MORO 5, alfredo.fava.cert.uniroma1.it, luigi.milanese.cert.unirgma1.it;
– controricorrenti –
e’ contro ***** GESTIONE LIQUIDATIORIA C/0 *****, FATA ASSICURAZIONI DANNI SPA;
– intimata –
avverso la sentenza n. 1491/2018 della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il 06/03/2018;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 13/10/2020 dal Consigliere Dott. ANNA MOSCARINI.
FATTI DI CAUSA
1. Con atto di citazione del 15/6/2006 G.L. convenne davanti al Tribunale di Roma la ***** (*****) ed il Prof. E.M. per sentirne pronunciare la condanna al risarcimento dei danni per un presunto “errato iter diagnostico terapeutico protrattosi per dodici anni” ed in particolare per la mancata diagnosi di un adenoma ipofisario localizzato nell’emipofisi destra.
2.1 convenuti si costituirono in giudizio chiamando in causa le proprie compagnie di assicurazioni ed il Tribunale, espletata una CTU medico-legale sulla persona della G., divergendo motivatamente dalle risultanze della CTU, rigettò la domanda ritenendo che, pur potendosi configurare un’omissione di indagine, in ogni caso l’attrice non aveva assolto all’onere della prova del danno.
3.La G. propose appello, si costituirono tutte le parti appellate e la Corte d’Appello di Roma dispose l’espletamento di una seconda CTU, cui non si pote’ dare seguito per la mancata presenza della perizianda (né dei suoi difensori o CTP) all’inizio delle operazioni peritali fissato dal consulente tecnico d’ufficio senza che, a seguito della sollecitazione del medesimo, la G. fornisse alcuna giustificazione dell’assenza.
4. La Corte d’Appello di Roma, pertanto, con sentenza n. 1491 del 6/3/2018, ha rigettato l’appello ritenendo che la parte asseritamente danneggiata non aveva assolto al proprio onere di collaborazione consistente nel sottoporsi alla visita medica disposta dal consulente tecnico d’ufficio, con tale comportamento omettendo di assolvere all’onere della prova del fatto costitutivo del danno.
5. Avverso la sentenza, che ha condannato la G. alle spese nei confronti di tutti gli appellati, la soccombente ha proposto ricorso per cassazione, sulla base di due motivi. Hanno resistito, con distinti controricorsi, il prof. E.M., l'*****, l'*****, la compagnia Generali Italia SpA, notificando due controricorsi, e la Zurich Insurance Public Limited Company.
6. La causa è stata fissata ex art. 380 bis c.p.c. all’odierna adunanza camerale in vista della quale la ricorrente, E.M. e Zurich Insurance Public Limited Company hanno depositato memoria mentre il P.G. non ha depositato conclusioni scritte.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.Con il primo motivo.- violazione dei principi regolatori del giusto processo ex art. 360 c.p.c., n. 5, omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione relativo alla omissione probatoria attribuita alla G. per la sua assenza alle operazioni peritali del 18/9/2017 – la ricorrente si duole che la Corte d’Appello abbia aderito in modo acritico a quanto dichiarato dal CTU, nominato in grado di appello, circa la sua indisponibilità a sottoporsi a perizia, circostanza a suo dire inveritiera. Ad avviso della ricorrente il proprio difensore avrebbe in più occasioni chiesto che ella fosse sottoposta a visita medica senza ricevere alcuna risposta. Peraltro la ricorrente avrebbe altresì inoltrato un’istanza per la nomina di un nuovo CTU: così la tesi del CTU sarebbe sprovvista di qualunque fondamento, essendo ingiustificato il recesso del consulente dall’incarico ricevuto.
2. Con il secondo motivo – omessa motivazione su un punto decisivo, dedotto nei motivi di gravame, relativo alla responsabilità del Dott. E.M. per inadempimento professionale, per non aver prescritto alla G. alcuna indagine radiologica della sella turcica nel periodo dal ***** durante il quale la ricorrente fu affidata alle sue cure – la ricorrente censura molto confusamente la mancata valutazione dell’esistenza in atti di una risonanza magnetica, disposta sulla sua persona nel ***** su prescrizione di un sanitario diverso da quello che l’aveva in cura. Questo esame evidenziò lo sviluppo di un adenoma ipofisario nella emipofisi destra che fu confermato da un successivo esame, prodromico a due interventi chirurgici di asportazione dell’adenoma e di paratiroidectomia subtotale. Vi sarebbe prova del fatto che, nel lungo tempo in cui la G. fu in cura dai medici convenuti in giudizio, questi si resero inadempienti al rapporto di prestazione professionale omettendo di disporre l’esecuzione di un’indagine radiologica, e tanto era stato evidenziato da una risonanza magnetica prescritta da altro sanitario che aveva evidenziato il notevole progresso della malattia.
