LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Presidente –
Dott. GRAZIOSI Chiara – rel. Consigliere –
Dott. FIECCONI Francesca – Consigliere –
Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere –
Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 705-2019 proposto da:
REGIONE ABRUZZO, *****, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
P.M., e AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI CHIETI;
– intimate –
avverso la sentenza n. 850/2018 del TRIBUNALE di L’AQUILA, depositata il 22/10/2018;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 17/02/2021 dal Consigliere Dott. CHIARA GRAZIOSI.
RILEVATO
che:
Il Giudice di pace di Gissi, con sentenza del 20 novembre 2015, condannava la Regione Abruzzo – negata la legittimazione passiva della Provincia di Chieti – a risarcire l’attrice P.M. per i danni derivatile da un sinistro con un cinghiale avvenuto su una strada provinciale in data *****, quantificando il risarcimento nella misura di Euro 2788,16 oltre accessori e spese di lite.
La Regione Abruzzo proponeva appello, cui resistevano la P. e la Provincia di Chieti.
Il Tribunale di L’Aquila, con sentenza del 23 ottobre 2018, rigettava il gravame.
La Regione Abruzzo ha proposto ricorso, basato su un unico motivo, da cui non si sono difese le intimate P.M. e Provincia di Chieti.
CONSIDERATO
che:
1. Il motivo presentato nel ricorso denuncia, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e falsa applicazione della L. 11 febbraio 1992, n. 157, artt. 1 e 9 e art. 2043 c.c., nonché erronea imputazione della responsabilità dei danni da fauna selvatica alla Regione Abruzzo.
Il Tribunale nella impugnata sentenza sarebbe entrato in contrasto con la giurisprudenza di legittimità. In particolare, la vicenda andrebbe ricondotta all’art. 2043 c.c., e non agli artt. 2052 e 2051 c.c., e dovrebbe escludersi la responsabilità regionale sulla base della giurisprudenza di questa Suprema Corte più recente. Osserva la ricorrente che in effetti sussiste giurisprudenza che ritiene responsabile la regione per i danni causati dagli animali selvatici (vengono citati alcuni arresti, tra cui il più recente è Cass. 23095/2010), ma rileva che si rinviene pure giurisprudenza contraria, soprattutto di merito, la quale ritiene responsabili invece le province. Una “terza soluzione”, assunta anche da Cass. 80/2010, avrebbe escluso poi l’attribuzione aprioristica della responsabilità alla regione o alla provincia, dovendosi individuare l’ente cui siano concretamente affidati, con adeguata autonomia, la gestione e il controllo della fauna selvatica e che quindi possa meglio prevenire gli eventi dannosi (ancora viene citata giurisprudenza di legittimità, tra cui Cass. 4806/2013). Di recente, l’insegnamento di Cass. ord. 24089/2017 (di cui si trascrive nel ricorso parte della motivazione) condurrebbe a riconoscere la responsabilità della provincia, anziché della regione (nel caso esaminato dall’arresto del 2017 si trattava proprio della Regione Abruzzo, nota la ricorrente), per cui dovrebbe ritenersi che il giudice d’appello abbia errato nel ritenere sussistente la legittimazione passiva di quest’ultima.
2. La questione suscitata nel motivo è stata effettivamente dibattuta, in passato, nella giurisprudenza di questa Suprema Corte (a favore della prospettazione della ricorrente, quanto meno nel senso che debba essere riconosciuto responsabile l’ente cui concretamente nel singolo caso sono affidati i poteri di gestione della fauna, o per legge o per delega di altro ente si sono pronunciati, tra gli arresti massimati, Cass. sez. 3, ord. 31 luglio 2017 n. 18952 e Cass. sez. 6-3, ord. 17 settembre 2019 n. 23151), la quale, però, si è ormai assestata optando in modo netto per la responsabilità della regione. Il leading case è costituito da Cass. sez. 3, 20 aprile 2020 n. 7969 – che ha espressamente riconosciuto la legittimazione passiva in via esclusiva alla regione “in quanto titolare della competenza normativa in materia di patrimonio faunistico, nonché delle funzioni amministrative di programmazione, di coordinamento e di controllo delle attività di tutela e gestione della fauna selvatica, anche se eventualmente svolte – per delega o in base a poteri di cui sono direttamente titolari – da altri enti” (nei cui confronti, peraltro, la regione può rivalersi, anche chiamandoli in causa nello stesso giudizio promosso dal danneggiato) -, sulla cui scorta si sono espresse, tra le pronunce massimate, Cass. sez. 3, 22 giugno 2020 n. 12113 e Cass. sez. 3, ord. 6 luglio 2020 n. 13848; l’orientamento è stato ribadito da tutti i successivi arresti non massimati (Cass. sez. 6-3, ord. 31 agosto 2020 nn. 18085 e 18087; Cass. sez. 6-3, ord. 15 settembre 2020 n. 19101; Cass. sez. 6-3, ord. 2 ottobre 2020 n. 20997; Cass. sez. 3, ord. 11 novembre 2020 n. 25280; Cass. sez. 6-3, ord. 9 febbraio 2021 n. 3023) e questo collegio non ravvisa alcuna ragione per discostarsi da tale orientamento, ritenendo invece che meriti continuità.
Il ricorso pertanto deve essere rigettato, non essendovi luogo a pronuncia sulle spese in quanto le controparti intimate non si sono difese.
Seguendo l’insegnamento di S.U. 20 febbraio 2020 n. 4315 si dà atto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e dichiara non luogo a provvedere sulle spese processuali.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.
Così deciso in Roma, il 17 febbraio 2021.
Depositato in Cancelleria il 4 agosto 2021
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