LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 1
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SCOTTI Umberto L.C.G. – rel. Presidente –
Dott. PARISE Clotilde – Consigliere –
Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –
Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere –
Dott. NAZZICONE Loredana – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 31796-2019 proposto da:
C.S., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA SAN MARINO 26, presso lo studio dell’avvocato GIOVANNI PALAIA, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato LORENZO COLEINE;
– ricorrente –
contro
P.V., nella qualità di Curatore del FALLIMENTO DELLA SOCIETA’ ITALIA ***** SRL, elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE DELLA PIRAMIDE CESTIA, 31, presso lo studio dell’avvocato LEONILDA MARI, rappresentato e difeso dall’avvocato GIAMPIERO CASSI;
– controricorrente –
contro
S.B., F.M., F.E., PE.SA., ASSICURAZIONI GENERALI ITALIA SPA, SOCIETA’ RSA – SUN INSURANCE OFFICE LTD, ITAS ISTITUTO TRENTINO ALTO ADIGE PER ASSICURAZIONI;
– intimati –
avverso la sentenza n. 1168/2019 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE, depositata il 17/05/2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 20/04/2021 dal Consigliere Relatore Dott. UMBERTO LUIGI CESARE GIUSEPPE SCOTTI.
FATTI DI CAUSA e RAGIONI DELLA DECISIONE
La Corte:
rilevato che:
con sentenza del 17/5/2019 la Corte di appello di Firenze ha rigettato l’appello proposto dal Fallimento di Italia ***** s.r.l. e l’appello incidentale proposto da C.S. (convenuto condannato in primo grado al risarcimento dei danni perché responsabile quale organo amministrativo della società “capogruppo” della società fallita) avverso la sentenza del Tribunale di Firenze – Sezione specializzata in materia di impresa del 14/6/2017, integralmente confermata, compensando le spese fra il Fallimento e il C. e condannando il Fallimento a rimborsare le spese del grado a F.E., Pe.Sa., Generali Italia s.p.a, Itas, Trentino Alto Adige per Assicurazioni – Società Mutua di Assicurazioni (già RSA -Sun Insurance Office Ltd);
avverso la predetta sentenza, indicata come notificata il 17/7/2019, con atto notificato a mezzo del servizio postale ai sensi della L. n. 21 del 1994, n. 53, art. 1, in data 16/10/2019 ha proposto ricorso per cassazione C.S., svolgendo un unico motivo;
con l’unico motivo di ricorso, proposto ex art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5, il ricorrente denuncia violazione o falsa applicazione di legge in relazione agli artt. 2497 c.c. e 2697 c.c., nonché omesso esame di fatto decisivo oggetto di discussione fra le parti;
al ricorso ha resistito con controricorso notificato il 29/11/2019 il Fallimento della Società Italia ***** s.r.1., chiedendone la dichiarazione di inammissibilità o il rigetto;
e’ stata proposta ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. la trattazione in camera di consiglio non partecipata.
RITENUTO
che:
il ricorso appare inammissibile perché tardivamente proposto;
infatti il ricorso è stato inviato in notifica a mezzo del servizio postale solo in data 16/10/2019 nei confronti della sentenza del 17/5/2019 della Corte di appello di Firenze, che viene indicata come notificata in data 17/7/2019, data rispetto alla quale sarebbe stato proposto tempestivamente; il controricorrente Fallimento Italia ***** s.r.l. tuttavia ha eccepito che la sentenza impugnata era stata già in precedenza notificata al difensore di C.S. a mezzo p.e.c. in data anteriore e cioè il 12/7/2019 ad opera di altra parte processuale e cioè la Società Generali Business Solutions – GBS s.p.a., mandataria della Società Generali Italia s.p.a, difesa dall’avv. Marco Vincenti e ha prodotto la relativa documentazione;
rispetto a tale anteriore data (12/7/2019), pur tenuto doverosamente conto della sospensione dei termini processuali dal 1/8/2019 al 31/8/2019, il ricorso non appare tempestivo ex art. 325 c.p.c., poiché avrebbe dovuto essere proposto entro l’11/10/2019;
non rileva poi che la notificazione della sentenza sia stata effettuata d’impulso di una parte processuale (terzo chiamato, assicuratore di altri convenuti) non contraddittrice diretta del ricorrente, perché l’art. 326 c.p.c. non contiene alcuna limitazione e fa scaturire l’effetto della decorrenza del “termine breve” dall’avvenuta notificazione della sentenza, unitariamente considerata, da qualsiasi parte effettuata;
e ciò ben si comprende ove si tenga conto della ratio dell’istituto che, attraverso l’accelerazione dei termini di impugnazione, intende stimolare le parti interessate all’impugnazione della sentenza e favorirne la stabilizzazione a cui aspirano le parti disposte – a patto che lo facciano anche le altre – ad accettare l’assetto di interessi da essa delineato e che può essere rimesso in discussione dal gioco delle impugnazioni, principali, incidentali, condizionate e tardive;
del resto) non ha diversamente ragionato lo stesso ricorrente, che riferisce della notificazione da lui ricevuta il 17/7/2019 ad opera del difensore di altri convenuti;
ritenuto pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese, liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte:
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese in favore del controricorrente, liquidate nella somma di Euro 13.200,00 per compensi, Euro 100,00 per esposti, 15% rimborso spese generali, oltre accessori di legge.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, ove dovuto.
Depositato in Cancelleria il 11 agosto 2021