LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DE STEFANO Franco – Presidente –
Dott. RUBINO Lina – Consigliere –
Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –
Dott. TATANGELO Augusto – rel. Consigliere –
Dott. PORRECA Paolo – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso iscritto al numero 21511 del ruolo generale dell’anno 2018, proposto da:
RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO DI IMPRESE F.S.A. E F.O. (P.I.: *****), in persona del legale rappresentante pro tempore, F.S.A. rappresentato e difeso dagli avvocati Luigi Celi (C.F.: CLE LGU 35E14 F400N) e Giovanni Celi (C.F.: CLE GNN 66L16 A638M);
– ricorrente –
nei confronti di:
COMUNE DI MILAZZO, (C.F.: *****), in persona del Sindaco, legale rappresentante pro tempore S.M. (C.F.: non indicato);
– intimati –
per la cassazione dell’ordinanza del Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, emessa nella causa iscritta al n. 459 dell’anno 2018 del R.G., in data 25 maggio 2018;
udita la relazione sulla causa svolta alla pubblica udienza in data 20 aprile 2021 dal consigliere Dott. Augusto Tatangelo;
letta la requisitoria scritta del pubblico ministero, in persona del sostituto procuratore generale Dott. Anna Maria Soldi, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
FATTI DI CAUSA
Nell’ambito di una procedura esecutiva per espropriazione immobiliare promossa nei confronti del Comune di Milazzo, nella quale è intervenuto il Raggruppamento Temporaneo di Imprese F.S.A. e F.O. (surrogandosi al creditore procedente), il giudice dell’esecuzione ha liquidato il compenso spettante al custode dei beni pignorati S.M., ponendolo a carico del creditore procedente.
Il Raggruppamento Temporaneo di Imprese (A.T.I. F.) ha proposto opposizione avverso il decreto di liquidazione, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 170 (T.U.S.G. – Testo Unico delle Spese di Giustizia), sostenendo che il pagamento avrebbe dovuto essere posto a carico del debitore. L’opposizione è stata dichiarata inammissibile dal Presidente del Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto.
Ricorre il Raggruppamento Temporaneo di Imprese F.S.A. e F.O., sulla base di due motivi. Non hanno svolto attività difensiva in questa sede gli intimati. E’ stata inizialmente disposta la trattazione in camera di consiglio, in applicazione degli artt. 375,376 e 380 bis c.p.c., in quanto il relatore ha proposto di dichiarare il ricorso manifestamente infondato. E’ stata quindi fissata con decreto l’adunanza della Corte ed il decreto è stato notificato alle parti con l’indicazione della proposta.
L’A.T.I. ricorrente ha depositato memoria ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., comma 2.
La Corte, con ordinanza n. 9268 in data 20 maggio 2020, ha peraltro disposto la trattazione in pubblica udienza, che ha avuto luogo con le modalità della pubblica udienza cd. cameralizzata, ai sensi del D.L. 28 ottobre 2020, n. 137, art. 23, comma 8 bis, convertito con modificazioni in L. 18 dicembre 2020 n. 176.
L’A.T.I. ricorrente ha depositato ulteriore memoria ai sensi dell’art. 378 c.p.c..
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo del ricorso si denunzia “errata interpretazione del D.P.R. 20 maggio 2002, n. 115; violazione e falsa applicazione di detto D.P.R. 20 maggio 2002, n. 115, art. 170, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3; Difetto di motivazione, comunque insufficiente”.
Il motivo è manifestamente infondato.
La decisione impugnata è pienamente conforme ai principi di diritto affermati in materia da questa Corte, che il ricorso non offre motivi sufficienti a rivedere, principi di recente ulteriormente puntualizzati (cfr. Cass., Sez. 3, Sentenza n. 12434 del 11/05/2021, che non risulta ancora massimata) nel senso che l’ambito applicativo del rimedio di cui all’art. 170 del T.U.S.G. è limitato alle questioni attinenti al quantum della liquidazione, con esclusione di quelle relative all’individuazione della parte tenuta al pagamento in favore dell’ausiliario (cfr. Cass., Sez. 2, Ordinanza n. 20971 del 08/09/2017, Rv. 645247 – 01: “in tema di spese di giustizia, il decreto del magistrato che procede, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 168, ha l’unica funzione di determinare le spettanze all’ausiliario e l’indennità di custodia, non anche quella di stabilire il soggetto tenuto al relativo pagamento”, per cui “e’ inammissibile il ricorso per cassazione contro l’ordinanza sull’opposizione ex art. 170 del D.P.R. n. 115 cit., qualora i motivi d’impugnazione attengano all’individuazione della parte tenuta al pagamento della somma liquidata dal giudice”; conf.: Sez. 2, Sentenza n. 6766 del 04/05/2012, Rv. 622156 – 01).
