LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. BERRINO Umberto – Presidente –
Dott. ARIENZO Rosa – Consigliere –
Dott. LORITO Matilde – Consigliere –
Dott. GARRI Fabrizia – Consigliere –
Dott. PICCONE Valeria – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 10162-2018 proposto da:
GRUPPO Q. DI A.Q. & C. S.N.C., (già
GRUPPO Q. DI A.Q. & C. S.A.S.), in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato CARLO SCARPANTONI;
– ricorrente –
contro
S.M., elettivamente domiciliato in *****, presso lo studio dell’avvocato MARCO BATTAGLIA, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato FABRIZIO NASPI;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 55/2018 della CORTE D’APPELLO di ANCONA, depositata il 14/02/2018 R.G.N. 317/2017;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 16/12/2020 dal Consigliere Dott. VALERIA PICCONE.
RILEVATO
Che:
– con sentenza del 14 febbraio 2018, la Corte d’appello di Ancona, in parziale accoglimento dell’impugnazione proposta da S.M., ha respinto la originaria domanda avanzata dal Gruppo Q. s.a.s. nei confronti dell’agente relativa al pagamento dell’indennità di preavviso confermando invece la condanna di quest’ultimo al pagamento della somma di Euro 26.285,00 a titolo di restituzione di anticipi provvigionali, oltre accessori di legge;
– in particolare, la Corte, confermando la decisione del primo giudice che aveva escluso il diritto dello S. a trattenere le somme ricevute in eccesso rispetto alle provvigioni contrattualmente previste, ha, invece, ritenuto adeguatamente dimostrata la giusta causa del recesso dell’agente dal contratto di agenzia e, pertanto, dovuta la restituzione della somma corrisposta a titolo di indennità per mancato preavviso;
– per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso il Gruppo Q. s.n.c. di A.Q. & C. (già Gruppo Q. s.a.s. di A.Q. & C.) affidandolo a un motivo;
– ha resistito, con controricorso, S.M.;
– parte ricorrente ha presentato memoria mediante la quale ha richiesto dichiararsi cessata la materia del contendere per effetto di accordo transattivo intervenuto tra le parti.
CONSIDERATO
Che:
– con l’unico motivo di ricorso si deduce la violazione dell’art. 2697 c.c. in relazione all’art. 2558 c.c., ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3;
– va rilevato come la società Q. s.a.s. abbia depositato rinuncia al ricorso, rinuncia che risulta ritualmente formulata ai sensi degli artt. 390 e 391 c.p.c. con dichiarazione sottoscritta da difensore munito di mandato speciale;
tale rinunzia è stata formalmente accettata con atto sottoscritto dalla parte contro ricorrente;
le parti hanno deciso di rinunziare a ricorso e controricorso concordando, inoltre, sulla compensazione integrale delle spese di lite;
ne consegue che, a norma dell’art. 390 c.p.c., il processo deve essere dichiarato estinto.
P.Q.M.
La Corte dichiara estinto il giudizio.
Così deciso in Roma, nella Adunanza camerale, il 16 dicembre 2020.
Depositato in Cancelleria il 5 agosto 2021
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