LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. VIRGILIO Biagio – Presidente –
Dott. FUOCHI TINARELLI Giuseppe – rel. Consigliere –
Dott. CATALLOZZI Paolo – Consigliere –
Dott. TRISCARI Giancarlo – Consigliere –
Dott. D’AURIA Giuseppe – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 79/2015 R.G. proposto da:
Agenzia delle entrate, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12;
– ricorrente –
contro
3 F.G. Martuccio Srl, rappresentata e difesa dall’Avv. Andrea Melucco, con domicilio eletto presso lo stesso in Roma, via Panama n. 86, giusta procura speciale a margine del controricorso;
– controricorrente –
avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Puglia sez. staccata di Lecce n. 1953/23/14, depositata il 3 ottobre 2014.
Udita la relazione svolta nella Camera di consiglio del 22 febbraio 2021 dal Consigliere Giuseppe Fuochi Tinarelli.
RILEVATO
che:
3 F.G. Martuccio Srl impugnava gli avvisi di accertamento emessi dall’Agenzia delle entrate per gli anni 2006, 2008 e 2009, con i quali l’Ufficio accertava, per il 2006, un maggior reddito d’impresa in base agli studi di settore, mentre, per il 2008, disconosceva la deducibilità di costi e recuperava i maggiori ricavi non dichiarati e, per il 2009, recuperava a tassazione costi relativi ad operazioni oggettivamente inesistenti.
La CTP di Brindisi rigettava i ricorsi. Le sentenze, previa riunione dei ricorsi, erano parzialmente riformate dal giudice d’appello, che, per il 2006 e il 2008, riconosceva, rispettivamente, la legittimità del costo di Euro 67.000,00 per operazioni soggettivamente inesistenti, nonché dell’omessa contabilizzazione del corrispettivo di Euro 4.000,00 per una cerimonia annullata, e, per il 2009, riteneva infondata la ripresa per operazioni edili oggettivamente inesistenti.
L’Agenzia delle entrate ricorre per cassazione, con un motivo, limitatamente alla ripresa per l’anno 2009. 3 F.G. Martuccio Srl resiste con controricorso.
CONSIDERATO
che:
1. Preliminarmente il controricorso va dichiarato inammissibile per tardività in quanto notificato in data 29 marzo 2015 a fronte della notifica del ricorso, ricevuta il 19 dicembre 2014.
2. L’unico motivo di ricorso denuncia, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, e dell’art. 2697 c.c., per aver la CTR escluso che le operazioni poste in essere dalla contribuente nel 2009 con la ditta individuale G.C. fossero oggettivamente inesistenti nonostante tale impresa fosse inattiva fino al 2007 e la mancanza di stati di avanzamento dei lavori, attesa l’intervenuta erogazione del finanziamento agevolato richiesto dalla società a seguito della verifica dell’attività svolta da parte dell’Istituto bancario concessionario e le conclusioni della perizia giurata prodotta dalla parte.
L’Ufficio sottolinea, quanto ai pretesi costi, di aver documentato che le fatture emesse da G.C. a favore della 3 F.G. Martuccio Srl erano state sì pagate con bonifici bancari ma che i relativi importi erano stati immediatamente restituiti ai soci della 3 F.G., che, a loro volta, li avevano prontamente girati alla società stessa. La documentazione contabile, inoltre, rivelava, nel confronto tra le fatture passive inerenti le prestazioni date in subappalto alla ditta G. e quelle fatturate dalla 3 F.G. al proprio committente, una evidente e ingiustificata sproporzione.
3. Il motivo, e dunque il ricorso, è inammissibile.
La doglianza, pur formulata come violazione di legge, si risolve, in realtà, con riguardo alle circostanze esaminate alla CTR (inattività dell’impresa G.C.; mancanza degli stati di avanzamento), in una contestazione della valutazione delle risultanze probatorie esaminate dal giudice di merito a fronte degli opposti elementi indiziari dedotti dal contribuente (la verifica della realizzazione degli interventi edilizi da parte del funzionario della banca che concedeva l’agevolazione ex lege n. 488 del 1992; le risultanze della relazione peritale di parte; la notifica di avviso di accertamento verso G.C. per il 2006, indice dello svolgimento di attività d’impresa).
Analoga considerazione vale per l’asserito divario tra le fatture ricevute da G.C. per i lavori subappaltati e le fatture emesse a favore della 3 F.G. atteso che, come chiarito dalla CTR, le prime si riferiscono ai soli lavori dati in subappalto senza tenere conto degli “ulteriori costi sostenuti dalla ditta G.C. sia per l’acquisto diretto di materiale da altri fornitori, sia per la manodopera direttamente impiegata”, precisazione che il giudice d’appello – con argomentazione logica – ha ritenuto “conferente in assenza di documentazione probatoria di segno contrario” e, quindi, “ulteriormente confermativa della effettiva realizzazione dei lavori”.
Quanto all’ulteriore circostanza – dedotta in ricorso – costituita da un (anomalo) giroconto dei pagamenti relativi ai lavori fatturati (dalla 3 F.G. a G.C.; da costui ai soci della 3.F.G.; da questi ultimi alla società stessa), va evidenziato che il rilievo, non oggetto di alcuna disamina da parte della CTR, – anche a prescindere dalla irregolarità della deduzione che avrebbe dovuto esser fatta valere come vizio per omesso esame di fatto decisivo (invece non proposto) con il rispetto delle modalità precisate dalla sentenza sez. U., n. 8043 del 2014 – è inammissibile per carenza di autosufficienza e specificità, non avendo l’Agenzia delle entrate riprodotto l’avviso e il pvc da cui essa emergerebbe, né avendo precisato dove e quando sia stata sottoposta al giudice d’appello.
La doglianza, in altri termini, è inammissibile poiché, da un lato, si traduce in una contestazione sulla sufficienza e adeguatezza della motivazione, qui non più proponibile ex art. 360 c.p.c., n. 5, ratione temporis applicabile venendo in rilievo sentenza pubblicata il 3 ottobre 2014, e, dall’altro, è carente per autosufficienza.
4. Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile.
Nulla per le spese attesa l’inammissibilità del controricorso.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso.
Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 22 febbraio 2021.
Depositato in Cancelleria il 29 luglio 2021