Corte di Cassazione, sez. Lavoro, Ordinanza n.22360 del 05/08/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BERRINO Umberto – Presidente –

Dott. ARIENZO Rosa – rel. Consigliere –

Dott. LORITO Matilde – Consigliere –

Dott. GARRI Fabrizia – Consigliere –

Dott. CINQUE Guglielmo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 9613-2017 proposto da:

R.S., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA AGRI 1, presso lo studio degli avvocati MASSIMO NAPPI, e PASQUALE NAPPI, che lo rappresentano e difendono;

– ricorrente –

contro

ELITALIANA MAINTENANCE S.R.L., già FREEAIR HELICOPTERS S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato SAVERIO SIMONELLI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1982/2016 della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il 11/04/2016 R.G.N. 6778/2011;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 16/12/2020 dal Consigliere Dott. ROSA ARIENZO.

RILEVATO

CHE:

1. il Tribunale di Roma, in parziale accoglimento del ricorso di R.S., condannava la Freeair Helicopters s.p.a. al pagamento, in favore del predetto, della somma complessiva di Euro 27.445,47 a titolo di retribuzione dei mesi di gennaio e febbraio 2004, di indennità di mancato preavviso, di tredicesima dell’anno 2004, di indennità integrativa di volo per l’anno 2003 e di ferie, respingendo la domanda di inquadramento nel profilo di comandante di 1 e la domanda riconvenzionale della società di condanna del R. al risarcimento del danno all’identità, all’immagine ed alla reputazione commerciale della società;

2. la Corte d’appello di Roma, con sentenza del 11.4.2016, in parziale accoglimento del gravame della società, riduceva l’importo di cui alla sentenza di condanna in favore del R. ad Euro 3506,04, a titolo di indennità sostitutiva di ferie, dando atto dell’intervenuto pagamento della somma di cui all’ordinanza ai sensi dell’art. 423 c.p.c., oltre accessori di legge dalle singole scadenze al saldo;

3. la Corte distrettuale, per quel che rileva nella presente sede, riteneva che il R. non avesse fruito delle ferie se non limitatamente a 41 giorni che aveva dedotto di avere goduto, e che, per la quantificazione dell’indennità dovutagli poteva farsi riferimento all’importo dell’indennità sostitutiva individuato dall’INPS nel verbale redatto secondo i parametri conformi alle retribuzioni indicate nelle buste paga, non essendovi i presupposti per il ricorso all’equità;

4. riteneva, poi, fondato anche il terzo motivo d’appello, con il quale la società aveva lamentato la disposta condanna al pagamento della somma di Euro 27.445,47 anche a titolo di retribuzione di gennaio e febbraio 2004, indennità di mancato preavviso, tredicesima mensilità, indennità integrativa di volo per l’anno 2003 (oltre che a titolo di ferie), in quanto la corresponsione delle somme per tali titoli risultava già avvenuta sulla base della documentazione prodotta dalla società e non contestata dal ricorrente;

5. osservava che dal dispositivo e dalla motivazione della sentenza non emergeva affatto che, come sostenuto dall’appellato, la somma indicata in dispositivo fosse solo quella pertinente alle ferie e non anche agli altri titoli espressamente indicati e che, anzi, tale somma sembrava comprendere, almeno in parte, anche tali titoli, in quanto l’importo indicato per ferie era sensibilmente inferiore; dalla lettura della motivazione “sembrava”, poi, che la somma pagata in esecuzione della dell’ordinanza ex art. 423 c.p.c., comma 1, fosse stata previamente decurtata;

6. rilevava che la società, con la memoria di costituzione in primo grado, aveva prodotto buste paga emesse dal 31.12.2003 al 29.2.2004 e documentazione attestante il pagamento, a mezzo assegno circolare, della somma di Euro 14.424,47 ed aveva dedotto che la somma complessivamente dovuta in base alle buste paga predette era stata parzialmente corrisposta a mezzo del citato assegno circolare, per cui residuava un credito, in favore del R., di Euro 10.104,53, somma che aveva costituito l’oggetto di ordinanza emessa ai sensi dell’art. 423 c.p.c. e che risultava essere stata corrisposta nel corso del giudizio di primo grado;

5. la sentenza impugnata era, pertanto, riformata nel senso del riconoscimento al ricorrente della sola somma liquidata in dispositivo per ferie (Euro 3.506,04), in tali limiti contenendosi la condanna della società;

6. di tale decisione domanda la cassazione il R., affidando l’impugnazione a due motivi, illustrati in memoria, cui resiste, con controricorso, la società.

