LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GRECO Antonio – Presidente –
Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – rel. Consigliere –
Dott. CROLLA Cosmo – Consigliere –
Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –
Dott. RUSSO Rita – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 19364-2018 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE, *****, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis;
– ricorrente –
contro
P.A.M., elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato MARCO GAITO;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 599/9/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE della TOSCANA, depositata il 16/03/2018;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 12/11/2020 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONIO FRANCESCO ESPOSITO.
RILEVATO
che:
Con sentenza in data 16 marzo 2018 la Commissione tributaria regionale della Toscana accoglieva l’appello proposto da P.A.M. avverso la decisione della Commissione tributaria provinciale di Firenze che aveva respinto il ricorso proposto dalla contribuente contro gli avvisi di liquidazione con i quali l’Agenzia delle entrate aveva revocato le agevolazioni concesse per l’acquisto della prima a causa del mancato trasferimento della residenza da parte dell’acquirente nel comune di ubicazione dell’immobile acquistato entro il termine di decadenza di 18 mesi. Riteneva la CTR che spettasse alla contribuente il beneficio fiscale, avendo la stessa, dopo aver acquistato il 3 maggio 2010 l’immobile sito in *****, depositato il 19 maggio 2011, entro il termine di 18 mesi dalla compravendita, la denuncia di trasferimento della residenza da Scandicci a Firenze – pur avendo il comune provveduto al formale trasferimento della residenza solo il 29 febbraio 2012, quando il suddetto termine di 18 mesi era ormai decorso – ed avendo la contribuente vissuto stabilmente nell’immobile acquistato sin dal maggio del 2011, come attestato dal fatto che il nome della P. compariva sulla cassetta postale e sul campanello dell’abitazione e che alla stessa erano intestate le utenze.
Avverso la suddetta sentenza, con atto del 18 giugno 2018, l’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione, con un motivo, cui ha replicato la contribuente con controricorso. Entrambe le parti hanno depositato memorie.
Con ordinanza interlocutoria n. 22131/2018 questa Corte ha invitato la contribuente a documentare l’asserito pagamento degli importi liquidati per la definizione agevolata della controversia ai sensi del D.L. n. 193 del 2016, art. 6, conv. dalla L. n. 225 del 2016, onde delibare l’istanza di declaratoria della cessazione della materia del contendere formulata dalla controricorrente in memoria.
Sulla proposta del relatore ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c. risulta regolarmente costituito il contraddittorio camerale. La controricorrente ha depositato memoria.
CONSIDERATO
che:
Preliminarmente va rilevato che la contribuente, con la memoria in data 2 ottobre 2020, ha provveduto a depositare la documentazione, richiesta da questa Corte con ordinanza interlocutoria n. 22131/2018, attestante l’avvenuto pagamento degli importi liquidati per la definizione agevolata della controversia ai sensi del D.L. n. 193 del 2016, art. 6, conv. dalla L. n. 225 del 2016, chiedendo dichiararsi la cessazione della materia del contendere.
L’intervenuta definizione agevolata comporta l’estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere, alla stregua di un principio che ha portata generale, tanto da essere espressamente previsto dal D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 46, comma 1, secondo cui: “Il giudizio si estingue, in tutto o in parte, nei casi di definizione delle pendenze tributarie previsti dalla legge ed in ogni altro caso di cessazione della materia del contendere”. La medesima disposizione, comma 3, stabilisce che “Nei casi di definizione delle pendenze tributarie previsti dalla legge le spese del giudizio estinto restano a carico della parte che le ha anticipate”.
Va dunque dichiarata l’estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere.
Le spese del giudizio restano a carico della parte che le ha anticipate.
P.Q.M.
Dichiara l’estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere e pone le spese a carico della parte che le ha anticipate.
Così deciso in Roma, il 12 novembre 2020.
Depositato in Cancelleria il 1 febbraio 2021