Corte di Cassazione, sez. Lavoro, Ordinanza n.21795 del 29/07/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NEGRI DELLA TORRE Paolo – Presidente –

Dott. BALESTRIERI Federico – Consigliere –

Dott. GARRI Fabrizia – rel. Consigliere –

Dott. PAGETTA Antonella – Consigliere –

Dott. AMENDOLA Fabrizio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 26494-2017 proposto da:

POSTEL S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA POMPEO MAGNO, 23/A, presso lo studio dell’avvocato GIAMPIERO PROIA, che la rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

S.A.C., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA UGO BARTOLOMEI, 23, presso lo studio dell’avvocato ANTONIO CARUSO, rappresentata e difesa dall’avvocato SONJA SIRACUSA;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 723/2017 della CORTE D’APPELLO di MILANO, depositata il 02/05/2017 R.G.N. 1572/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 17/11/2020 dal Consigliere Dott. GARRI FABRIZIA.

RILEVATO IN FATTO

CHE:

1. La Corte di appello di Milano ha confermato la sentenza del Tribunale della stessa città che aveva accolto la domanda proposta da S.A.C. e, accertata la irregolarità dei contratti di somministrazione intercorsi con la società di somministrazione E-Work, aveva dichiarato sussistente un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato con Postel s.p.a. a decorrere dal 30.7.2012,condannando la società a ripristinare il rapporto ed a corrispondere una indennità risarcitoria nella misura di sei mensilità di retribuzione ai sensi della L. n. 183 del 2010, art. 32.

2. Il giudice di secondo grado ha ritenuto che le causali apposte ai contratti tempestivamente impugnati fossero generiche al punto da non consentire la benché minima verifica sull’effettività delle ragioni addotte. Peraltro la Corte ha evidenziato che, anche a voler ritenere specifica la causale, in ogni caso la società non aveva offerto la prova dell’effettiva esistenza dell’esigenza alla quale era ricollegata l’assunzione della lavoratrice somministrata mancando la prova dell’esistenza di picchi di attività per la lavorazione delle raccomandate Inps nel periodo 30.7.2012- 29.12.2012 né per le raccomandate A/R tra il 9.1.2013 ed il 2.2.2013.

3. Quanto all’ammontare dell’indennità risarcitoria liquidata il giudice di secondo grado ha ritenuto che gli accordi di consolidamento, che avrebbero consentito la riduzione alla metà dell’indennità, riguardavano solo il personale assunto a tempo determinato e non anche quello che aveva lavorato in virtù di contratti di somministrazione. Ha poi ritenuto aderente alla entità dei contratti ed al lasso di tempo intercorso fra la messa in mora e la sentenza la misura accertata di sei mensilità della retribuzione globale di fatto percepita da prendere a parametro per legge.

4. Per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso Postel s.p.a. affidato a due motivi al quale ha opposto difese con controricorso S.A.C.. Entrambe le parti hanno depositato memoria ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., comma 1.

CONSIDERATO IN DIRITTO

CHE:

5. Con il primo motivo di ricorso è denunciata la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 276 del 2003, art. 20, comma 4, art. 21, comma 4 e art. 27, oltre che degli artt. 1362 e ss c.c. nella parte in cui la sentenza ha giudicato illegittimi i contratti di somministrazione impugnati per genericità della causale.

6. Con il secondo motivo di ricorso la società deduce che in violazione e falsa applicazione degli artt. 1362 e ss. e dell’art. 2697 c.c., del D.Lgs. n. 276 del 2003, art. 20, comma 4 e art. 27, comma 3, oltre che degli artt. 115 e 116 c.p.c., la sentenza della Corte di merito avrebbe escluso che fosse stata dimostrata l’effettività delle causali apposte ai contratti di somministrazione impugnati.

7. Il ricorso non può essere accolto.

7.1. Occorre premettere in via generale che in base al disposto del D.Lgs. n. 276 del 2003, art. 20, comma 4, che detta le condizioni di validità del contratto di somministrazione di lavoro a tempo determinato, questa “e’ ammessa a fronte di ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo, anche se riferite all’ordinaria attività dell’utilizzatore”, secondo una formula che ricalca quella di cui al D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 1, anche se in riferimento al contratto commerciale tra agenzia di somministrazione e utilizzatore.

7.2. La disciplina di cui al D.Lgs. n. 368 del 2001 è richiamata dal D.Lgs. n. 276 del 2003, art. 22, comma 2, in relazione al rapporto di lavoro tra somministratore e prestatore di lavoro “per quanto compatibile”.

