LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. FUOCHI TINARELLI Giuseppe – Presidente –
Dott. CATALLOZZI Paolo – Consigliere –
Dott. TRISCARI Giancarlo – Consigliere –
Dott. SUCCIO Roberto – Consigliere –
Dott. ARMONE Giovanni Maria – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 22264-2017 proposto da:
M.B., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA VINCENZO BELLINI, 24, presso lo studio dell’avvocato ROBERTO A. JACCHIA, che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati FABIO FERRARO, DANIELA AGNELLO, ANTONELLA TERRANOVA;
– ricorrente –
contro
AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 684/2017 della COMM. TRIB. REG. PUGLIA, depositata il 01/03/2017;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 30/04/2021 dal Consigliere Dott. GIOVANNI MARIA ARMONE.
FATTI DI CAUSA
Rilevato che:
1. l’Agenzia delle dogane e dei monopoli (AAMS) ha notificato alla signora M.B., quale titolare della ditta individuale “Il Mondo online”, esercente l’attività di ricevitoria di scommesse per conto della Stanleybet Malta Limited, società che svolge l’attività di raccolta scommesse senza concessione, un avviso di accertamento con cui le è stato contestato il mancato versamento dell’imposta unica sulle scommesse per l’anno 2007 e le sono state applicate sanzioni;
2. avverso l’atto impositivo la M. ha proposto ricorso davanti alla Commissione tributaria provinciale di Bari, la quale ha accolto il ricorso limitatamente al profilo delle sanzioni; avverso la pronuncia del giudice di primo grado, la M. ha proposto appello;
3. la Commissione tributaria regionale della Puglia, con sentenza n. 684/14/17, depositata il 1 marzo 2017, ha rigettato l’appello;
4. avverso la sentenza di secondo grado, la M. ha quindi proposto ricorso per cassazione, affidato a nove motivi di censura, cui ha resistito l’Agenzia delle dogane e dei monopoli depositando controricorso;
5. successivamente, entrambe le parti hanno depositato memoria ex art. 380-bis c.p.c., chiedendo concordemente dichiararsi cessata la materia del contendere, avendo l’Ufficio, a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 27 del 23 gennaio 2018, proceduto in autotutela all’annullamento dell’atto recante la pretesa fiscale, limitatamente alla posizione del ricevitore, odierno ricorrente;
6. in presenza dell’annullamento in autotutela della pretesa fiscale, secondo il costante orientamento di questa S.C., deve procedersi a dichiarare la cessazione della materia del contendere con sentenza che operi alla stregua di cassazione senza rinvio, in quanto l’avvenuta composizione della controversia, per il venir meno di ragioni di contrasto fra le parti, impone la rimozione delle sentenze emesse non più attuali, perché inidonee a regolare il rapporto fra le parti (Cass. 02/04/2021, n. 9150, Cass. 21/10/2020, n. 22898, Cass. 29/11/2019, n. 31303, Cass. 18/04/2017, n. 9753, Cass. 23/09/2011, n. 19533);
7. la circostanza che l’annullamento in autotutela sia conseguito alla sentenza della Corte costituzionale, intervenuta in corso di causa, giustifica la compensazione integrale delle spese dell’intero giudizio.
P.Q.M.
La Corte dichiara cessata la materia del contendere, cassando senza rinvio la sentenza impugnata; compensa le spese dell’intero giudizio.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 30 aprile 2021.
Depositato in Cancelleria il 30 luglio 2021