LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DE STEFANO Franco – Presidente –
Dott. DI FLORIO Antonella – Consigliere –
Dott. SESTINI Danilo – rel. Consigliere –
Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere –
Dott. CRICENTI Giuseppe – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 9810-2019 proposto da:
GLOBAL AUTO SRL, in persona dei co-amministratori e legali rapp.ti pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA FEDERICO CESI N. 21, presso lo studio dell’avvocato UMBERTO GIUSEPPE ILARDO, che lo rappresenta e difende, giusta procura speciale in calce al presente atto;
– ricorrente –
contro
OPEL ITALIA SRL, in persona del legale rapp.te pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA GIULIA, 66, presso lo studio dell’avvocato MAURIZIO ROSSI, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato DANIELA D’ANDREA, in virtù della procura speciale in calce al ricorso;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 166/2019 della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il 10/01/2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 12/02/2021 dal Consigliere Dott. DI FLORIO ANTONELLA.
FATTI DI CAUSA
1. La Global Auto srl srl ricorre, affidandosi a sette motivi illustrati anche da memoria, per la cassazione della sentenza della Corte d’Appello di Roma che aveva respinto l’impugnazione proposta averso la pronuncia del Tribunale con la quale era stata interamente rigettata la domanda avanzata dalla Global Auto srl nei confronti della General Motors Italia Spa.
1.1. Per ciò che interessa in questa sede, la controversia traeva origine da un rapporto contrattuale di concessione per la vendita di autovetture per il quale la concessionaria Global Auto srl (da ora Global), aveva evocato in giudizio dinanzi al Tribunale di Roma la concedente Opel Italia srl (da ora Opel), chiedendo che venisse accertato che il contratto di concessione si era definitivamente risolto a seguito della illegittima decisione della Opel di intimare la risoluzione per inadempimento e, successivamente, di revocarla prima dello spirare del termine indicato, con condanna al risarcimento dei danni sofferti; in subordine, domandava la risoluzione per grave inadempimento contrattuale ex art. 1453 c.c..
1.2. Assumeva, a sostegno delle proprie ragioni, che:
a. la Opel le aveva falsamente imputato una diminuzione del numero delle vendite nel territorio di riferimento, contestando il mancato raggiungimento degli obiettivi di vendita;
b. dopo aver inoltrato preavviso di risoluzione di soli 30 giorni, la società aveva revocato la comunicazione prima dello spirare del termine intimato, rettificando in aumento il numero di auto vendute ed evidenziando che, invece, l’obiettivo pattuito era stato raggiunto;
c. a seguito della lettera di risoluzione ricevuta aveva, comunque, dovuto adottare provvedimenti liquidatori dell’attività, con conseguenti danni di cui domandava il risarcimento.
1.4. La Opel, nel costituirsi, aveva spiegato domanda riconvenzionale volta ad ottenere la restituzione del valore delle “vetture demo” (e cioè quelle date in prova con possibilità di venderle a prezzi più vantaggiosi), chiedendo altresì la risoluzione del contratto ancora in essere, ex art. 1453 c.c., a causa delle condotte inadempienti della Global.
1.5. Il Tribunale respingeva la domanda della Global, accogliendo la riconvenzionale della controparte; dichiarava l’intervenuta risoluzione del contratto in ragione della clausola risolutiva espressa in esso contenuta, ma rigettava, tuttavia, la domanda di risarcimento danni, con compensazione delle spese di lite.
1.6. La Corte territoriale, adita dalla Global, ha confermato la sentenza impugnata, fondando la propria decisione sulla analitica valutazione del suo comportamento concludente consistente nella prosecuzione dell’adempimento del contratto per oltre un anno dalla scadenza del termine intimato dalla controparte, e nella circostanza che non aveva fornito alcuna prova dei danni dedotti.
2. La parte intimata ha resistito, in questo giudizio, con controricorso e memoria.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo la società ricorrente, ex art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 1456 c.c., nonché l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti.
2. Con il secondo motivo, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, lamenta, ancora, la violazione dell’art. 1456, comma 1 nonché l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che era stato oggetto in discussione fra le parti: assume che la Corte d’appello, nell’ammettere la revocabilità dell’effetto attivato mediante clausola risolutiva espressa nei casi in cui non si fosse ancora consolidato l’affidamento della parte inadempiente, aveva considerato detto affidamento in termini avulsi dal concreto contesto di riferimento, costituito dai tempi stringenti e dalle relative decisioni organizzative che si imponevano al contraente intimato; nello specifico, deduce che la Corte territoriale aveva omesso di considerare che, per rispettare il termine di trenta giorni concessi dalla Opel per smobilitare l’azienda, si era dovuta attivare immediatamente, senza poter attendere che la G.M.I. ponesse in essere o meno eventuali revoche della risoluzione; e che ciò aveva determinato un grave danno.
