Corte di Cassazione, sez. V Civile, Ordinanza n.2239 del 02/02/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CIRILLO Ettore – Presidente –

Dott. NAPOLITANO Lucio – Consigliere –

Dott. CRUCITTI Roberta M.C. – Consigliere –

Dott. GIUDICEPIETRO Andreina – Consigliere –

Dott. MAISANO Giulio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 6198-2014 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

D.C., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA BERTOLONI 30, presso lo studio dell’avvocato LUCA MIRABELLI, rappresentato e difeso dagli avvocati FABRIZIO CANNIZZO, PIERLUIGI MOSCARINO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 576/2013 della COMM. TRIB. REG. LAZIO SEZ. DIST. di LATINA, depositata il 18/07/2013;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 19/11/2020 dal Consigliere Dott. GIULIO MAISANO;

RILEVATO

che:

con sentenza n. 576/40/13 pubblicata il 18 luglio 2013 la Commissione tributaria regionale del Lazio sezione distaccata di Latina ha rigettato l’appello proposto dall’Agenzia delle Entrate avverso la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Latina n. 536/1/11 con la quale era stato accolto il ricorso proposto da D.C. avverso l’avviso di accertamento n. ***** con il quale era stato accertato con metodo sintetico D.P.R. n. 600 del 1973, ex art. 38, commi 4, 5 e 6, il reddito di Euro 76.271,00 a fronte di quello inferiore dichiarato di Euro 13.629,00 per l’anno 2005;

che la Commissione tributaria ha considerato inammissibile l’appello proposto dall’Agenzia delle Entrate avverso la sentenza di primo grado e notificato a mezzo di messo speciale dell’Agenzia abilitato alla notifica di atti amministrativi ma non anche di atti giudiziari, ma lo ha comunque rigettato nel merito considerando che la contribuente aveva fornito la prova della provenienza dei redditi verificati dall’Ufficio, facendo applicazione del concetto di “famiglia fiscale” avendo la D. usufruito di un mutuo bancario contratto dalla propria figlia ed avendo percepito la quota di un terzo di un indennizzo giudiziario;

che l’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione avverso tale sentenza articolato su tre motivi;

che D.C. resiste con controricorso.

CONSIDERATO

che:

con il primo motivo si deduce la nullità della sentenza impugnata per violazione e/o falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 53,16 e 20, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3; in particolare si sostiene che un’interpretazione logico sistematica del citato art. 16, che disciplina la notifica degli atti del processo tributario e che prevede la possibilità di notifica da parte dei pubblici uffici anche avvalendosi di messi comunali o autorizzati, induce ad affermare che tale possibilità sia di portata generale, come affermato dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione;

che con il secondo motivo si lamenta violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c., e del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 38, con riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3; in particolare si deduce che la contribuente non avrebbe assolto all’onere probatorio relativo alla propria capacità di spesa;

che con il terzo motivo si assume insufficiente motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5;

che il primo motivo è fondato. La Commissione tributaria regionale, pur rigettando l’appello, nella motivazione, riguardo alla notifica del gravame tramite messo, afferma che “l’appello… va ritenuto inammissibile”; orbene per costante giurisprudenza di questa Corte (fra le tante, Cass. 12 novembre 2001 n. 13969; Cass. 11 novembre 2011, n. 23618; Cass.30 dicembre 2015, n. 26053; Cass. 11 marzo 2020, n. 6855), la notificazione degli atti dell’Amministrazione finanziaria può essere effettuata a mezzo di messo autorizzato, ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 16, comma 4, tanto in primo grado quanto in appello;

che il resto della motivazione della sentenza impugnata che riguarda il merito, è superflua in quanto una statuizione di inammissibilità (Cass. SS.UU. 17 giugno 2013 n. 15122) ovvero una statuizione preliminare e assorbente sul processo (Cass. SS.UU. 20 febbraio 2007 n. 3840) comportano che il giudice si spogli della “potestas iudicandi” rendendo la motivazione sul merito irrilevante, perchè svolta “ad abundantiam” (Cass. 19 dicembre 2017, n. 30393);

che il secondo ed il terzo motivo con i quali si pretende un sindacato anche in ordine alla motivazione sul merito, sono conseguentemente inammissibili per difetto di interesse;

che la sentenza impugnata va quindi cassata con riferimento al motivo accolto e rinviata alla medesima Commissione tributaria regionale del Lazio, sezione distaccata di Latina, in diversa composizione, che si adeguerà a quanto sopra e provvederà anche al regolamento delle spese del giudizio di legittimità.

PQM

La Corte di Cassazione accoglie il primo motivo di ricorso e dichiara inammissibili il secondo ed il terzo; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia, anche per il regolamento delle spese del giudizio di legittimità, alla Commissione tributaria regionale del Lazio, sezione distaccata di Latina, in diversa composizione.

Così deciso in Roma, il 19 novembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 2 febbraio 2021

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