Corte di Cassazione, sez. V Civile, Ordinanza n.21703 del 29/07/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BRUSCHETTA Ernestino Luigi – Presidente –

Dott. NONNO Giacomo Maria – Consigliere –

Dott. SUCCIO Roberto – Consigliere –

Dott. CASTORINA Rosaria Maria – Consigliere –

Dott. FANTICINI Giovanni – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 5959-2015 proposto da:

F.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA EMILIO DE’

CAVALIERI 11, presso lo studio dell’avvocato ALDO FONTANELI, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

EQUITALIA SUD SPA, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA G.P.DA PALESTRINA 19, presso lo studio dell’avvocato FABIO FRANCESCO FRANCO, che la rappresenta e difende;

– controricorrente –

e contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende;

– resistente –

avverso la sentenza n. 4600/2014 della COMM. TRIB. REG. LAZIO, depositata il 09/07/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 13/04/2021 dal Consigliere Dott. GIOVANNI FANTICINI.

RILEVATO

che:

– con ricorso notificato il 27/9/2011, F.A. impugnava la cartella di pagamento emessa (per tributi relativi all’anno 1996) dall’agente per la riscossione Equitalia Sud – di cui aveva avuto conoscenza acquisendo l’estratto di ruolo – deducendo l’omessa notifica del presupposto avviso di accertamento e della cartella stessa e l’intervenuta decadenza dalla pretesa fiscale, da reputarsi comunque prescritta;

– l’Agenzia delle Entrate e l’agente della riscossione, oltre ad eccepire l’inammissibilità dell’impugnazione dell’estratto di ruolo, sostenevano che la cartella era stata regolarmente notificata l’11/3/2003, come da relata dalla quale risultava la previa vana ricerca del contribuente presso la sua residenza in data 16/12/2002;

– la C.T.P. di Roma accoglieva il ricorso e annullava la cartella oggetto di impugnazione in quanto non risultava l’invio della raccomandata a.r. ai sensi dell’art. 140 c.p.c., disposizione ritenuta applicabile anche alle notificazioni D.P.R. n. 602 del 1973, ex art. 26;

– la C.T.R. del Lazio, con pronuncia n. 4600/35/14 dell’1/7/2014, accogliendo l’appello dell’Agenzia delle Entrate e respingendo quello del F., riformava integralmente la decisione di primo grado, stante la “prova della legittimità del procedimento di notificazione effettuata ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60, perché il F. risultava trasferito in un luogo sconosciuto. E’ evidente che, in tale evenienza, non sussista l’obbligo del notificatore di inviare la raccomandata informativa di cui all’art. 140 c.p.c.”;

– avverso tale decisione F.A. propone ricorso per cassazione affidato a tre motivi; il ricorrente ha depositato memoria;

– Equitalia Sud resiste con controricorso, mentre l’Agenzia delle Entrate ha depositato memoria per partecipare alla discussione.

CONSIDERATO

che:

1. Col primo motivo, il ricorrente deduce (ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3) violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26, e del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60, per avere la C.T.R. considerato valida la notificazione della cartella di pagamento, pur mancando prova dell’invio della raccomandata prescritta dall’art. 140 c.p.c., in ragione della ritenuta irreperibilità assoluta del ricorrente, sebbene le ricerche presso la residenza contrastassero con le risultanze anagrafiche e in mancanza di adeguata prova delle ricerche eseguite.

Il motivo è fondato nei termini di seguito esposti.

La notificazione deve essere effettuata secondo il rito previsto dall’art. 140 c.p.c. (e, dunque, con invio della prescritta raccomandata) solo quando siano conosciuti la residenza e l’indirizzo del destinatario, ma non si sia potuto eseguire la consegna perché questi (o ogni altro possibile consegnatario) non è stato rinvenuto in detto indirizzo, mentre deve essere eseguita applicando la disciplina di cui al D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60, lett. e), quando il messo notificatore non reperisca il contribuente, che, dalle notizie acquisite all’atto della notifica, risulti trasferito in luogo sconosciuto (ex multis, Cass., Sez. 5, Sentenza n. 20425 del 28/09/2007, Rv. 600604-01).

Costituisce ius receptum di questa Corte il principio per cui la notificazione degli avvisi e degli atti tributari impositivi va effettuata secondo la disciplina di cui al D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 art. 60, lett. e), quando il messo notificatore non reperisca il contribuente perché risulta trasferito in luogo sconosciuto, accertamento, questo, cui il messo deve pervenire dopo aver effettuato ricerche nel Comune dov’e’ situato il domicilio fiscale del contribuente, per verificare che il suddetto trasferimento non si sia risolto in un mero mutamento di indirizzo nell’ambito dello stesso Comune (tra le altre, Cass., Sez. 6-5, Ordinanza n. 6788 del 15/03/2017).

Nella fattispecie in esame, nella relata di notifica del 16/12/2002 (copiata nel ricorso) il messo si è limitato a dare atto, con attestazione coperta da fede privilegiata fino a querela di falso, che in base alle informazioni reperite in loco il destinatario risultava sconosciuto (rectius, ignoto ai soggetti interpellati) all’indirizzo di ***** a *****, stabile ove era ubicato il domicilio fiscale del contribuente); manca, però, qualsivoglia indicazione sulle ricerche compiute presso l’anagrafe del Comune, che la controricorrente assume essere state eseguite il 26/2/2003.

Se è vero che, con riferimento alla previa acquisizione di notizie e/o al previo espletamento delle ricerche, nessuna norma prescrive quali attività devono esattamente essere compiute, è però indispensabile, prima di procedere ai sensi del citato art. 60, una verifica anagrafica e, soprattutto, che la stessa emerga chiaramente dalla relata di notifica.

Pertanto, la notificazione della cartella non può reputarsi validamente eseguita ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60.

2. Di conseguenza, in accoglimento del primo motivo di ricorso (che comporta l’assorbimento delle altre censure) la sentenza deve essere cassata.

Non occorrendo ulteriori accertamenti in fatto, ai sensi dell’art. 384 c.p.c., la controversia può essere decisa nel merito accogliendo l’originario ricorso del F..

3. Provvedendo sulle spese a norma dell’art. 385 c.p.c., comma 2, se ne dispone l’integrale compensazione per i gradi di merito, in considerazione delle alterne vicende processuali.

All’accoglimento del ricorso fa seguito la condanna di Agenzia delle Entrate e di Equitalia Sud S.p.A. (oggi, Agenzia delle Entrate Riscossione, D.L. n. 193 del 2016, ex art. 1) a rifondere al ricorrente le spese di questo giudizio di legittimità, le quali sono liquidate nella misura indicata nel dispositivo secondo i vigenti parametri.

PQM

La Corte:

accoglie il ricorso;

cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito ai sensi dell’art. 384 c.p.c., accoglie il ricorso originario di F.A.;

compensa le spese di lite dei gradi di merito;

condanna Agenzia delle Entrate ed Equitalia Sud S.p.A. a rifondere ad F.A. le spese di questo giudizio, che liquida in Euro 2.050,00 per compensi, oltre a spese forfettarie e accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Quinta Sezione Civile, il 13 aprile 2021.

Depositato in Cancelleria il 29 luglio 2021

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