In applicazione (e adattamento) dei suddetti principi (enunciati in tema di processo di cognizione) al processo di esecuzione, deve affermarsi che, laddove non si intenda contestare il decreto di liquidazione dei compensi in favore del custode dei beni pignorati emesso dal giudice dell’esecuzione nella parte in cui viene determinato il quantum dei suddetti compensi, ma nella parte in cui sia eventualmente indicata la parte tenuta al, pagamento o, comunque, in relazione ad aspetti diversi dalla determinazione del compenso stesso (e quindi anche laddove si intenda contestare la stessa sussistenza del potere del giudice di procedere alla liquidazione dei suddetti compensi per questioni attinenti allo svolgimento e/o all’esito del processo e/o alle relative conseguenze), devono essere utilizzati gli indicati strumenti oppositivi/impugnatori tipici del processo esecutivo.
Più precisamente:
a) va proposto il reclamo di cui all’art. 630 c.p.c. per contestare i provvedimenti in tema di estinzione (per causa tipica) e quelli consequenziali (emessi contestualmente o successivamente) aventi ad oggetto la regolamentazione e la liquidazione delle spese del processo estinto nei rapporti tra le parti dello stesso (cfr. Cass., Sez. 3, Sentenza n. 16711 del 17/07/2009, Rv. 609145 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 22509 del 28/10/2011, Rv. 619576 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 19540 del 26/08/2013, Rv. 627753 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 10836 del 16/05/2014, Rv. 631002 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 19638 del 18/09/2014, Rv. 633073 – 01);
b) va proposta l’opposizione agli atti esecutivi di cui all’art. 617 c.p.c. per contestare i provvedimenti di improcedibilità e/o di chiusura anticipata del processo esecutivo, nonché tutti gli ulteriori provvedimenti del giudice dell’esecuzione, consequenziali sia all’estinzione per causa tipica che alla dichiarazione di improcedibilità o chiusura anticipata della procedura, emessi (contestualmente o successivamente) ai sensi dell’art. 632 c.p.c., diversi dalla regolamentazione e liquidazione delle spese processuali tra le parti del processo definito con provvedimento di estinzione cd. tipica (cfr. Cass., Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 27031 del 19/12/2014, Rv. 633878 01, in cui è espressamente precisato, in motivazione, che i provvedimenti consequenziali all’estinzione, anche per causa tipica, pronunciati ai sensi dell’art. 632 c.p.c., tra i quali rientrano certamente quelli di liquidazione dei compensi agli ausiliari, sono soggetti ad impugnazione con lo strumento dell’opposizione agli atti esecutivi di cui all’art. 617 c.p.c. e non con quello del reclamo di cui all’art. 630 c.p.c.; conf.: Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 9837 del 13/05/2015, Rv. 635267 – 01; Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 27614 del 03/12/2020, Rv. 660055 – 01).
Nel provvedimento impugnato risultano applicati correttamente tali principi, avendo il Presidente del Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto affermato che, in caso di decreto di liquidazione dei compensi in favore del custode dei beni pignorati emesso dal giudice dell’esecuzione, laddove si intenda contestare il provvedimento nella parte in cui sia eventualmente indicata la parte tenuta al pagamento, e non nella sola parte in cui viene liquidato il quantum dei suddetti compensi, devono essere utilizzati gli strumenti oppositivi tipici del processo esecutivo (in particolare, l’opposizione agli atti esecutivi di cui all’art. 617 c.p.c., laddove si intenda, come nella specie, mettere in discussione l’indicazione del soggetto tenuto al pagamento espressamente contenuta nel provvedimento del giudice dell’esecuzione).
