Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.22465 del 06/08/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VALITUTTI Antonio – Presidente –

Dott. MELONI Marina – Consigliere –

Dott. MARULLI Marco – Consigliere –

Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –

Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 15895-2019 proposto da:

L.S., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA G. G. BELLI 96, presso lo studio dell’avvocato PAOLO MEREU, rappresentato e difeso dall’avvocato MASSINIO NEEREU;

– ricorrente –

contro

COMPASS BANCA SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA VITTORIO COLONNA N. 39, presso lo studio dell’avvocato MARCO PASSALACQUA, che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati FRANCESCO CELLA, MONICA IACOVIELLO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1376/2018 del TRIBUNALE di MACERATA, depositata il 23/11/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 16/02/2021 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONIO PIETRO LAMORGESE.

RILEVATO

che:

Il signor L.S. conveniva in giudizio la società Compass, cui addebitava la violazione delle norme in tema di usura, in relazione ad un credito al consumo, ottenuto in data 15 maggio 2003, per l’importo di Euro, 13770,00.

Il Giudice di pace di Macerata, in accoglimento della domanda, riteneva usurari gli interessi applicati e condannava la convenuta alla restituzione del dovuto, oltre interessi, sulla base del presupposto che nella determinazione del Taeg dovessero essere inglobate due polizze assicurative contestualmente stipulate, ai fini della determinazione del tasso soglia che risultava superato.

Il Tribunale di Macerata, in accoglimento del gravame della Compass, riteneva che l’attore non avesse assolto all’onere di provare il diritto azionato mediante produzione dei documenti inerenti alle polizze assicurative, rilevanti ai fini dell’accertamento dell’usura.

Avverso questa sentenza L.S. ha proposto ricorso per cassazione, resistito da Compass Banca. Le parti hanno presentato memorie.

CONSIDERATO

che:

Il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 1815 e 2697 c.c., art. 116 c.p.c. e art. 744 c.p., per avere ritenuto non assolto l’onere probatorio a suo carico, in contrasto con l’orientamento giurisprudenziale che ritiene esistente una presunzione del collegamento tra il contratto di finanziamento e il contratto di assicurazione contestualmente stipulato.

Il motivo è fondato.

La sentenza impugnata ha ritenuto la domanda non provata quanto al superamento del tasso soglia, in conseguenza della carenza probatoria per avere l’attore omesso di “produrre i fascicoli informatici relativi alle polizze per cui è causa”, essendosi limitato a produrre “i fascicoli informativi relativi alle polizze per cui è causa”, essendosi limitato a produrre “i fascicoli informativi relativi alle polizze di cui è causa”, dai quali “non è possibile verificare se le polizze stesse (denominate rispettivamente Creditor Protection Insurance e Family Protection) abbiano inteso assicurare il rischio indicato nella elencazione di cui sopra (polizze sostanzialmente intese ad assicurare il rimborso del credito) ovvero assicurare rischi diversi”.

La Corte territoriale, tuttavia, non si è fatta carico di spiegare la compatibilità di tale ratio decidendi – che nega il collegamento tra i contratti di finanziamento e di assicurazione – con il principio secondo cui, ai fini della valutazione della natura usuraria di un contratto di mutuo, devono essere conteggiate anche le spese di assicurazione sostenute dal debitore per ottenere il credito, in conformità con quanto previsto dall’art. 644 c.p., comma 4, essendo sufficiente che le stesse risultino collegate alla concessione del credito, fermo restando che la sussistenza del collegamento può essere dimostrata con qualunque mezzo di prova ed è presunta nel caso di contestualità tra la spesa di assicurazione e l’erogazione del mutuo (Cass. n. 8806 del 2017).

Ne consegue, in accoglimento del motivo, la cassazione della sentenza impugnata con rinvio al Tribunale di Macerata per un nuovo esame, alla luce del richiamato principio, e per le spese della presente fase.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia al Tribunale di Macerata, in diversa composizione, anche per le spese.

Così deciso in Roma, il 16 febbraio 2021.

Depositato in Cancelleria il 6 agosto 2021

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