LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DI IASI Camilla – Presidente –
Dott. BALSAMO Milena – Consigliere –
Dott. FASANO Annamaria – Consigliere –
Dott. DELL’ORFANO Antonella – rel. Consigliere –
Dott. D’ORIANO Milena – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 9382-2017 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis;
– ricorrente-
contro
D.P., D.A., elettivamente domiciliate in ROMA, presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentate e difese dagli Avvocati TURCHI MASSIMO e TURCHI ALESSANDRO che le rappresentano e difendono giusta procura speciale allegata al controricorso;
– controricorrenti –
avverso la sentenza n. 2433/2/2016 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE dell’EMILIA-ROMAGNA, depositata il 3/10/2016;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 1/7/2021 dal Consigliere Relatore Dott.ssa DELL’ORFANO ANTONELLA.
RILEVATO
Che:
l’Agenzia delle entrate propone ricorso, affidato ad unico motivo, per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui la Commissione Tributaria Regionale dell’Emilia-Romagna aveva parzialmente accolto l’appello proposto da D.P. e D.A. avverso la sentenza n. 105/2012 della Commissione Tributaria Provinciale di Modena in rigetto del ricorso proposto avverso cartella di pagamento relativa ad imposta di registro annualità 2009;
le contribuenti resistono con controricorso.
CONSIDERATO
Che:
1.1. con unico mezzo la ricorrente denuncia violazione di norme di diritto (D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 14) per avere la CTR accolto l’appello delle contribuenti giudicando configurabile, nel caso in esame, relativo ad atto di acquisto di terreno edificabile stipulato tra la Cubo S.r.L. e le odierne controricorrenti, il litisconsorzio necessario tra queste ultime e la società acquirente, che aveva proposto separato ricorso avverso l’avviso di accertamento prodromico alla cartella impugnata nella presente sede;
1.2. dalla sentenza impugnata e dagli atti difensivi emerge, in fatto, che: con atto pubblico, stipulato in data 29.10.2009, le contribuenti vendettero alla società Cubo S.r.L. determinate aree fabbricabili; l’Agenzia delle entrate rettificò il valore indicato ai fini delle imposte di registro e ipocatastali mediante avviso di accertamento notificato a tutte le parti contraenti, che fu successivamente impugnato dalla sola parte acquirente; l’Ufficio, infine, iscrisse a ruolo le maggiori imposte accertate con successiva emissione di cartella di pagamento nei confronti delle odierne controricorrenti, oggetto del presente giudizio;
1.3. la CTR ha dunque accolto l’impugnazione delle contribuenti sul rilievo della sussistenza del litisconsorzio necessario tra le stesse e la parte acquirente relativamente al giudizio avente ad oggetto l’impugnazione dell’avviso di accertamento prodromico;
1.4. la tesi della Commissione tributaria regionale è priva di giuridico pregio;
1.5. come già affermato da questa Corte (cfr. Cass. nn. 12305/2020, 1698/2018), ai sensi del D.P.R. n. 131 del 1986, art. 57, le parti contraenti sono tenute in solido al pagamento dell’imposta di registro dovuta per la registrazione del contratto, ed il singolo contraente non è litisconsorte necessario nel giudizio, promosso dall’altro contraente, avverso l’avviso di liquidazione dell’imposta, cosicché il contraddittorio è regolarmente costituito anche con la partecipazione al giudizio di uno solo dei coobbligati solidali;
1.6. non ricorrono infatti i presupposti applicativi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 14, avendo al riguardo le Sezioni Unite di questa Corte (cfr. Cass. SU n. 1052/2007), in merito, precisato che nel processo tributario la nozione di litisconsorzio necessario, quale emergente dalla norma del D.Lgs. n. 545 del 1992, art. 14, si configura come fattispecie autonoma rispetto a quella del litisconsorzio necessario di cui all’art. 102 c.p.c. poiché non detta come quest’ultima, una “norma in bianco”, ma positivamente indica i presupposti nell’inscindibilità della causa determinata dall’oggetto dei ricorso;
1.7. sulla base di questi presupposti, un’ipotesi di litisconsorzio tributario, ai sensi del citato art. 14, si configura ogni volta che, per effetto della norma tributaria o per l’azione esercitata dall’amministrazione finanziaria, l’atto impositivo debba essere unitario, coinvolgendo nella unicità della fattispecie costitutiva dell’obbligazione una pluralità di soggetti, ed il ricorso, pur proposto da uno o più degli obbligati, abbia ad oggetto non la singola posizione debitoria del o dei ricorrenti, bensì la posizione inscindibilmente comune a tutti i debitori rispetto all’obbligazione dedotta nell’atto autoritativo impugnato, cioè gli elementi comuni della fattispecie costitutiva dell’obbligazione;
1.8. la ratio della peculiarità della fattispecie del litisconsorzio tributario si giustifica sul piano costituzionale quale espressione dei principi di cui agli artt. 3 e 53 Cost., perché funzionale alla parità di trattamento dei coobbligati eXal rispetto della loro capacità contributiva;
1.9. sulla base di quanto precede consegue che anche ove i condebitori agiscano assieme impugnando i rispettivi avvisi di liquidazione dell’imposta di registro, i loro ricorsi siano riuniti, o uno dei condebitori intervenga nel giudizio promosso dall’altro, non si determina, sul piano processuale, inscindibilità della causa ed è sempre possibile la scissione del rapporto processuale, che può utilmente svolgersi anche nei confronti di uno solo dei coobbligati, sicché, se uno solo dei contribuenti propone impugnazione, il giudizio può proseguire senza necessità di integrazione del contraddittorio nei confronti dell’altro, non ricorrendo un’ipotesi prevista dall’art. 331 c.p.c.;
2.1. quanto sin qui illustrato comporta l’accoglimento del ricorso e la cassazione della sentenza impugnata;
2.2. inoltre, non richiedendosi, per la risoluzione della controversia, alcun altro accertamento di fatto (non essendo emerse, dalla sentenza impugnata, altre domande e questioni non esaminate dal giudice d’appello perché ritenute assorbite, né avendo le contribuenti dimostrato di aver riproposto nel giudizio di appello ulteriori domande o questioni non decise neppure implicitamente nella sentenza cassata, essendo inammissibilmente limitate le controricorrenti ad un generico rinvio ai “motivi e le domande formulate nei ricorsi di primo e secondo grado”), la causa può essere decisa nel merito, ex art. 384 c.p.c., comma 1, con il rigetto del ricorso introduttivo delle contribuenti;
3. poiché l’orientamento giurisprudenziale di questa Corte, in base al quale si è decisa la causa, s’e’ consolidato dopo la proposizione del ricorso per cassazione, si ritiene opportuno compensare tra le parti le spese processuali delle fasi di merito, con condanna delle controricorrenti, in solido, al pagamento delle spese del presente grado, con liquidazione come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta il ricorso introduttivo delle contribuenti, compensando tra le parti le spese processuali dei gradi di merito; condanna le controricorrenti, in solido, al pagamento delle spese di questo giudizio che liquida in Euro 5.600,00 per compensi, oltre spese prenotate a debito.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, tenutasi in modalità da remoto, della Corte di Cassazione, Sezione Tributaria, il 1 luglio 2021.
Depositato in Cancelleria il 29 luglio 2021