E’ opportuno aggiungere (benché non vi sia alcuna specifica censura in proposito) che, nella specie, emerge dagli atti che l’opposizione dell’A.T.I. F., avanzata formalmente ai sensi dell’art. 170 del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 – T.U.S.G. (e che risulta notificata anche al custode, titolare del diritto al pagamento degli importi liquidati) non avrebbe potuto essere convertita ed esaminata quale opposizione agli atti esecutivi, ai sensi dell’art. 617 c.p.c., in quanto essa non risultava proposta nel termine perentorio di venti giorni dalla comunicazione del provvedimento di liquidazione (oltre a non essere stata proposta nella forma del ricorso al giudice dell’esecuzione ai fini dello svolgimento della insopprimibile fase sommaria; cfr., in proposito, Cass., Sez. 3, Sentenza n. 25170 del 11/10/2018, Rv. 651161 – 01; Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 28848 del 12/11/2018, Rv. 651505 – 01).
E’ infine appena il caso di osservare, essenzialmente a fini di completezza espositiva, che, ai sensi dell’art. 95 c.p.c., le spese del processo esecutivo vanno sempre anticipate dal creditore procedente, il quale potrà recuperarle all’esito dell’espropriazione dei beni del debitore, sia pure soltanto in sede di distribuzione del ricavato (se e nei limiti in cui partecipi utilmente alla suddetta distribuzione: Cass., Sez. 3, Sentenza n. 24571 del 05/10/2018, Rv. 651157 – 01).
Non può quindi dubitarsi che anche le spese liquidate dal giudice dell’esecuzione in favore dei suoi ausiliari debbano essere poste (provvisoriamente) a carico del creditore procedente (come avvenuto nel caso di specie) e/o dei creditori intervenuti che possono dare impulso alla procedura, così come deve, d’altra parte, ritenersi che, laddove il provvedimento di liquidazione non specifichi espressamente il soggetto tenuto ad anticipare gli importi liquidati in favore dell’ausiliario, ovvero non assegni tali importi direttamente a quest’ultimo in sede di distribuzione, esso costituisca titolo esecutivo in favore dell’ausiliario stesso nei confronti degli indicati creditori. Questi ultimi potranno peraltro (ovviamente) recuperare le somme anticipate, in sede di distribuzione e, anzi, il relativo credito godrà di preferenza assoluta rispetto ad ogni altro credito, ai sensi degli artt. 2755 e 2770 c.c., in tale sede. Il creditore che abbia anticipato gli importi liquidati all’ausiliario potrà dunque porre ogni questione in relazione alla definitiva collocazione del relativo credito proprio in sede distributiva.
2. Con il secondo motivo si denunzia “Violazione e falsa applicazione degli artt. 632 e 310 c.p.c.; violazione del principio enunciato dall’art. 95 c.p.c.; in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5”.
Il motivo riguarda il merito dell’opposizione dichiarata inammissibile dal tribunale e, quindi, resta assorbito in conseguenza del rigetto del motivo precedente, avente direttamente ad oggetto la dichiarazione di inammissibilità.
3. Il ricorso è rigettato.
Nulla è a dirsi con riguardo alle spese del giudizio non avendo le parti intimate svolto attività difensiva nella presente sede. Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali (rigetto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione) di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, introdotto dal L. 24 dicembre 2012 n. 228, art. 1, comma 17.
PQM
La Corte:
rigetta il ricorso.
Si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali (rigetto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione) di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso (se dovuto e nei limiti in cui lo stesso sia dovuto), a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Terza Sezione Civile della Corte di Cassazione, il 20 aprile 2021.
Depositato in Cancelleria il 30 luglio 2021
Codice Civile > Articolo 2755 - Spese per atti conservativi o di espropriazione | Codice Civile
Codice Civile > Articolo 2770 - Crediti per atti conservativi o di espropriazione | Codice Civile
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Codice Procedura Civile > Articolo 378 - Deposito di memorie | Codice Procedura Civile
Codice Procedura Civile > Articolo 617 - Forma dell'opposizione | Codice Procedura Civile
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