Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.22223 del 04/08/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente –

Dott. FALASCHI Milena – Consigliere –

Dott. TEDESCO Giuseppe – Consigliere –

Dott. SCARPA Antonio – Consigliere –

Dott. GIANNACCARI Rossana – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 3046-2020 proposto da:

R.R., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE FERRERO DI CAMBIANO 82, presso lo studio dell’avvocato ALESSANDRO AVAGLIANO, che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati MAURIZIO PALLADINI, ENRICO PROST;

– ricorrente –

contro

C.F.;

– intimato –

avverso l’ordinanza n. R.G. 410/2018 del TRIBUNALE di PARMA, depositata l’08/11/2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non partecipata del 03/02/2021 dal Consigliere Relatore Dott. ROSSANA GIANNACCARI.

RILEVATO

che:

– con ordinanza dell’8.11.2019, il Tribunale di Parma rigettò la domanda proposta dall’Avv. C.F. nei confronti di R.R., avente ad oggetto la liquidazione dei compensi professionali, e, per quel che ancora rileva in sede di legittimità, compensò le spese di lite;

– per la cassazione della predetta ordinanza ha proposto ricorso R.R. sulla base di un unico motivo;

– non ha svolto attività difensiva l’avv. C.F.;

– il relatore ha formulato proposta di decisione, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., di manifesta fondatezza del ricorso.

RITENUTO

che:

– con l’unico motivo di ricorso si deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 91 c.p.c., e dell’art. 92 c.p.c., comma 2, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per avere il Tribunale compensato le spese di lite nonostante non sussistessero i presupposti della soccombenza reciproca, della novità della questione trattata e del mutamento della giurisprudenza con provvedimento privo di motivazione;

– il motivo è fondato;

– ai sensi dell’art. 92 c.p.c., comma 2, nella formulazione introdotta dal D.L. 12 settembre 2014, n. 132, art. 13, e modificato, in sede di conversione, dalla L. 10 novembre 2014, n. 162, ratione temporis applicabile, può essere disposta la compensazione totale o parziale delle spese, in assenza di reciproca soccombenza, soltanto nel caso di assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti (Cassazione civile sez. VI, 18/02/2020, n. 3977);

– nel caso di specie il R. era vittorioso perché era stata accolta l’eccezione di carenza di legittimazione passiva né il Tribunale ha motivato sull’esistenza di altre ragioni legittimanti la compensazione delle spese di lite; il ricorso va, pertanto accolto;

– l’ordinanza impugnata va cassata e rinviata, anche per le spese del giudizio di legittimità innanzi al Tribunale di Parma in persona di altro magistrato.

P.Q.M.

accoglie il ricorso, cassa l’ordinanza impugnata e rinvia, anche per le spese del giudizio di legittimità innanzi al Tribunale di Parma in persona di altro magistrato.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sesta Sezione Civile – 2 della Suprema Corte di cassazione, il 3 febbraio 2021.

Depositato in Cancelleria il 4 agosto 2021

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