3. Con il terzo motivo, deduce ancora la violazione e falsa applicazione dell’art. 1227 c.c. e dell’art. 112 c.p.c., nonché l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che era stato oggetto di discussione fra le parti: assume che la Corte territoriale aveva illegittimamente ritenuto ambiguo il proprio contegno, non considerando che lo stesso era determinato dalla finalità imposta dall’art. 1227 c.c., di ridurre il danno risarcibile ed, in tale prospettiva, obliterando per lo più i contenuti specifici dell’atto di appello proposto.
4. Con il quarto motivo lamenta, altresì, la violazione e falsa applicazione degli artt. 132 e 112 c.p.c. e degli artt. 1175, 1375 e 2965 c.c., nonché l’omessa pronunzia e l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che era stato oggetto di discussione tra le parti: assume che la Corte non aveva considerato le precise, univoche e convergenti circostanze da lui addotte da cui risultava chiaramente come controparte avesse posto in essere condotte in violazione dei principi di buona fede e correttezza nell’esecuzione dei contratti, nonché in contrasto col divieto di sancire patti decadenziali che, come quello impositivo di un formale arbitrato per la contestazione degli obiettivi di vendita, rendevano eccessivamente difficoltoso alla parte l’esercizio dei propri diritti con violazione degli artt. 112 e 132 c.p.c..
5. Con il quinto motivo, il ricorrente, ex art. 360 c.p.c., n. 3, deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 336 c.p.c., in quanto la sentenza impugnata aveva erroneamente ritenuto che si fosse formato il giudicato sulla legittimità dell’ulteriore risoluzione stragiudiziale intimata dalla Opel nel febbraio 2016, laddove, invece, non solo tale capo della sentenza era stato autonomamente impugnato con l’appello, ma in più esso era comunque destinato a essere travolto dall’accoglimento dei motivi afferenti ai capi della pronuncia da cui dipendeva, in forza dell’effetto espansivo interno predicato dalla norma sopra richiamata.
6.Con il sesto motivo, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, lamenta, ancora, la violazione e falsa applicazione dell’art. 342 c.p.c., in quanto la sentenza aveva propugnato una interpretazione del tutto inedita e non condivisibilmente estensiva del principio portato della norma richiamata, secondo cui l’onere di specifica individuazione si estenderebbe, oltre che ai motivi di doglianza, alla documentazione già versata in atti, senza peraltro considerare che si trattava di riproposizione di questioni che, per essere state assorbite in primo grado, non avevano formato oggetto specifico di pronunzia.
7. Con il settimo motivo la ricorrente deduce, infine, la violazione e falsa applicazione degli artt. 2697 e 1218 c.c., in quanto la sentenza impugnata aveva accollato al danneggiato un’onere probatorio eccessivamente rigoroso che mal si attagliava ai principi che regolano la materia della responsabilità civile.
7.1. Lamenta inoltre che, così facendo, erano stati male applicati i principi in punto di onere della prova, essendo stata operata, fra le parti in causa, una ripartizione del tutto illogica.
8. Tanto premesso deve essere esaminata, in primis, l’eccezione sollevata dal controricorrente in relazione ai primi tre motivi del ricorso (cfr. pag. 20 del controricorso).
8.1. Con essa si assume che tali censure sarebbero “fini a se stesse”, in quanto dal loro accoglimento non deriverebbe alcuna utilità per il ricorrente visto che all’eventuale giudice di rinvio – anche qualora questa Corte dovesse accertare che il contratto si era risolto per effetto della risoluzione di diritto operata da Opel il 27 Febbraio 2015 – sarebbe infatti precluso di configurare l’esercizio di tale risoluzione come un grave inadempimento di Opel.
8.2. Conclusivamente si chiede che venga dichiarata l’improcedibilità dei tre motivi.
8.3. L’assunto è manifestamente infondato.
8.2. Si osserva, infatti, in primo luogo che una eventuale valutazione coerente con il rilievo non potrebbe mai condurre ad una dichiarazione di improcedibilità, sanzione prevista per le ipotesi, del tutto diverse da quella dedotta, regolate per lo più, dall’art. 369 c.p.c..
8.3. In secondo luogo, si rileva che l’interesse del ricorrente all’accoglimento delle tre censure sarebbe invece, in ipotesi, pienamente sussistente, essendo determinato dalle conseguenze risarcitorie derivanti dal contestato effetto della clausola risolutiva espressa.
