Corte di Cassazione, sez. V Civile, Sentenza n.2221 del 02/02/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CIRILLO Ettore – Presidente –

Dott. CATALDI Michele – rel. Consigliere –

Dott. GUIDA Riccardo – Consigliere –

Dott. D’ORAZIO Luigi – Consigliere –

Dott. ROSSI Raffaele – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso iscritto al n. 478/2017 R.G. proposto da:

B.P., rappresentato e difeso, per procura speciale in atti, dall’Avv. Edoardo Sabbatino, con domicilio eletto presso lo studio dell’Avv. Leopoldo di Bonito in Roma, piazza dei Martiri di Belfiore, n. 2;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Campania, n. 4962/15/2016, depositata il 23 maggio 2016.

Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 3 novembre 2020 dal Consigliere Dott. Michele Cataldi;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. Mucci Roberto, che ha concluso chiedendo dichiararsi l’estinzione del giudizio, ed in subordine il rigetto del ricorso;

uditi l’Avv. Maria Paola Sabbatino per delega dell’Avv. Edoardo Sabbatino, per la parte ricorrente e l’Avv. dello Stato Mattia Cherubini per la controricorrente.

FATTI DI CAUSA

1. B.P. ha impugnato, dinnanzi la Commissione tributaria provinciale di Milano, l’avviso d’accertamento con il quale l’Agenzia delle Entrate, relativamente all’anno d’imposta 2008, ritenuta l’incoerenza tra capacità di spesa manifestata e redditi dichiarati, ha determinato sinteticamente, ai sensi del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 38, commi 4, 5 e 6, il maggior reddito imponibile dal contribuente, determinando le maggiori imposte dovute in conseguenza, oltre interessi e sanzioni.

L’adita CTP ha accolto solo parzialmente il ricorso, riducendo il maggior reddito non dichiarato.

Proposto appello dal contribuente, la Commissione tributaria regionale della Campania, con la sentenza n. 4962/15/2016, depositata il 23 maggio 2016, lo ha rigettato.

Il contribuente ha allora proposto ricorso, affidato a due motivi, per la cassazione della predetta sentenza d’appello.

L’Agenzia delle Entrate si è costituita con controricorso e, con successiva istanza del 17 settembre 2018, ha chiesto che venisse dichiarata l’estinzione del giudizio, avendo il contribuente presentato domanda, accolta, di definizione agevolata della controversia – ai sensi del D.L. 24 aprile 2017, n. 50, art. 11 convertito dalla L. 21 giugno 2017, n. 96 – e provveduto al pagamento integrale di quanto dovuto per il perfezionamento della definizione, come era stato comunicato alla difesa erariale con nota del 2 luglio 2018 della Direzione Provinciale di Napoli II dell’Agenzia delle Entrate.

Il Presidente di questa Sezione, con decreto n. 15268/2020, emesso e comunicato al ricorrente il 17 luglio 2020, ha dato atto che il processo è stato sospeso ex lege sino al 31 dicembre 2018, senza che entro tale data alcuna parte abbia presentato l’istanza di trattazione di cui al D.L. n. 50 del 2017, art. 11, comma 10, e senza che sia intervenuto diniego dell’Amministrazione alla definizione, ed ha pertanto dichiarato l’estinzione del giudizio ai sensi del D.L. n. 50 del 2017, predetto art. 11, comma 10, e dell’art. 391 c.p.c..

