Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.2191 del 01/02/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MOCCI Mauro – Presidente –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – rel. Consigliere –

Dott. CROLLA Cosmo – Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –

Dott. RUSSO Rita – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 23860-2019 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE E DEL TERRITORIO *****, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis;

– ricorrente –

contro

CINICO CINEMA SRL;

– intimata –

avverso la sentenza n. 307/12/2019 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE della SICILIA, depositata il 22/01/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 11/11/2020 dal Consigliere Relatore Dott. ESPOSITO ANTONIO FRANCESCO.

RILEVATO

Che:

Con sentenza in data 22 gennaio 2019 la Commissione tributaria regionale della Sicilia rigettava l’appello proposto dall’Agenzia delle entrate avverso la decisione di primo grado che aveva accolto il ricorso proposto dal Fallimento della Cinico Cinema s.r.l. contro la cartella di pagamento emessa a seguito del controllo automatizzato D.P.R. n. 633 del 1972, ex art. 54-bis effettuato sulla dichiarazione relativa all’anno d’imposta 2010, all’esito del quale l’Ufficio disconosceva il credito IVA riportato in dichiarazione in quanto relativo all’annualità precedente (2009) per la quale la società contribuente non aveva presentato la dichiarazione. Riteneva la CTR che, nel caso in cui in una determinata annualità la dichiarazione risulti essere stata omessa ed il relativo credito sia stato riportato nell’anno successivo, il disconoscimento del credito non poteva essere effettuato mediante la procedura automatizzata di cui al D.P.R. n. 633 del 1972, art. 54-bis, non ravvisandosi, nella fattispecie, un mero “controllo documentale” della dichiarazione e non trovando quindi applicazione la liquidazione automatica.

Avverso la suddetta sentenza, con atto del 15 luglio 2019, l’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un motivo.

La società contribuente non ha svolto difese.

Sulla proposta del relatore ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. risulta regolarmente costituito il contraddittorio camerale.

CONSIDERATO

Che:

Con unico mezzo l’Agenzia delle entrate denuncia, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e/o falsa applicazione del D.P.R. n. 633 del 1972, artt. 30 e 54-bis. Sostiene la ricorrente che, nell’ipotesi di omessa presentazione della dichiarazione IVA relativa all’annualità precedente, il contribuente non può utilizzare il credito in compensazione, ma solo presentare istanza di rimborso ovvero dimostrare in giudizio l’effettiva sussistenza e spettanza del credito. Legittimamente pertanto l’Ufficio aveva proceduto alla iscrizione a ruolo dell’imposta detratta nella dichiarazione dell’anno successivo ed alla consequenziale emissione di cartella di pagamento, in attuazione del disposto del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 54-bis in relazione ai dati risultanti dalla dichiarazione della società contribuente.

Il ricorso è fondato.

Secondo l’insegnamento delle Sezioni Unite (sent. n. 17758 del 2016) “In caso di omessa presentazione della dichiarazione annuale IVA, è consentita l’iscrizione a ruolo dell’imposta detratta e la consequenziale emissione di cartella di pagamento, potendo il fisco operare, con procedure automatizzate, un controllo formale che non tocchi la posizione sostanziale della parte contribuente e sia scevro da profili valutativi e/o estimativi nonchè da atti di indagine diversi dal mero raffronto con dati ed elementi dell’anagrafe tributaria, ai sensi del D.P.R. n. 633 del 1972, artt. 54-bis e 60, fatta salva, nel successivo giudizio di impugnazione della cartella, l’eventuale dimostrazione, a cura del contribuente, che la deduzione d’imposta, eseguita entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui il diritto è sorto, riguardi acquisti fatti da un soggetto passivo d’imposta, assoggettati ad IVA e finalizzati ad operazioni imponibili”. Nel solco della suddetta pronuncia si colloca Cass. n. 31433 del 2018, secondo cui “Nell’ipotesi in cui l’Amministrazione finanziaria recuperi, ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 36 bis e del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 54-bis, un credito esposto nella dichiarazione oggetto di liquidazione, maturato in una annualità per la quale la dichiarazione risulti omessa, il contribuente può dimostrare, mediante la produzione di idonea documentazione, l’effettiva esistenza del credito non dichiarato, ed in tale modo viene posto nella medesima condizione in cui si sarebbe trovato (salvo sanzioni ed interessi) qualora avesse presentato correttamente la dichiarazione, atteso che, da un lato, il suo diritto nasce dalla legge e non dalla dichiarazione e, da un altro, in sede contenziosa, ci si può sempre opporre alla maggiore pretesa tributaria del Fisco, allegando errori, di fatto o di diritto, commessi nella redazione della dichiarazione, incidenti sull’obbligazione tributaria”.

La CTR, negando che un credito esposto nella dichiarazione oggetto di liquidazione, maturato in una annualità per la quale la dichiarazione risulti omessa, possa essere disconosciuto all’esito del controllo automatizzato di cui al D.P.R. n. 633 del 1972, art. 54-bis, non si è uniformata ai principi di diritto sopra enunciati.

Il ricorso va dunque accolto e la sentenza impugnata cassata, con rinvio alla Commissione tributaria regionale della Sicilia, in diversa composizione, la quale provvederà anche in ordine alle spese del presente giudizio.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione tributaria regionale della Sicilia, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 11 novembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 1 febbraio 2021

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