Corte di Cassazione, sez. V Civile, Ordinanza n.21672 del 29/07/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIRGILIO Biagio – Presidente –

Dott. MANZON Enrico – Consigliere –

Dott. SUCCIO Roberto – Consigliere –

Dott. PUTATURO DONATI VISCITO DI NOCERA M.G. – Consigliere –

Dott. D’AURIA Giusep – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 11480-2013 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

PROMIDEA SRL IN LIQUIDAZIONE;

– intimata –

avverso la sentenza n. 59/2012 della COMM. TRIB. REG. PIEMONTE, depositata il 25/10/2012;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 25/11/2020 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE D’AURIA.

FATTI DI CAUSA

La vicenda giudiziaria trae origine dall’avviso di accertamento n. *****, emesso dalla Agenzia delle Entrate nei confronti della Promidea SRL, cui era individuata una maggiore pretesa fiscale ai fini irpeg, irap, e iva relativamente all’anno 2005.

Il giudizio di primo grado avverso l’accertamento si concludeva con l’annullamento integrale dell’accertamento impugnato.

A seguito dell’appello proposto dalla Agenzia Delle Entrate, la Ctr del Piemonte (sent. N. 59/05/2012) riteneva la legittimità delle contestazioni inerenti la detraibilità dell’Iva in relazione alle fatture emesse dalla B. Immobiliare, confermando nel resto la decisione di primo grado.

Propone ricorso in Cassazione la Agenzia delle Entrate, che si affidava a due motivi così sintetizzabili:

1) Violazione e falsa applicazione dell’art. 109 tuir, del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 37, nonché dell’art. 2697 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

2) Vizio di motivazione in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.

Non si costituiva con controricorso l’intimata Promidea srl.

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo di ricorso in esame, la ricorrente Agenzia denuncia una violazione di legge, per aver la Ctr avallato la deducibilità delle fatture oggetto dell’accertamento (ed ancora in contestazione) in violazione dell’art. 109 TUIR, pure in mancanza dei requisiti di effettività, certezza e determinabilità. Con il secondo motivo la ricorrente Agenzia censura la sentenza impugnata ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, per omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, e cioè che la società Re Media S.r.l., avendo effettuato cospicui investimenti pubblicitari per conto dei clienti, aveva ottenuto un quantitativo di passaggi pubblicitari (cd spot) omaggio o ad un prezzo scontato (cd over), spazi pubblicitari poi commercializzati illegittimamente dalla Promidea, amministrata di fatto dalla sig.ra G., che aveva una posizione apicale nella soc. Re Media.

Entrambi i motivi vanno esaminati congiuntamente stante l’intima connessione.

Occorre premettere che gli omaggi maturati e gli acquisti a prezzo di favore (cd. over) sono diritti di negoziazione, come specificato nell’accertamento, che derivavano dai contratti di intermediazione posti in essere dalla Re Media srl, per conto dei propri clienti, e costituenti dazione al raggiungimento di determinati fatturati agli editori/fornitori che eseguivano le prestazioni.

Pertanto i vantaggi patrimoniali determinati dai cd over erano nella esclusiva disponibilità della Re Media quindi appare intuitivo che non potessero essere utilizzati dal terzo estraneo quale la Promidea. Tale fatto decisivo è stato completamente obliterato dalla Ctr. In altri termini la CTR ha inteso dare prevalenza alla circostanza che la fattura era stata emessa ed anche pagata, e cioè al dato formale. Ponendosi cosi in evidente contrasto con i principi elaborati in materia dalla giurisprudenza di questa Corte secondo cui “In tema d’IVA, in attuazione del principio di cartolarità posto a base del sistema impositivo va escluso il diritto alla detrazione, ai sensi del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 19, comma 1, in relazione ad operazioni oggettivamente inesistenti non assumendo rilievo che il cessionario abbia versato al cedente l’ammontare del tributo sulla base della regolarità formale dell’operazione dal punto di vista contabile e fiscale, atteso che l’imposta è dovuta ogniqualvolta la fattura sia emessa, seppure per un’operazione non avvenuta o non avvenuta nei termini in essa descritti” (Cass., Sez. 6 – 5, ord. n. 12111 del 10/06/2015; in termini, Cass., Sez. 5, sent. n. 1565 del 27/01/2014; Sez. 5, sent. n. 10939 del 27/05/2015, Rv. 635942; n. 20060 del 07/10/2015, Rv. 636663; ord. n. 11873 del 2018; ord. n. 9721 del 19/04/2018, Rv. 647833, p. 7.1 e sem.). Analogamente il giudice di secondo grado non ha inteso che per il principio della cartolarità di cui al D.P.R. n. 633 del 1972, art. 21, ogni tipo di divergenza tra la realtà commerciale e l’espressione documentale di essa e non soltanto la mancanza assoluta dell’operazione, è illecita. Nel caso la divergenza tra il reale rapporto economico e ciò che è rappresentato è rilevante, in quanto la Promidea non è l’effettiva cessionaria e quindi la fattura non rispecchia la realtà economica del rapporto commerciale. In conclusione, il diritto ad utilizzare la fattura ai fini fiscali implica indefettibilmente la effettiva realtà del rapporto indicato in fattura, non essendo pertanto sufficiente a consentire il suo utilizzo la mera indicazione in fattura della imposta e del rapporto, qualora questo non corrisponda ad un’operazione nei termini indicati. Appare evidente l’obbligo del Fisco, in tali casi, in cui la sottostante inesistenza, totale o parziale, della operazione falsamente rappresentata in fattura risulti accertata, di neutralizzare gli effetti giuridici conseguenti all’immissione del documento nella contabilità e quindi anche nel circuito delle dichiarazioni fiscali, rimodulando la pretesa fiscale della Amministrazione finanziaria nei confronti dell’emittente, per evitare il pregiudizio che altrimenti verrebbe a determinarsi alle risorse finanziarie dello Stato.

Il ricorso deve essere pertanto accolto, risultando integrati i vizi di motivazione ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, e la violazione di legge, e per effetto della cassazione della sentenza impugnata va disposto il rinvio alla Ctr.

P.Q.M.

La Corte, in accoglimento del ricorso proposto dalla Agenzia delle Entrate, cassa la decisione impugnata e rinvia alla Ctr del Piemonte che provvederà anche sulle spese del grado di legittimità.

Così deciso in Roma, il 25 novembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 29 luglio 2021

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