Con successivo atto intitolato “istanza di trattazione D.L. n. 50 del 2017, ex art. 11, comma 10, e art. 391 c.p.c.”, depositato il 24 luglio 2020, il contribuente ha dedotto di aver presentato la predetta domanda di definizione agevolata, accolta dall’Ufficio, ma di non aver pagato parte dell’importo dovuto per la prima rata, benchè sollecitato dall’Amministrazione, anche con comunicazione del 29 settembre 2017, con la quale lo si avvertiva che, in caso di mancato adempimento entro il termine prefissato, non si sarebbe prodotta la chiusura della lite. Sottolineando quindi di non aver effettuato il pagamento integrale di quanto dovuto, a differenza di quanto invece sostenuto dalla difesa erariale nell’istanza di estinzione, il contribuente ha sostenuto che non si sarebbe mai perfezionata la definizione agevolata presupposto della dichiarata estinzione del giudizio ed ha chiesto di fissarsi udienza per la trattazione del suo ricorso.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1.E’ preliminare all’eventuale trattazione dei motivi del ricorso la verifica della sussistenza dei presupposti dell’estinzione del processo dichiarata, con il decreto de quo, ai sensi del D.L. n. 50 del 2017, art. 11, comma 10, e art. 391 c.p.c..

Infatti, “In tema di giudizio di cassazione, l’art. 391 c.p.c., comma 3, come novellato dal D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, art. 15 nel prevedere che il decreto presidenziale di estinzione del processo abbia efficacia di titolo esecutivo se nessuna delle parti chieda la fissazione dell’udienza nel termine di dieci giorni dalla comunicazione, attribuisce alle parti in causa, che non ritengano esaustivo il provvedimento presidenziale di estinzione emanato a seguito della rinunzia, la possibilità di chiedere alla Corte di pronunciarsi sulla controversia, senza imporre l’onere di indicare i motivi di tale richiesta. Tale disposizione, infatti, non configurando un rimedio di carattere impugnatorio, consente alle parti di chiedere il passaggio ad una fase successiva per un esame completo della controversia, nell’ambito della quale la Corte può valutare se l’istanza di estinzione sia stata correttamente emanata oppure, in caso contrario, procedere all’esame del ricorso per cassazione.” (Cass. 06/07/2009, n. 15817; conformi Cass. 12/02/2010, n. 3352; Cass. 21/11/2011, n. 24433; Cass., S. Un., 23/09/2014).

Secondo il ricorrente contribuente, istante ai sensi dell’art. 391 c.p.c., comma 3, il decreto di estinzione non avrebbe dovuto essere emanato, poichè la definizione agevolata, D.L. n. 50 del 2017, ex art. 11, comma 10, della controversia qui sub iudice non si sarebbe perfezionata, atteso che egli avrebbe versato un importo a tal fine insufficiente anche ad integrare la prima delle tre rate determinate nella sua domanda di accesso al beneficio.

1.1. Prima ancora di affrontare la trattazione di tale argomentazione, giova chiarire che nell’istanza del ricorrente, per la quale si procede, vi è un errore di fatto evidentemente riconoscibile, laddove si dice che l’Agenzia avrebbe sollecitato il contribuente all’integrazione della somma già pagata con “comunicazione del 29.9.2017”, laddove quest’ultima data, come risulta dalle comunicazioni di avvenuto ricevimento telematico prodotte dallo stesso ricorrente, è invece quella, necessariamente antecedente, nella quale il B. ha prodotto la sua domanda di definizione agevolata.

Viceversa, come risulta dall’allegazione all’istanza qui in decisione, il sollecito erariale all’integrazione prodotto risulta datato 28 maggio 2018.

2.Tanto premesso, va ricordato che, a norma del D.L. n. 50 del 2017, art. 11, comma 8, “Le controversie definibili non sono sospese, salvo che il contribuente faccia apposita richiesta al giudice, dichiarando di volersi avvalere delle disposizioni del presente articolo. In tal caso il processo è sospeso fino al 10 ottobre 2017. Se entro tale data il contribuente avrà depositato copia della domanda di definizione e del versamento degli importi dovuti o della prima rata, il processo resta sospeso fino al 31 dicembre 2018”.

Pertanto, la sospensione di questo giudizio sino al 31 dicembre 2018, enunciata nel decreto, presupponeva che il contribuente avesse dichiarato di volersi avvalere della definizione agevolata e, comunque, avesse depositato copia della domanda di definizione e del versamento degli importi dovuti o della prima rata, giacchè solo all’esito di tale adempimento la disposizione citata prevedeva l’effetto della sospensione legale del procedimento sino al 31 dicembre 2018.