CONSIDERATO

CHE:

1.. con il primo motivo, R.S. denunzia violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., degli artt. 2697, 2702 e 2730 c.c., ritenendo contraria alla documentazione prodotta in atti la ricostruzione della Corte distrettuale, sul presupposto che esso istante aveva depositato decreto ingiuntivo n. 4558 con cui il Tribunale di Roma, in data 5.8.2004, aveva intimato alla società il pagamento Euro 12.938,00 e che, non avendo ottenuto il pagamento della somma ingiunta, aveva notificato atto di precetto ed iniziato procedura esecutiva per neutralizzare la quale la società aveva proceduto al pagamento delle somme precettate con assegno circolare di Euro 14.424,47;

1.1. osserva che l’imputazione di pagamento della suddetta somma non poteva essere diversa da quella risultante dalla documentazione sottoposta alla valutazione del Tribunale e, successivamente, della Corte d’appello, la quale inopinatamente aveva ritenuto che l’assegno fosse stato emesso a parziale pagamento delle somme dovute per retribuzioni dell’anno 2004, indennità di mancato preavviso, tredicesima mensilità dell’anno 2004 ed indennità integrativa di volo;

1.2. il ricorrente rileva che, sebbene la società avesse dedotto che l’assegno era a copertura di tali voci e titoli, il Tribunale, sul presupposto che l’assegno era stato emesso a copertura del T.F.R., aveva correttamente accolto la domanda, condannando per gli anzidetti titoli la società al pagamento della somma complessiva di Euro 24.445,47;

1.3. evidenzia che la Corte distrettuale, considerando che la società non aveva disconosciuto l’annotazione apposta sulla copia dell’assegno circolare, nella quale si dava atto che, a fronte della consegna dell’assegno, era richiesta la consegna dei due atti di rinuncia all’esecuzione relative ai due pignoramenti presso terzi di R.S., avrebbe dovuto attribuire alla stessa efficacia probatoria privilegiata ex art. 2702 c.c., nonché valore confessorio ex art. 2730 c.c.;

1.4. assume che non sarebbe utile a dimostrare il contrario la circostanza che esso ricorrente non aveva contestato la documentazione prodotta dalla società, in quanto esso R. non aveva alcun onere di contestazione della documentazione prodotta da controparte, ovvero dell’assegno circolare, e la posizione difensiva assunta dall’avv. Nappi non poteva essere interpretata come ammissione da parte del lavoratore di avere incassato le differenze retributive, la tredicesima e le altre voci, in quanto la stessa era volta ad evitare lo svolgimento di attività istruttoria non necessaria ai fini di accertare l’incasso dell’assegno circolare;

1.5. aggiunge che pertanto la Corte abbia fatto mal governo del principio di non contestazione ex art. 115 c.p.c., laddove ha ritenuto provato il pagamento di quanto richiesto dal R. in giudizio per il fatto che questi non aveva contestato la documentazione prodotta dalla società, che, a dire della Corte di merito, provava l’avvenuto pagamento delle dette spettanze economiche;

1.6. peraltro, la società, nel costituirsi in giudizio, aveva riconosciuto il debito di Euro 24.529,00 e pertanto, se la Corte avesse applicato correttamente il principio dell’onere della prova ex art. 2697 c.c., avrebbe dovuto ritenere imputabile il pagamento di Euro 14.424,47, effettuato a mezzo assegno circolare, al t.f.r. per il cui pagamento era stato emesso decreto ingiuntivo;

2. con il secondo motivo, il ricorrente lamenta l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio, oggetto di discussione, riguardante l’imputazione di pagamento dell’assegno circolare, assumendo che, se la Corte di merito avesse esaminato i documenti prodotti con il fascicolo di primo grado dal R., avrebbe avuto modo di constatare che l’assegno circolare era stato consegnato dqlla società ad estinzione del credito del predetto per il t.f.r., in base ai rilievi sulla somma di cui era stato ingiunto il pagamento con decreto ingiuntivo e sulla conseguente procedura esecutiva, per bloccare la quale era stato emesso l’assegno circolare, rilievi svolti nel precedente motivo sia pure con riferimento alla deduzione del vizio di violazione di legge;

