Corte di Cassazione, sez. Lavoro, Ordinanza n.22368 del 05/08/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BERRINO Umberto – Presidente –

Dott. NEGRI DELLA TORRE Paolo – Consigliere –

Dott. ARIENZO Rosa – Consigliere –

Dott. LORITO Matilde – Consigliere –

Dott. DE MARINIS Nicola – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 24700-2016 proposto da:

D.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA PASQUALE STANISLAO MANCINI 2, presso lo studio dell’avvocato RAFFAELLO ALESSANDRINI, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

CORTAL CONSORS S.A. – SUCCURSALE IN ITALIA;

– intimata –

avverso la sentenza n. 8967/2015 della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il 14/04/2016 R.G.N. 5684/2010;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 14/01/2021 dal Consigliere Dott. NICOLA DE MARINIS.

RILEVATO

che, con sentenza del 14 aprile 2016, la Corte d’Appello di Roma, chiamata a pronunziarsi sul gravame avverso la decisione resa dal Tribunale di Civitavecchia, che aveva accolto la domanda proposta da Cortal Financial Advisor SIM S.p.A. (ora Cortal Consors S.A.) nei confronti di D.A., avente ad oggetto la condanna di quest’ultimo alla restituzione della somma di Euro 266.986,78 corrisposta a titolo di anticipi provvigionali non consolidati, rigettando, viceversa, la domanda riconvenzionale del D., volta a conseguire, sul presupposto della ricorrenza di una giusta causa di recesso dal contratto di agenzia inter partes, l’indennità sostitutiva del preavviso e l’indennità di scioglimento del contratto, riformava parzialmente la predetta decisione, rideterminando in riduzione, fino a Euro 93.262,19, la somma dovuta in restituzione dal D.;

che la decisione della Corte territoriale discende dall’aver questa ritenuto qualificabile come anticipo provvigionale e, pertanto, incluso nella somma oggetto della restituzione l’importo corrisposto sotto il titolo “superprovvigione” ma erroneo, alla stregua della relativa clausola contrattuale, il conteggio delle somme da restituire operato sulla base del mero criterio della differenza tra quanto percepito e quanto maturato, da quantificarsi, viceversa, nel diverso importo accertato all’esito della CTU espletata sulla base dell’estratto conto degli affari della Società non contestato dal D.;

per la cassazione di tale decisione ricorre il D., affidando l’impugnazione a due motivi, in relazione alla quale la Società, pur intimata, non ha svolto alcuna attività difensiva.

CONSIDERATO

che, con il primo motivo, il ricorrente, nel denunciare il vizio di omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio imputa alla Corte territoriale di non aver tenuto conto di quanto risultante dagli atti di causa in ordine alla contestazione puntualmente avanzata dal ricorrente in ordine all’estratto conto degli affari della Società dalla stessa prodotto in giudizio;

che, con il secondo motivo, denunciando la violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c., il ricorrente imputa alla Corte territoriale il malgoverno delle regole in materia di onere della prova, per aver accollato il medesimo al ricorrente quando invece la proposta azione di indebito oggettivo imponeva che lo stesso gravasse sull’originario attore;

che, posta l’infondatezza del secondo motivo, non ravvisandosi a carico della Corte territoriale alcuna indebita inversione dell’onere della prova, per aver la Corte medesima ritenuto assolto dalla Società l’onere della prova, sulla stessa gravante, circa il lamentato indebito oggettivo in ragione dell’affermato difetto di contestazione specifica della documentazione prodotta dalla Società da parte dell’odierno ricorrente, va affermata l’infondatezza anche del primo motivo, atteso che, anche a voler I considerare coerente con il principio di autosufficienza la trascrizione in parte qua nel ricorso delle note depositate in primo grado, il difetto di contestazione dell’estratto conto degli affari della Società rilevato dalla Corte territoriale a carico dell’odierno ricorrente va condiviso) appuntandosi che i rilievi ivi mossi, ove si escluda l’ultimo di essi (relativo alla riparametrazione del compenso in modo proporzionale allo scostamento dall’obiettivo) pienamente accolto dalla Corte territoriale e tale da incidere sulla rideterminazione in riduzione della somma da restituire, attengono, non alla mancata corrispondenza della consistenza del volume d’affari recato dalla documentazione prodotta dalla Società all’attività commerciale del D., ma essenzialmente alla mancata inclusione in essa del risultato della raccolta da parte dei collaboratori del medesimo, tema che il ricorrente neppure in questa sede deduce e prova di aver mai posto;

– che il ricorso va dunque rigettato, senza attribuzione delle spese per non aver la Società intimata svolto alcuna difesa.

PQM

La Corte rigetta il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 14 gennaio 2021.

Depositato in Cancelleria il 5 agosto 2021

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