Tuttavia, dall’esame degli atti di causa, e dalla consultazione del SIC, non risulta che il ricorrente abbia depositato presso questa Corte copia della domanda di definizione e del versamento degli importi dovuti o della prima rata; nè, pertanto, che sia stata emessa ordinanza di questa Corte che abbia dichiarato l’effetto legale sospensivo conseguente.

Ed anzi, la contribuente ha allegato all’istanza di trattazione, per la quale qui si procede, sia il sollecito erariale all’integrazione del versamento dovuto per la definizione della lite pendente, datato 28 maggio 2018; sia l’ordinanza interlocutoria n. 4568/2018, del 24 gennaio 2018, emessa dalla sesta sezione civile di questa Corte, che ha rimesso a questa sezione la trattazione, in pubblica udienza, del ricorso qui in decisione. Ambedue gli allegati confortano a loro volta la conclusione che non si siano verificati i presupposti della sospensione sino al 31 dicembre 2018 e che il corso del procedimento introdotto dal ricorso per la cassazione della sentenza impugnata sia proseguito presso questa Corte.

Peraltro, nel caso di specie, neppure potrebbe ritenersi che, poichè la sospensione del giudizio tributario opera su istanza di parte al solo fine di riscontrare l’effettiva definizione della lite, il pagamento del dovuto da parte del contribuente equivalga all’integrazione di tale condizione (in questo senso cfr. Cass. 19/06/2020, n. 12017), in quanto, come risulta dal ridetto sollecito erariale del 28 maggio 2018, il versamento effettivamente eseguito dal contribuente non era sufficiente.

In difetto della sospensione del processo, di cui al D.L. n. 50 del 2017, art. 11, comma 8, sino al 31 dicembre 2018, la parte che aveva interesse alla sua decisione, ovvero il contribuente, non era quindi tenuta alla presentazione, entro lo stesso termine, dell’istanza di trattazione prevista dal successivo comma 10, giacchè il procedimento, non sospeso, proseguiva già in forza dell’originario ricorso.

Non poteva, pertanto, applicarsi il D.L. n. 50 del 2017, art. 11, comma 8, secondo il quale “Il processo si estingue in mancanza di istanza di trattazione presentata entro il 31 dicembre 2018 dalla parte che ne ha interesse”.

Pertanto, non sussistendo i presupposti dell’estinzione dichiarata con il decreto de quo, può passarsi alla decisione del ricorso.

3.Con il primo motivo, formulato ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, il contribuente ricorrente censura la sentenza impugnata per la violazione o la falsa “interpretazione” del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 42, commi 1 e 3, per non avere il giudice a quo dichiarato la nullità dell’accertamento, sebbene sottoscritto da un funzionario, delegato dal direttore della Direzione provinciale II di Napoli dell’Agenzia delle entrate, che lo ha firmato dopo che la persona fisica titolare della carica direttiva delegante era stato trasferito ad altra sede.

Il motivo è infondato.

Infatti, come questa Corte ha già avuto modo di chiarire, “La delega per la sottoscrizione dell’avviso di accertamento conferita dal dirigente ex al D.P.R. n. 600 del 1973, art. 42, comma 1, è una delega di firma e non di funzioni: ne deriva che il relativo provvedimento non richiede l’indicazione nè del nominativo del soggetto delegato, nè della durata della delega, che pertanto può avvenire mediante ordini di servizio che individuino l’impiegato legittimato alla firma mediante l’indicazione della qualifica rivestita, idonea a consentire, “ex post”, la verifica del potere in capo al soggetto che ha materialmente sottoscritto l’atto” (Cass. 29/03/2019, n. 8814; Cass. n. 18383/2019; Cass. 09/09/2020, n. 18675).