7.3. L’art. 21 prevede che il contratto di somministrazione sia stipulato in forma scritta ed elenca gli elementi che devono risultare per iscritto; tra questi, la lett. c) indica “i casi e le ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo di cui ai commi 3 e 4 dell’art. 20”. I casi sono quelli che, secondo il comma 3 dell’art. 20, consentono la somministrazione a tempo indeterminato; le ragioni di cui al comma 4 integrano i presupposti della somministrazione a tempo determinato.

7.4. L’art. 21, u.c., dopo le modifiche apportate dal D.Lgs. n. 251 del 2004, prevede espressamente la sanzione della nullità in caso di difetto di forma scritta del contratto di somministrazione, essendo stato eliminato il riferimento agli elementi di cui alle lett. a), b), c), d), ed e), del comma 1, la cui mancanza nell’atto scritto era, nella versione originaria, espressamente contemplata quale causa della nullità comminata dall’ultimo comma.

7.5. Il riferimento ai suddetti elementi è rimasto nel successivo art. 27, comma 1, secondo cui quando la somministrazione di lavoro sia avvenuta al di fuori dei limiti e delle condizioni di cui ai precedenti art. 20, e art. 21, comma 1, lett. a), b), c), d) ed e), il lavoratore può chiedere in via giudiziaria la costituzione d’un rapporto di lavoro alle dipendenze dell’utilizzatore con effetto dall’inizio della somministrazione.

7.6. Le disposizioni appena richiamate, lette in modo sistematico, impongono che nel contratto di somministrazione siano indicate le ragioni dell’utilizzazione di lavoratori a tempo determinato e che le stesse siano esplicitate nella loro fattualità, in modo da rendere chiaramente percepibile l’esigenza addotta dall’utilizzatore e il rapporto causale tra la stessa e l’assunzione del singolo lavoratore somministrato. 7.7. Peraltro, dal punto di vista logico, in tanto è possibile una verifica sulla effettiva sussistenza della causale in quanto questa risulti esplicitata e descritta in maniera specifica e con riferimento ad elementi fattuali suscettibili di riscontro.

7.8. Come già affermato da questa Corte (Cass. n. 17540 del 2014), ammettere che il contratto di somministrazione possa tacere, puramente e semplicemente, le ragioni della somministrazione a tempo determinato riservandosi di enunciarle solo a posteriori in ragione della convenienza del momento, vanificherebbe in toto l’impianto della legge e siffatta omissione sarebbe indice inequivocabile di frode alla legge o di deviazione causale del contratto, entrambe sanzionate con la nullità. Sarebbe infatti svuotata di contenuto ogni verifica sulla effettività della causale ove questa potesse essere non indicata o solo genericamente indicata nel contratto (cfr. in termine e per tutte recentemente Cass. 08/01/2019 n. 197).

7.9. Orbene, la Corte di merito si è attenuta a tali principi ed ha motivatamente ritenuto che entrambe le causali, esaminate partitamente ed alla luce delle emergenze probatorie, erano generiche ed inoltre ha accertato che non erano provate.

7.10. Rileva il Collegio che questa Corte proprio nell’esaminare vicende analoghe ha affermato che non è censurabile la statuizione del giudice di merito che accerti che la causale non soddisfa quel minimo necessario di specificità ed ha ritenuto che seppure non sia “più legata a situazioni tipizzate dal legislatore o dal contratto collettivo, deve sempre essere chiaramente espressa con riferimento al contesto della peculiare situazione dell’impresa utilizzatrice e delle sue esigenze produttive… non risultando, in particolare, esplicitato per quali ragioni per la gestione del call center occorresse il ricorso al lavoro somministrato né in cosa consistesse il riassetto societario indicato ovvero il periodo temporale di riferimento” (cfr. Cass. 24/07/2020 n. 15925).

8. Ritiene il Collegio che non vi siano ragioni per discostarsi dai principi esposti, applicati dalla Corte di merito, e che perciò il ricorso debba essere rigettato restandone assorbito l’esame delle altre questioni. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo:, Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater va poi dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del citato D.P.R., art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità che si liquidano in Euro 5.250,00 per compensi professionali, Euro 200,00 per esborsi, 15% per spese forfetarie otre agli accessori dovuti per legge, (Ndr: testo originale non comprensibile).

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del citato D.P.R., art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Adunanza Camerale, il 17 novembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 29 luglio 2021

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