1-2 Il ricorso è palesemente inammissibile per plurimi, distinti profili. Innanzitutto esso denota un grave difetto di autosufficienza nell’esposizione del fatto e nella localizzazione nel processo degli atti e dei documenti sui quali la ricorrente costruisce la sua tesi difensiva. Infatti la ricorrente non ricostruisce le fasi salienti del giudizio, non espone in modo dettagliato le posizioni reciprocamente assunte dalle parti, non dà conto delle motivazioni del Tribunale non esamina la motivazione della sentenza d’appello né riporta i capi della sentenza che si pretendono viziati. La giurisprudenza di questa Corte afferma che, ai fini della sussistenza del requisito della “esposizione dei fatti di causa”, è necessario che nel ricorso siano indicati in maniera specifica e puntuale tutti gli elementi utili perché il giudice di legittimità possa avere la completa cognizione dell’oggetto della controversia, dello svolgimento del processo e delle posizioni in esso assunte dalle parti, senza dover ricorrere ad altre fonti o atti del processo, ivi compresa la sentenza impugnata così da acquisire un quadro degli elementi fondamentali in cui si colloca la decisione censurata e i motivi delle doglianze prospettate (Cass., L, n. 15808 del 12/6/2008; Cass., 3, n. 16315 del 24/7/2007; Cass., n. 19218 del 29/9/2015, Cass., n. 24078 del 3/2/2017). Il ricorso si palesa altresì inammissibile per violazione dell’art. 366 c.p.c., n. 6 in quanto, nel richiamare del tutto genericamente atti e documenti del giudizio di merito, la ricorrente non li localizza nel processo e non fornisce puntuali indicazioni necessarie ai fini della relativa individuazione. Infine il ricorso è inammissibile anche sotto il profilo del vizio di motivazione, pure denunciato dalla ricorrente, in quanto è volto a colpire non il preteso omesso esame di un fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti ma la logicità intrinseca della motivazione che, come è noto, è sottratta al sindacato di legittimità a seguito dell’entrata in vigore del D.L. n. 83 del 2012, art. 54, comma 1, lett. b che, sostituendo il previgente testo dell’art. 350 c.p.c., comma 1, n. 5, ha circoscritto il vizio di motivazione alla sola omissione del fatto controverso ritualmente allegato e dimostrato in giudizio, tale per cui se fosse stato invece tenuto in debito conto dal giudice, avrebbe comportato con certezza un diverso esito della controversia (Cass., n. 3591 del 24/2/2016). Non pare che la motivazione della impugnata sentenza si possa prestare al sindacato di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 in quanto la motivazione esiste ed anche del tutto plausibile oltre che non smentita da allegati elementi contrari.
Infine il ricorso è inammissibile per violazione dell’art. 348 ter, comma 4 posto che entrambe le pronunce di merito sono conformi nel rigettare la domanda della G. per il mancato assolvimento dell’onere della prova sul fatto costitutivo del danno.
3. Conclusivamente il ricorso va dichiarato inammissibile e la ricorrente condannata a pagare, in favore di ciascuna parte resistente, le spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo. Si dà atto che Generali Italia SpA ha notificato due controricorsi e che quello notificato per secondo, patrocinato dall’avvocato Marco Vincenti, va dichiarato inammissibile. Di ciò occorre tenere conto ai fini delle spese, dovute a Generali Italia SpA solo con riguardo al controricorso notificato dall’avvocato Giuseppe Ciliberti. Si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, del cd. “raddoppio” del contributo unificato, se dovuto.
PQM
La Corte dichiara il ricorso inammissibile e condanna la ricorrente a pagare in favore di ciascuna parte resistente le spese del giudizio di cassazione, liquidate in Euro 5.200 (oltre Euro 200 per esborsi), più accessori e spese generali al 15 %in favore di E.M. e di Zurich Insurance Public Limited Company, mentre in Euro 4.700 (oltre Euro 200 per esborsi), più accessori di legge e spese generali al 15% in favore delle altre parti resistenti.
Si dà atto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sezione Terza Civile, il 13 OTTOBRE 2020.
Depositato in Cancelleria il 28 luglio 2021