LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE L
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LEONE Margherita Maria – Presidente –
Dott. ESPOSITO Lucia – Consigliere –
Dott. PONTERIO Carla – Consigliere –
Dott. MARCHESE Gabriella – rel. Consigliere –
Dott. DE FELICE Alfonsina – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 4127-2019 proposto da:
INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l’AVVOCATURA CENTRALE DELL’ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli avvocati CLEMENTINA PULLI, PATRIZIA CIACCI, MANUELA MASSA;
– ricorrente –
contro
C.T.;
– intimata –
avverso la sentenza n. 609/2018 del TRIBUNALE di CROTONE, depositata il 27/07/2018;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 21/10/2020 dal Consigliere Relatore Dott. GABRIELLA MARCHESE.
RILEVATO
che:
il Tribunale di Crotone, con la sentenza in epigrafe indicata, resa ai sensi dell’art. 445 bis c.p.c., comma 7, ha dichiarato il diritto di C.T. all’assegno di invalidità a decorrere dalla domanda amministrativa e, per l’effetto, ha condannato l’INPS a erogare i ratei della prestazione, con la medesima decorrenza;
per la cassazione della sentenza propone ricorso l’INPS, affidato a un unico motivo;
è rimasta intimata C.T.;
è stata depositata proposta ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., ritualmente comunicata alle parti unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in Camera di consiglio.
CONSIDERATO
che:
con un unico motivo – ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3 – l’Inps deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 445 bis c.p.c., commi 6 e 7, dell’art. 115 c.p.c. e della L. n. 118 del 1971, art. 13; l’Istituto, nella sostanza, censura la sentenza impugnata per avere pronunciato la condanna al pagamento del beneficio preteso anzichè limitarsi, all’esito del giudizio instaurato dopo la formulazione della dichiarazione di dissenso alle conclusioni del consulente tecnico d’ufficio, all’accertamento del requisito sanitario utile per il riconoscimento del diritto all’assegno di invalidità;
il motivo è fondato;
occorre in questa sede assicurare continuità al principio di questa Corte espresso in numerosi precedenti (Cass. n. 27010 del 2018; Cass. n. 9876 del 2019; Cass. n. 17787 del 2020 e numerose della VI sez.: ex plurimis, Cass., nn. 13705 e 14015 del 2020), qui richiamati per relationem anche ai sensi dell’art. 118 disp. att. c.p.c., secondo cui nel giudizio previsto dall’art. 445 bis c.p.c., u.c., il thema decidendum è incentrato sulla contestazione delle conclusioni del consulente tecnico e ha per oggetto (esclusivamente) l’accertamento del requisito sanitario richiesto dalla legge per il diritto ad una prestazione, previdenziale o assistenziale, impregiudicato l’accertamento, in sede amministrativa, dei restanti requisiti socio economici e, qualora contestati, la verifica degli stessi in una successiva sede giudiziaria;
invero, seppure costituisce regola generale quella dell’improponibilità di azioni autonome di mero accertamento di fatti giuridicamente rilevanti che integrino solo elementi frazionari della fattispecie costitutiva di un diritto (v., fra le altre, Cass. n. 8533 del 2015 e la giurisprudenza ivi richiamata), la medesima regola trova un limite quando, come è nel caso di cui all’art. 445-bis c.p.c., u.c., la pronuncia sia, per legge, destinata a riguardare solo un elemento della fattispecie costitutiva (id est: il requisito sanitario per beneficiare di una prestazione previdenziale o assistenziale) sicchè “quanto in essa deciso non può contenere un’efficace declaratoria sul diritto alla prestazione, che è destinata a sopravvenire solo in esito ad ulteriori accertamenti, per quanto relativi a fatti antecedenti o concomitanti rispetto ad essa” (v. Cass. n. 27010 del 2018; Cass. n. 17787 del 2020);
nel caso di specie, il Tribunale, in difformità con i principi sopra illustrati, in esito al giudizio ex art. 445 bis c.p.c., comma 6.
ha accertato il diritto di C.T. all’assegno di invalidità e ha pronunciato condanna dell’ente previdenziale all’erogazione del beneficio, anzichè limitarsi alla mera affermazione della sussistenza del requisito sanitario;
la sentenza impugnata va, pertanto, cassata in parte qua (nella parte cioè relativa alla declaratoria del diritto alla prestazione e alla condanna al pagamento dello stessa) restando, invece, fermo l’accertamento del requisito sanitario;
le spese del presente giudizio vanno compensate, in ragione del recente consolidarsi dell’orientamento di legittimità;
non sussistono, invece, i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, previsto dal D.P.R. 30 maggio 2002, art. 13, comma 1 quater, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17.
PQM
La Corte accoglie il ricorso. Cassa la sentenza nella parte in cui ha dichiarato il diritto di C.T. all’assegno di invalidità e ha condannato l’Inps al pagamento della prestazione. Resta fermo l’accertamento del requisito sanitario.
Compensa le spese del giudizio di legittimità.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della non sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.
Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 21 ottobre 2020.
Depositato in Cancelleria il 2 febbraio 2021