9. Tuttavia, l’esame delle censure proposte, conducet per altre ragioni alla declaratoria di inammissibilità del ricorso.
10. Il primo, il secondo ed il settimo motivo devono essere congiuntamente esaminati per la stretta interconnessione.
10.1. Quanto al primoril ricorrente assume che la Corte d’appello non aveva considerato che quando la parte che ha subito la risoluzione non sia effettivamente inadempiente bensì sia stata erroneamente, ingiustamente ed abusivamente qualificata tale dall’intimante, la revoca dell’effetto risolutivo che, come nella specie, implichi ammissione della insussistenza del presupposto di esso – non dipende dall’ingenerarsi di affidamenti in capo al contraente intimato che inadempiente non e’, dovendosi invece sanzionare l’intimante che, perlomeno irresponsabilmente e/o comunque con negligenza se non addirittura con malafede, abbia provocato a suo rischio e pericolo l’illegittima risoluzione di diritto, così rendendosi gravemente inadempiente rispetto al contratto risolto.
10.1.1. Al riguardo, si osserva che il ricorrente, da una parte, riconduce la censura al vizio di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, omettendo, tuttavia, di indicare il fatto storico principale o secondario del quale sarebbe stata omessa la valutazione; dall’altra articola la propria critica su questioni di fatto già valutate dalla Corte territoriale con motivazione congrua, logica ed al di sopra della sufficienza costituzionale, mostrando, con ciò, di introdurre argomentazioni volte ad ottenere un non consentito terzo grado di merito (cfr. al riguardo, Cass. 18721/2018; Cass. 31546/2019).
10.2. Quanto al secondo motivo, esso non può trovare ingresso in sede di legittimità per le medesime ragioni.
10.2.1. Ed infatti, con tale censura non viene indicato il fatto storico decisivo che non sarebbe stato esaminato, e si richiede una diversa valutazione delle condotte poste in essere dalle parti e compiutamente esaminate dalla Corte territoriale, che, partendo dal presupposto che la qualificazione da parte del Tribunale della volontà di avvalersi, da parte della “casa madre”, di una clausola risolutiva espressa era ormai passata in giudicato (cfr. pag. 13 terzo cpv della sentenza impugnata), ha fondato la propria decisione non sulle presupposizioni dedotte dalla parte ricorrente, quanto sulle emergenze istruttorie dalle quali emergeva l’utilizzazione ininterrotta dei marchi Opel e la continuativa esecuzione sia degli ordini precedentemente assunti, sia di quelli di nuova acquisizione;”in assoluto contrasto con la affermata risoluzione del rapporto alla data del 30.3.2015, condotta questa ritenuta inconciliabile con la asserita e ritenuta risoluzione del rapporto” (cfr. pag. 15 e 16 della sentenza impugnata). 10.2.2. Tali considerazioni – centrali nello sviluppo motivazionale della sentenza – non sono sindacabili in questa sede, perché rappresentano valutazioni delle prove, riservate al giudice di merito.
10.3. Quanto al settimo motivo, con il quale si lamenta una erronea ripartizione degli oneri della prova, si osserva che con tale doglianza, in parte assorbita per ciò che è stato argomentato in ordine alle due precedenti censure, il ricorrente mostra di non aver compreso la ratio decidendi della decisione impugnata, fondata da una parte su una corretta valutazione del nesso causale fra le condotte poste in essere fra le parti e, dall’altra, sulla carenza di prova in ordine ai danni che sarebbero stati, in thesi, subiti.
10.4. Le censure esaminate, pertanto, sono tutte inammissibili.
11. Riprendendo l’esame dei motivi secondo il loro sviluppo progressivo, si osserva che anche il terzo motivo non può trovare ingresso in sede di legittimità.
11.1. Con esso si deduce che la Corte aveva illegittimamente ritenuto “ambiguo” il contegno della Global non considerando che lo stesso era stato determinato dalla finalità imposta dall’art. 1227 c.c., di ridurre il danno risarcibile, obliterando per di più in tale prospettiva i contenuti specifici dell’atto di appello proposto.
11.2. Tuttavia, la sentenza impugnata non argomenta affatto su tale questione di diritto né, nella sintesi dei motivi prospettati, viene riportata la corrispondente censura proposta.
