Corte di Cassazione, sez. V Civile, Ordinanza n.21667 del 29/07/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BISOGNI Giacinto – Presidente –

Dott. TRISCARI Giancarlo – Consigliere –

Dott. PUTATURO DONATI VISCITO DI NOCERA M.G. – Consigliere –

Dott. CHIESI Gian Andrea – Consigliere –

Dott. D’AURIA Giusep – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 22924-2014 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

TAMPIERI FINANCIAL GROUP SPA, elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA AUGUSTO IMPERATORE 22, presso lo studio dell’avvocato GUIDO MARIA POTTINO, che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati GIANCARLO RIDOLFI, NICOLA RIDOLFI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 112/2013 della COMM. TRIB. REG. di BOLOGNA, depositata il 24/06/2013;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 17/09/2020 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE D’AURIA.

FATTI DI CAUSA

La vicenda giudiziaria trae origine dall’avviso di accertamento emesso dall’Agenzia delle Entrate con cui era stata recuperata l’iva illegittimamente detratta dalla società Tampieri Financial Group spa in quanto la compravendita del terreno sito in ***** era avvenuta ad un prezzo inferiore a quello dichiarato.

A seguito di impugnazione di tale avviso, la CTP di Ravenna, ritenendo l’inesistenza della simulazione parziale del prezzo, annullava l’accertamento emesso.

Tale sentenza, a seguito dell’appello proposto dall’Agenzia delle Entrate, era confermata dalla CTR (sent. 114/02/13), che riteneva in alcun modo provata la suddetta simulazione.

Propone ricorso in Cassazione l’Agenzia delle Entrate affidandosi a 2 motivi così sintetizzabili:

1) Violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 633 del 1972, artt. 19 e 54, nonché degli artt. 2729 e 2697 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

2) In via gradata omesso esame dei fatti decisivi per il giudizio che sono stati oggetto di, discussione tra le parti in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.

Si costituiva con controricorso il resistente chiedendo che il ricorso fosse dichiarato inammissibile o rigettato.

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo di gravame la Agenzia delle Entrate si duole del vizio della violazione di legge, non avendo la CTR dato rilevanza alle presunzioni indicate nell’accertamento, al fine di ritenere simulato il prezzo della compravendita (cd. sovrafatturazione).

Invero, l’Ufficio, in ottemperanza ai principi in materia, avrebbe dovuto, innanzitutto, provare sulla base anche di presunzioni, l’inesistenza oggettiva della prestazione, cioè il versamento di un prezzo inferiore a quello indicato nell’atto di acquisto.

Sul punto la sentenza impugnata ha ritenuto di escludere che fosse stata data la prova della simulazione del prezzo in quanto non ha ritenuto “grave, precisa e concordante la presunzione dedotta” e cioè che i soci della Floredil snc ben prima della vendita alla T. Financial avessero prelevato dai propri conti personali 900 mila Euro.

Il giudice nel valutare tale prelievo, in mancanza di prova ulteriore, ha ritenuto che tale circostanza non implicasse necessariamente la restituzione del maggior prezzo indicato nell’atto di vendita alla società T. Financial Group tramite i soci di questa, in tal modo esercitando i suoi poteri di valutazione. In sostanza, la Agenzia ricorrente elusivamente si spinge a richiedere un nuovo accertamento sul punto non ammissibile. In sostanza il motivo finisce per criticare l’opzione che ha condotto il giudice del merito ad una determinata soluzione della questione esaminata, ma una simile revisione non sarebbe altro che un giudizio di fatto e si risolverebbe in una sua nuova formulazione, contrariamente alla funzione assegnata dall’ordinamento al giudice di legittimità. In definitiva il giudice ha ritenuto che gli elementi indiziari forniti dalla Agenzia non avessero la forza indicata dall’art. 2729 c.c., in quanto tale prelievo poteva essere spiegato sotto vari profili non ultimo quello di pagare il saldo prezzo al precedente dante causa della Foredil, o di prelevare liquidità per fini personali, o di svolgere operazioni commerciali per la società Foredil. Come si vede da tale indizio secondo la CTR non può ricavarsi l’univocità, richiesta per le presunzioni.

In altri termini la Ctr non ha minimamente violato i principi circa l’onere probatorio in materia, limitandosi a ritenere l’accertamento non fondato su elementi indiziari, con i requisiti di legge per valere come presunzioni, tali da provare le circostanze di cui si discorre, anche per la presenza di prova contraria e di spiegazioni plausibili da parte del ricorrente.

Inoltre e in particolare il giudice ha anche considerato che la sovrafatturazione, in genere, presuppone l’indicazione di un prezzo fuori mercato, mentre nel caso il valore del bene, come indicato nella compravendita, era conforme a quanto accertato proprio “in varie perizie sia dal tecnico nominato dal Presidente del Tribunale che dalla Agenzia del territorio”. La sentenza impugnata, dunque, non ha alterato il riparto degli oneri probatori come previsto dall’art. 2697 c.c., ma ha ritenuto di formare il proprio convincimento a fronte di una valutazione delle risultanze istruttorie. Alla luce della motivazione esplicitata nella sentenza impugnata, deve conseguentemente escludersi che la C.T.R. sia incorsa nella dedotta violazione del precetto di cui all’art. 2697 c.c., denunciabile in cassazione ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, atteso che tale vizio si configura soltanto nell’ipotesi in cui il giudice abbia attribuito l’onere della prova ad una parte diversa da quella che ne è gravata secondo le regole dettate da quella norma, non anche quando, come nel caso in cui si assume che il giudice abbia errato l’apprezzamento sull’esito della prova. Con il secondo motivo l’agenzia si duole della violazione di cui all’art. 360 c.p.c., n. 5, avendo la Ctr omesso di considerare le numerose circostanze fattuali addotte con l’accertamento.

Invero l’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, nel suo attuale testo riguarda un vizio specifico denunciabile per cassazione relativo all’omesso esame di un fatto controverso e decisivo per il giudizio, nozione da intendersi come riferita a un preciso accadimento o una precisa circostanza in senso storico-naturalistico, mentre nel motivo de quo ci si duole del non aver considerato le circostanze dedotte quali presunzioni non vinte, e quindi la ricorrente finisce per dolersi della valutazione finale, visto che tali circostanze sono state esaminate in primo grado (vedi sentenza interamente riportata nel ricorso e confermata sul punto dalla Ctr). La ricorrente contestando sotto tale profilo, il risultato raggiunto, si prefiggeva, di attaccare il processo logico e la motivazione, al fine di ottenere un nuovo esame del materiale probatorio, per pervenire, attraverso una diversa selezione degli elementi rilevanti – la cui scelta ed il cui apprezzamento appartiene al giudice di merito – ad una diversa ricostruzione dei fatti, pertanto tale motivo va rigettato.

E’ evidente poi che essendo la pretesa fiscale fondata su una simulazione parziale del prezzo indicato nell’atto di vendita, il giudice nell’esame del materiale probatorio poteva anche prendere in considerazione il valore intrinseco dei terreni, nonché il dato oggettivo che da nessun elemento risultava il passaggio di danaro in restituzione, relativo alla pretesa sovrafatturazione tra la Foredil e la T. Financial Group.

Pertanto, anche il secondo motivo va rigettato. Le spese seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali liquidate in Euro 7800 oltre oneri di legge.

Così deciso in Roma, il 17 settembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 29 luglio 2021

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