LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 3
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –
Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere –
Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –
Dott. POSITANO Gabriele – rel. Consigliere –
Dott. VALLE Cristiano – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 17316-2018 proposto da:
E.V., nella qualità di titolare dell’omonima ditta individuale, elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato MARIA CONCETTA CIOFFI;
– ricorrente –
contro
S.G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA TORNIELLI 46, presso lo studio dell’avvocato ANTONIO MALAFRONTE, (Studio PROTA) che lo rappresenta e difende;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 3094/2017 del TRIBUNALE di TORRE ANNUNZIATA, depositata il 28/11/2017;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 15/10/2020 dal Consigliere Relatore Dott. GABRIELE POSITANO.
RILEVATO
che:
con atto di citazione del 7 novembre 2012, E.V. evocava in giudizio S.G. per sentirlo condannare al pagamento della somma di Euro 2750, oltre interessi e spese, esponendo di avere eseguito lavori edili di manutenzione straordinaria nell’immobile di proprietà del convenuto e di avere ricevuto un pagamento parziale. Si costituiva il convenuto contestando l’atto di citazione ed eccependo di avere corrisposto l’importo pari al preventivo per la ristrutturazione dello stabile;
il Giudice di pace di Torre Annunziata, ammetteva la prova testimoniale richiesta dal convenuto e l’interrogatorio formale delle parti e, con sentenza n. 4795 del 2015, rigettava la domanda;
avverso tale decisione E.V. proponeva appello davanti al Tribunale di Torre Annunziata insistendo, altresì, per l’ammissione della prova testimoniale come originariamente articolata. Si costituiva il convenuto S.G. eccependo l’inammissibilità dell’appello ai sensi dell’art. 242 c.p.c. e, nel merito, l’infondatezza del gravame. Il Tribunale rigettava l’impugnazione con sentenza del 28 novembre 2017, rilevando che l’attore non aveva fornito la prova di avere diritto alla somma richiesta in citazione;
avverso tale decisione propone ricorso per cassazione E.V., affidandosi a tre motivi. Resiste controricorso S.G..
CONSIDERATO
che:
con il primo motivo si lamenta la violazione l’art. 244 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, lett. a). Contrariamente a quanto ritenuto dal Tribunale sarebbe sufficiente l’indicazione del nome e del cognome del teste e non anche l’indicazione della residenza. Per tale motivo la prova testimoniale articolata da parte attrice sarebbe ammissibile;
con il secondo motivo si lamenta la violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, lett. b). Contrariamente a quanto deciso dal Tribunale, alla parte attrice non sarebbe stata data la possibilità di dimostrare i fatti posti a fondamento delle proprie richieste, a causa della dichiarazione di decadenza dalla prova;
con il terzo motivo si deduce “la violazione di artt. 244,245 e 246 c.p.c., in relazione all’art. 1655 c.c. e seguenti che regolano il contratto di appalto e la sua corretta esecuzione”;
con il quarto motivo si eccepisce “la nullità della sentenza e l’insufficiente e carente motivazione circa un punto decisivo della controversia. Motivazione sicuramente insufficiente laddove non si fa menzione della decadenza dalla prova”;
il ricorso è inammissibile per una pluralità di ragioni che riguardano tutti i motivi;
a prescindere dalla irritualità della notifica del ricorso, effettuata dall’UG di Nocera al di fuori dell’ambito territoriale (non rilevante in considerazione dell’esito del giudizio: Cass. 16 gennaio 2020 n. 800), i motivi difettano del tutto dell’indicazione, nella rubrica, dell’ipotesi tassativa prevista all’art. 360 c.p.c. e le ipotesi indicate, si riferiscono a disposizioni inesistenti o errate (in tema di giurisdizione e competenza). Le censure sono tutte prive di specificità, non riportando il capo della sentenza investito dal ricorso, non specificando i motivi di appello, al fine di dimostrare la specificità e congruenza delle censure rispetto alla decisione impugnata e, in generale, omettono di indicare quale sarebbe l’argomentazione giuridica censurata con il singolo motivo (non è precisata la ragione del rigetto della prova testimoniale, quella posta a sostegno della conferma della decisione di primo grado, ecc.). Gli ultimi due motivi sono del tutto privi di argomentazione. Infine, le ultime tre censure, di fatto, prospettano un vizio di motivazione o l’omessa valutazione di un punto decisivo della controversia, richiamando il disposto dell’art. 360 c.p.c., n. 5, che non può essere invocato nell’ipotesi, ricorrente nel caso di specie, di cd doppia conforme, fondata sui medesimi elementi fattuali, atteso il divieto previsto dall’art. 348 ter c.p.c., comma 5;
ne consegue che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile; le spese del presente giudizio di cassazione liquidate nella misura indicata in dispositivo – seguono la soccombenza. Va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, se dovuto, da parte del ricorrente, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis (Cass., sez. un., 20/02/2020, n. 4315), evidenziandosi che il presupposto dell’insorgenza di tale obbligo non è collegato alla condanna alle spese, ma al fatto oggettivo del rigetto integrale o della definizione in rito, negativa per l’impugnante, del gravame (v. Cass. 13 maggio 2014, n. 10306).
PQM
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese in favore del controricorrente, liquidandole in Euro 1.800,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.
Sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Civile-3, il 15 ottobre 2020.
Depositato in Cancelleria il 1 febbraio 2021
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