LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 1
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. BISOGNI Giacinto – Presidente –
Dott. MARULLI Marco – Consigliere –
Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –
Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – Consigliere –
Dott. FIDANZIA Andrea – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 28738-2019 proposto da:
IL MULINO SRL IN LIQUIDAZIONE, in persona del liquidatore pro tempore, elettivamente domiciliata presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, PIAZZA CAVOUR, ROMA, rappresentata e difesa dall’Avvocato MARIAROSARIA CICATIELLO;
– ricorrente –
contro
G.S., UFFICIO DELLA PROCURA GENERALE DELLA REPUBBLICA CORTE DI APPELLO BOLOGNA;
– intimati –
avverso la sentenza n. 2151/2019 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA, depositata il 31/05/2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata dell’08/04/2021 dal Consigliere Relatore Dott. ANDREA FIDANZIA.
RILEVATO
– che viene proposto dalla Mulino s.r.l. in liquidazione ricorso avverso la sentenza n. 2151/2019, depositata il 19/07/2019, con cui è stato rigettato il reclamo ex art. 18 L. Fall., proposto dalla odierna ricorrente contro la sentenza n. 18/2019 del Tribunale di Modena che ne ha dichiarato il fallimento;
– che il curatore del fallimento ***** s.r.l. in liquidazione non ha svolto difese;
– che sono stati ritenuti sussistenti i presupposti ex art. 380 bis c.p.c.;
– che la ricorrente ha depositato la memoria ex art. 380 bis c.p.c..
CONSIDERATO
1. che con un unico articolato motivo è stata dedotta la violazione dell’art. 7 L. Fall., e dell’art. 345 c.p.c., sul rilievo che la Corte territoriale sarebbe incorsa in un errore evidente, per avere ritenuto che la segnalazione a seguito della quale il Pubblico Ministero ha presentato istanza di fallimento fosse pervenuta dal giudice, e non, invece, dal curatore del fallimento *****, società controllante l’odierna fallita;
che, pertanto, il P.M. era privo della legittimazione a proporre istanza di fallimento ex art. 7 L. Fall., atteso che la segnalazione a seguito della quale lo stesso si è attivato, non è stata effettuata dal giudice civile, come richiesto dalla norma sopra indicata, bensì da un curatore fallimentare;
2. che il motivo è inammissibile anche per difetto di autosufficienza;
che, in particolare, la Corte d’Appello ha evidenziato che il fallimento è stato chiesto dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Modena sulla base della segnalazione di insolvenza della società poi fallita contenuta in una relazione informativa del curatore della società controllante (*****) indirizzata al proprio giudice delegato e poi dal Tribunale trasmessa all’ufficio del P.M. (vedi pag. 2 sentenza impugnata);
che, pertanto, se è pur vero che la segnalazione dell’insolvenza della società ricorrente era originariamente contenuta in una relazione informativa del curatore del fallimento *****, non essendo tale segnalazione stata inviata direttamente al Procuratore della Repubblica di Modena dal curatore del fallimento *****, bensì dal Tribunale, dopo che il G.D., cui era indirizzata, la aveva presumibilmente vistata, non vi è dubbio che sia stato pienamente rispettato il requisito previsto dall’art. 7 L. Fall.;
– che, infatti, l’iniziativa di trasmissione della segnalazione al P.M. è chiaramente riconducibile al Giudice Delegato, a nulla rilevando che tale iniziativa fosse conseguente ad una notizia dallo stesso appresa dal proprio curatore;
– che l’affermazione contenuta nel ricorso, secondo cui sarebbe stato lo stesso P.M. nell’istanza a riferire di aver ricevuto la segnalazione dal curatore del fallimento *****, e non dal G.D. di tale procedura, può essere il frutto di una mera semplificazione del P.M. nell’indicare il soggetto cui era originariamente riconducibile la segnalazione di cui è causa e comunque difetta di autosufficienza;
che, infatti, al cospetto della precisa ricostruzione della Corte d’Appello, che ha riportato, nel dettaglio, tutti i singoli passaggi della segnalazione di insolvenza (dal curatore del fallimento ***** al G.D. e da quest’ultimo al P.M.), la società ricorrente non ha né trascritto un estratto dell’istanza di fallimento, o indicato quantomeno la pagina, contenente il punto in cui il P.M. avrebbe fatto riferimento alla provenienza di tale segnalazione, né allegato gli asseriti diversi passaggi che quest’ultima avrebbe avuto, fornendo eventualmente dei dettagli sotto il profilo cronologico;
che, pertanto, non può non constatarsi la natura meramente assertiva dell’affermazione della ricorrente in ordine provenienza della segnalazione.
PQM
Rigetta i1 ricorso.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso per cassazione, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.
Così deciso in Roma, il 8 aprile 2021.
Depositato in Cancelleria il 10 agosto 2021