La qualificazione della delega in questione come “di firma”, piuttosto che “di funzioni”, non comporta tuttavia, come pare sottintendere il ricorrente, che il trasferimento, ad altro ufficio della medesima amministrazione, della persona fisica titolare dell’organo delegante comporti la decadenza del provvedimento organizzativo con il quale la delega è stata disposta e la conseguente nullità di tutti gli atti sottoscritti, successivamente al trasferimento stesso, dal funzionario delegato.

Infatti, la delega di firma si realizza quando un organo, pur mantenendo la piena titolarità circa l’esercizio di un determinato potere, delega ad altro organo, ma anche a funzionario non titolare di organo (come nel caso di specie), il compito di firmare gli atti di esercizio dei potere stesso: in questi casi l’atto firmato dal delegato, pur essendo certamente frutto dell’attività decisionale di quest’ultimo, resta formalmente imputato all’organo delegante, senza nessuna alterazione dell’ordine delle competenze (Cass. 29/03/2019, n. 8814).

Pertanto, quello che viene delegato ad un organo o ad un funzionario è la legittimazione alla firma che spetta già ad un altro organo in quanto tale, non meramente alla persona fisica che lo incarna. Si tratta, quindi pur sempre di una delega proveniente da un organo dell’Amministrazione, e non meramente dalla persona fisica che ne è titolare, e diretta ad altro organo (o a funzionario non titolare di organo).

La delega, nella sostanza, si traduce quindi in una relazione, di natura organizzativa, non tra la persona fisica del delegante ed il delegato, ma tra organi (o tra l’organo delegante ed il funzionario delegato), che trova titolo nei poteri di ordine e direzione, coordinamento e controllo attribuiti al dirigente preposto all’ufficio (art. 11, comma 1, lett. c) e d), Statuto Ag. Entrate – approvato con Delib. 13 novembre 2000, n. 6; art. 14, comma 2, reg. amm. n. 4 del 2000), nell’ambito dello schema organizzativo della subordinazione gerarchica tra appartenenti al medesimo ufficio.

Deve pertanto escludersi che il trasferimento della persona fisica titolare dell’organo delegante abbia, di per sè solo, inciso, caducandolo, sul provvedimento organizzativo con il quale lo stesso organo aveva conferito la delega di firma, fermo restando il potere di eventuale revoca della delega da parte del nuovo titolare dell’organo. Tale soluzione, del resto, contribuisce a garantire, specie nell’immediatezza del trasferimento, la continuità dell’azione amministrativa ed il buon andamento dell’amministrazione pubblica.

4.Con il secondo motivo, formulato ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, il contribuente ricorrente censura la sentenza impugnata per la violazione o la falsa applicazione dell’art. 116 c.p.c.; artt. 2214 e 2727 c.c.; D.M. 10 settembre 1992, art. 4, comma 2; D.P.R. n. 600 del 1973, artt. 38 e 41-bis.

Nella sostanza, con il composito motivo, il ricorrente censura la CTR per la valutazione negativa delle prove in ordine all’imputazione di una parte delle sue contestate disponibilità finanziarie alla restituzione, da parte della società Tecno s.r.l., di un finanziamento che lo stesso contribuente le aveva concesso.

Secondo il ricorrente, infatti, il giudice a quo si sarebbe infatti “appiattito passivamente” sulla tesi dell’Agenzia; avrebbe violato la distribuzione dell’onere probatorio; non avrebbe considerato che le scritture contabili della Tecno s.r.l. sarebbero assistite da “presunzione legale relativa di verità”; avrebbe erroneamente accolto l’appello.

Il motivo è inammissibile.

Invero, la lettura del complesso della censura evidenzia come il contribuente intenda attingere la valutazione in fatto operata dalla CTR in ordine alle prove, ciò che in questa sede non è consentito, tanto meno quando la censura è proposta quale violazione di legge.

