Corte di Cassazione, sez. Lavoro, Ordinanza n.22086 del 02/08/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Antonio – Presidente –

Dott. D’ANTONIO Enrica – Consigliere –

Dott. MANCINO Rossana – Consigliere –

Dott. CALAFIORE Daniela – Consigliere –

Dott. BUFFA Francesco – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 20208-2015 proposto da:

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale mandatario della S.C.C.I. S.P.A. – Società di Cartolarizzazione dei Crediti I.N.P.S., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA CESARE BECCARIA N. 29, presso l’Avvocatura Centrale dell’Istituto, rappresentati e difesi dagli avvocati ANTONINO SGROI, LELIO MARITATO, CARLA D’ALOISIO, EMANUELE DE ROSE;

– ricorrenti –

contro

M.B.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 666/2014 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA, depositata il 10/02/2015 R.G.N. 597/2012;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 16/02/2021 dal Consigliere Dott. FRANCESCO BUFFA.

RITENUTO

CHE:

Con sentenza del 10.2.15 la corte d’appello di Venezia ha confermato la sentenza del 4.4.12 del tribunale della stessa sede, che aveva accolto l’opposizione del signor M. socio accomandatario della Liana srl – alla cartella esattoriale con la quale l’INPS gli aveva intimato il pagamento dei contributi relativi alla gestione commercianti.

La Corte ha rilevato che risultava accertato che l’opponente non aveva mai svolto attività all’interno dell’Hotel che era gestito dal socio accomandante. Ha osservato che, sebbene il socio accomandatario risponde illimitatamente delle obbligazioni sociali, anche in tal caso doveva essere accertata la sua partecipazione personale all’attività aziendale con carattere di abitualità e prevalenza.

Avverso la sentenza ricorre l’Inps con un motivo. Il M. è rimasto intimato.

CONSIDERATO

CHE:

Con l’unico motivo del ricorso l’Inps deduce violazione e/o falsa applicazione della L. n. 662 del 1996, art. 1, commi 203 e ss., della L. n. 1397 del 1960, art. 2, e degli artt. 2313,2318 e 2697 c.c. assumendosi: che, contrariamente a quanto sostenuto nella impugnata sentenza, il socio accomandatario ha il potere di gestione della società e che pertanto era per ciò stesso, in quanto soggetto abilitato a compiere atti in nome della società, tenuto alla iscrizione nella Gestione Commercianti perché l’esercizio dell’attività commerciale in modo abituale e prevalente era “in re ipsa”, ossia immediatamente e direttamente correlato all’essere socio con poteri di gestione della società; che era onere del ricorrente provare che non si occupava della gestione della società ed inoltre la circostanza che non svolgeva altre attività esonerava l’Inps dal dover provare il carattere prevalente dell’attività svolta.

Il ricorso è infondato.

Questa Corte ha già affermato, in caso del tutto sovrapponibile al p9bente relativo al medesimo ricorrente (Cass. Sez. L, ordinanza n. 3290 dell’11.2.20), che presupposto imprescindibile per l’iscrizione alla gestione commercianti è -per il disposto dalla L. n. 662 del 1996, art. 1, comma 203 – la prova dello svolgimento di un’attività commerciale che, nella specie, risulta essere stato escluso con un accertamento in fatto da parte della Corte supportato da una motivazione adeguata ed immune dai denunciati vizi.

Nell’impugnata sentenza, infatti, è stato rilevato che il M. non aveva mai svolto alcuna attività all’interno dell’Hotel che era gestito dal socio accomandante. Va ricordato, infatti, il principio affermato da questa Corte (Cass. n. 3835 del 26 febbraio 2016) secondo cui aì sensi della L. n. 662 del 1996, art. 1, comma 203, che ha modificato la L. 3 giugno 1975, n. 160, art. 29, e dell L. 28 febbraio 1986, n. 45, art. 3, nelle società in accomandita semplice la qualità di socio accomandatario non è sufficiente a far sorgere l’obbligo di iscrizione nella gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali, essendo necessaria anche la partecipazione personale al lavoro aziendale, con carattere di abitualità e prevalenza, la cui ricorrenza deve essere provata dall’istituto assicuratore, prova che, nel caso in esame, secondo la Corte non è stata fornita essendo emerso che il M. non aveva mai prestato alcuna attività nell’hotel Liana.

Il ricorso deve essere, pertanto, rigettato.

Non deve provvedersi alla liquidazione delle spese processuali non avendo il M. svolto attività nel giudizio.

Sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte, rigetta il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella adunanza camerale, il 16 febbraio 2021.

Depositato in Cancelleria il 2 agosto 2021

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