11.3. A fronte di ciò, il ricorrente avrebbe dovuto indicare in quale parte dell’atto d’appello aveva prospettato la questione, riportandola nel corpo del ricorso al fine di consentire a questa Corte di apprezzare l’errore denunciato, alla luce delle censure effettivamente dedotte in sede di gravame: in mancanza di ciò, la doglianza è del tutto priva di autosufficienza, con violazione dell’art. 366 c.p.c., n. 6 (cfr. Cass. 20405/2006; Cass. 21621/2007; Cass. 22880/2017; Cass. SU 7074/2017; Cass. 28184/2020).
12. Ma anche il quarto, il quinto ed il sesto motivo sono inammissibili.
12.1. Con il quarto, infatti, il ricorrente mostra di non aver colto la ratio decidendi della sentenza impugnata, fondata principalmente sulla valutazione della reciproca condotta delle parti (cfr. pag. 17), in relazione alla quale è stata esclusa l’ascrivibilità del danno dedotto a carico della Opel, in conseguenza di fatti non dimostrati, consistenti nella illegittimità della risoluzione poi revocata.
12.2. La Corte ha puntualmente precisato, infatti, che la Global aveva sostenuto che tali danni derivavano dall’aver fatto affidamento sulla risoluzione del contratto intimata, laddove il comportamento della controparte, sin dalla rinuncia agli effetti risolutivi – intervenuta, in termini di chiara rettifica, a soli venti giorni dalla comunicazione di essi (termine che, per la sua brevità, è stato ritenuto non idoneo ad incidere significativamente nell’organizzazione della concessionaria::(cfr. pag. 15 penultimo cpv della sentenza impugnata) era stato seguito da una condotta univoca della concedente, tale da non poter mettere in dubbio la persistenza del contratto (cfr. pag. 18 primo cpv della sentenza impugnata), anche perché specularmente rapportata ad un comportamento fattivo della concessionaria Global nella medesima direzione.
12.3. A fronte di tale motivazione, che risulta al di sopra della sufficienza costituzionale, la critica prospettata – che,per la parte in cui ne contesta l’omesso esame, non riporta neanche il fatto storico decisivo che non sarebbe stato esaminato – è conformata attraverso una richiesta di rivalutazione di merito non consentita: il motivo, dunque, si pone in contrasto con il consolidato orientamento di questa Corte, secondo cui non è consentita in sede di legittimità una valutazione delle prove ulteriore e diversa rispetto a quella compiuta dal giudice di merito, ove sia sostenuta, come nel caso in esame, da argomentazioni logiche e coerenti, a nulla rilevando che il compendio istruttorio possa essere valutato anche in modo differente rispetto a quanto ritenuto nel provvedimento impugnato, poiché, diversamente, il giudizio di legittimità si trasformerebbe. in un non consentito terzo grado di merito (cfr. ex multis Cass. 18721/2018; Cass. Sez. L, Sentenza n. 7394 del 26/03/2010, Rv. 612747; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 13954 del 14/06/2007, Rv. 598004; Cass. Sez. L, Sentenza n. 12052 del 23/05/2007, Rv. 597230; Cass. Sez. 1, Sentenza n. 7972 del 30/03/2007, Rv. 596019).
13. Il quinto motivo, ancora, è inammissibile per difetto di autosufficienza, in quanto non viene riportata la corrispondente doglianza con cui sarebbe stata impugnata la ulteriore risoluzione del contratto, ex art. 1456 c.c., intimata da G.M.I. circa un anno dopo: ciò viola l’art. 366 c.p.c., n. 6, sia sotto il profilo contenutistico sia in relazione alla “localizzazione” della censura (cfr. Cass. 28184/2020).
14. Il sesto motivo, infine, è inammissibile in quanto, dopo aver articolato la censura per violazione dell’art. 342 c.p.c., in relazione all’omesso esame della produzione documentale, si riferisce genericamente alla “ponderosa documentazione in atti” (cfr. pag. 38 ricorso) senza alcuna specifica indicazione di quali fossero i documenti non esaminati, rendendo in tal modo il motivo privo di autosufficienza, e non consentendo a questa Corte di valutarne la decisività.
15. Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
16. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater da-atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello cui è tenuto per il ricorso proposto, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte, dichiara inammissibile il ricorso.
Condanna il ricorrente alle spese del giudizio di legittimità, che liquida in 9000,00 per compensi ed Euro 200,00 per esborsi, oltre accessori e rimborso forfettario spese generali nella misura di legge.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello cui è tenuto per il ricorso proposto, a norma dello stesso art. 13, s comma 1 bis e dovuto.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della terza sezione civile della Corte di Cassazione, il 12 febbraio 2021.
Depositato in Cancelleria il 30 luglio 2021
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