Non è sufficiente, in questa sede, evocare nella censura l’art. 116 c.p.c., poichè “In tema di ricorso per cassazione, la doglianza circa la violazione dell’art. 116 c.p.c. è ammissibile solo ove si alleghi che il giudice, nel valutare una prova o, comunque, una risultanza probatoria, non abbia operato – in assenza di diversa indicazione normativa – secondo il suo “prudente apprezzamento”, pretendendo di attribuirle un altro e diverso valore oppure il valore che il legislatore attribuisce ad una differente risultanza probatoria (come, ad esempio, valore di prova legale), oppure, qualora la prova sia soggetta ad una specifica regola di valutazione, abbia dichiarato di valutare la stessa secondo il suo prudente apprezzamento, mentre, ove si deduca che il giudice ha solamente male esercitato il proprio prudente apprezzamento della prova, la censura è ammissibile, ai sensi del novellato art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, solo nei rigorosi limiti in cui esso ancora consente il sindacato di legittimità sui vizi di motivazione” (Cass., S. Un., 30/09/2020, n. 20867).

Nè è sufficiente invocare la violazione dell’art. 2697 c.c., in quanto: “In tema di ricorso per cassazione, la violazione dell’art. 2697 c.c. si configura soltanto nell’ipotesi in cui il giudice abbia attribuito l’onere della prova ad una parte diversa da quella su cui esso avrebbe dovuto gravare secondo le regole di scomposizione delle fattispecie basate sulla differenza tra fatti costitutivi ed eccezioni mentre, per dedurre la violazione dell’art. 115 c.p.c., occorre denunziare che il giudice, contraddicendo espressamente o implicitamente la regola posta da tale disposizione, abbia posto a fondamento della decisione prove non introdotte dalle parti, ma disposte di sua iniziativa fuori dei poteri officiosi riconosciutigli, non anche che il medesimo, nel valutare le prove proposte dalle parti, abbia attribuito maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre, essendo tale attività consentita dall’art. 116 c.p.c.” (Cass. 23/10/2018, n. 26769).

Nel caso di specie, il corpo del motivo, nella sostanza, non si mantiene, in ordine alla censurata valutazione delle prove operata dalla CTR, nei limiti di ammissibilità di cui ai richiamati principi espressi da questa Corte, ma pretende di attingerne il merito, ciò che non è consentito in questa sede (nella quale, peraltro, neppure viene proposta censura ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, in ordine a specifici fatti, decisivi e controversi, dei quali sia stato omesso l’esame).

Nè, comunque, a conclusioni diverse potrebbe giungersi per effetto del richiamo alla pretesa “presunzione legale relativa di verità” che assisterebbe le scritture contabili della Tecno s.r.l. in ordine al finanziamento che essa avrebbe ricevuto dal contribuente, restituendolo poi a quest’ultimo. Ed invero, se attraverso il richiamo dell’art. 2214 c.c., in tema di scritture contabili dell’impresa, avesse inteso (invero cripticamente) invocare l’efficacia probatoria delle scritture contabili ai sensi degli artt. 2709 e 2710 c.c., il motivo sarebbe comunque infondato in diritto. Infatti, l’art. 2709 c.c., per il quale libri e le altre scritture contabili delle imprese soggette a registrazione fanno prova contro l’imprenditore, attiene al rapporto tra il terzo imprenditore (estraneo a questo giudizio) ed il contribuente, ma non a quello tra quest’ultimo e l’amministrazione. A sua volta, l’art. 2710 c.c., regolando l’efficacia probatoria delle scritture contabili regolarmente tenute tra imprenditori per i rapporti inerenti all’esercizio dell’impresa, è estraneo al rapporto tra contribuente e fisco.

5. Le spese di questo giudizio di legittimità seguono la soccombenza.

PQM

Revocato il decreto dichiarativo dell’estinzione del giudizio, rigetta il primo motivo di ricorso, dichiara inammissibile il secondo e condanna il ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.900,00 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, il 3 novembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 2 febbraio 2021

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