3. il ricorso è da accogliere, alla stregua dell’esame dei due motivi, che vanno trattati congiuntamente – pur nella diversa articolazione delle censure in riferimento a ciascuno dei vizi negli stessi denunziati – per l’evidente connessione delle questioni che ne costituiscono l’oggetto;

4. pur non emergendo con precisione, rispetto alle deduzioni del ricorrente, l’ammontare del TFR per il quale era stato azionato il procedimento monitorio, idoneo a rendere ulteriormente dimostrata la congruità al detto titolo del pagamento della somma effettuato con assegno circolare e, pur non essendo stato riportato specificamente il contenuto del decreto ingiuntivo e del ricorso monitorio, con puntuale trascrizione degli atti relativi, va evidenziato come siano state violate le norme richiamate nella rubrica del primo motivo, ove, in coerenza con le deduzioni anche del secondo, si censura la inidonea valutazione del valore probatorio attribuibile alla documentazione contenente l’imputazione di pagamento delle somme precettate in forza del titolo costituito dal decreto ingiuntivo, pagate a mezzo assegno contenente una corrispondente imputazione di pagamento;

5. l’avere la Corte distrettuale, a fronte di tali titoli giudiziari e documentazione di avvenuto pagamento agli stessi collegata, sostenuto che altra dovesse essere la relativa imputazione, per essere gli ulteriori bonifici ed assegni asseritamente percepiti riconducibili a tutte le altre voci richieste, all’esito del cui pagamento sarebbe residuata la somma oggetto dell’ordinanza ex art. 423 c.p.c., contravviene ai principi sanciti in tema di efficacia probatoria delle scritture private (annotazione della società sull’assegno circolare di Euro 14.424,47 riferita alla consegna dello stesso a fronte della rinuncia del R. all’esecuzione relativa ai due pignoramenti presso terzi nell’ambito della procedura esecutiva conseguente al mancato pagamento della somma ingiunta);

6. per completezza dell’iter motivazionale, vanno preliminarmente richiamati i principi di carattere generale in tema di pagamento, secondo cui, in tema di prova di quest’ultimo, soltanto a fronte della comprovata esistenza di un pagamento avente efficacia estintiva, ossia puntualmente eseguito con riferimento ad un determinato credito, l’onere della prova viene nuovamente a gravare sul creditore il quale controdeduca che il pagamento deve imputarsi ad un credito diverso. Ne consegue che tale principio non può trovare applicazione quando il pagamento venga, invece, eccepito mediante la produzione di assegni o cambiali, che, per la loro natura, presuppongono l’esistenza di un’obbligazione cartolare (e l’astrattezza della causa), così da ribaltare nuovamente l’onere probatorio in capo al debitore, che deve dimostrare il collegamento dei titoli di credito prodotti con i crediti azionati, ove ciò sia contestato dal creditore (cfr. Cass. 6.11.2017);

7. se questo avviene in termini generali, l’ipotesi verificatasi nella specie si caratterizza per il fatto che sull’assegno circolare era apposta un’annotazione che non poteva che riferirsi ad una condivisa imputazione, accettata quindi dal debitore, che non avrebbe potuto poi porre nel nulla la valenza probatoria della propria dichiarazione, mai disconosciuta, avente valore ricognitivo del titolo del pagamento;

8. alla stregua delle precedenti osservazioni deve, allora, ritenersi che effettivamente, in relazione all’art. 2697 c.c., il giudice del gravame abbia invertito gli oneri probatori ed abbia altresì posto a base della decisione prove non dedotte dalle parti, ritenendo necessitanti di prova fatti dati per pacifici e valutando secondo il suo prudente apprezzamento delle prove legali (cfr., da ultimo, Cass. 30.9.2020 n. 20867; Cass. 17.1.2019 n. 1229, Cass. 27.12.2016 n. 27000);

9. la sentenza impugnata va, pertanto, cassata in parte qua, per una nuova valutazione della vicenda estintiva del debito della società, coerente con i principi richiamati, e la causa va rimessa alla Corte d’appello di Roma, in diversa composizione, che, quale giudice del rinvio, provvederà sulle spese anche del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

la Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza nei sensi di cui in motivazione e rinvia alla Corte d’appello di Roma in diversa composizione, cui demanda di provvedere alla liquidazione anche delle spese del presente giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 16 dicembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 5 agosto 2021

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