LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 2
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente –
Dott. FALASCHI Milena – Consigliere –
Dott. TEDESCO Giuseppe – Consigliere –
Dott. SCARPA Antonio – Consigliere –
Dott. GIANNACCARI Rossana – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 34755-2019 proposto da:
R.R.T., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA AURELIANA, 25, presso lo studio dell’avvocato ANTONIA SCIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato LUIGI MARIO PROVENZANO;
– ricorrente –
contro
R.D.M., elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato LUIGI MERCURIO;
– controricorrente –
contro
B.A.C., R.M.D., R.A.M., M.G.;
– intimati –
avverso la sentenza n. 1372/2019 del TRIBUNALE di LECCE, depositata il 16/04/2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 03/02/2021 dal Consigliere Relatore Dott. ROSSANA GIANNACCARI.
RILEVATO
che:
– il giudizio trae origine dalla domanda di risarcimento dei danni da infiltrazioni, proposta innanzi al Giudice di Pace di Casarano, da R.D.M. nei confronti R.R.T. ed altri convenuti;
– R.R.T. si costituì ed eccepì la carenza di legittimazione passiva, deducendo che sin dal 2007 la quota di sua proprietà era stata trasferita a terzi, giusto decreto di trasferimento del Tribunale di Lecce;
– per quel che ancora rileva in sede di legittimità, il Giudice di Pace accolse l’eccezione di carenza di legittimazione passiva e compensò le spese di lite ritenendo che le attrici fossero state indotte in errore sulla titolarità del diritto di proprietà del convenuto R.R.T. poiché il predetto aveva partecipato al procedimento per accertamento tecnico irripetibile senza sollevare l’eccezione di carenza di legittimazione passiva;
– R.R.T. propose appello limitatamente alle spese di lite deducendo l’erroneità della statuizione di compensazione;
– il Tribunale di Lecce con sentenza del 16.4.2019 rigettò l’appello e compensò le spese di lite;
– per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso R.R.T. sulla base di un unico motivo;
– ha resistito con controricorso R.D.M.;
– non hanno svolto attività difensiva gli altri intimati;
– Il relatore ha formulato proposta di decisione, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., di manifesta infondatezza del ricorso.
RITENUTO
che:
– con l’unico motivo di ricorso, si deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 91 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per avere il giudice d’appello posto le spese di lite del doppio grado di giudizio a carico della parte vittoriosa nonostante il ricorrente, già in sede di comparsa di costituzione e risposta nel giudizio di primo grado il ricorrente avesse eccepito la propria carenza di legittimazione passiva e l’eccezione fosse stata accolta dal Giudice di pace; il ricorrente osserva che il capo della regolamentazione delle spese sarebbe stato oggetto di appello e che immotivatamente, le spese di lite sarebbero state compensate sull’erroneo presupposto della reciproca soccombenza;
– il motivo è inammissibile;
– il giudizio è stato introdotto nella vigenza dell’art. 92 c.p.c., comma 2, nella formulazione introdotta dalla L. 18 giugno 2009, n. 69, art. 45, comma 11, essendo stato l’atto di citazione notificato in data 12.5.2014;
– la norma citata prevedeva la compensazione delle spese di lite in caso di soccombenza reciproca o nel concorso di altre gravi ed eccezionali ragioni, esplicitamente indicate nella motivazione (Cassazione civile sez. 19/10/2015, n. 21083; Cassazione civile sez. VI, 17/10/2013, n. 23632; Cass. civ., sez. VI, 4 ottobre 2013 n. 22763);
– il Tribunale ha rigettato l’appello proposto da R.R.T. – che aveva impugnato la sentenza di primo grado proprio in relazione alla compensazione delle spese di lite -, aderendo alla decisione del primo giudice, il quale aveva compensato le spese di lite in quanto l’eccezione di carenza di legittimazione passiva non era stata formulata in sede di ATP, sicché il comportamento processuale aveva indotto l’attrice a citarlo nel giudizio di risarcimento di danni da infiltrazione;
– il Tribunale ha, pertanto, indicato i giusti motivi, in relazione ai quali ha ritenuto corretta la compensazione delle spese del giudizio di primo grado;
– le spese del giudizio d’appello sono state correttamente regolate secondo il principio della soccombenza;
– il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile;
– le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate in dispositivo;
– ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, va dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.
PQM
dichiara inammissibile il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 1500,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sesta Sezione Civile – 2 della Suprema Corte di cassazione, il 3 febbraio 2021.
Depositato in Cancelleria il 4 agosto 2021