Corte di Cassazione, sez. Lavoro, Ordinanza n.2270 del 02/02/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BERRINO Umberto – Presidente –

Dott. BALESTRIERI Federico – Consigliere –

Dott. LORITO Matilde – Consigliere –

Dott. PAGETTA Antonella – Consigliere –

Dott. DE MARINIS Nicola – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 27759/2016 proposto da:

O.C.A., H.F., S.V.I., elettivamente domiciliati in ROMA, VIALE DELLE MILIZIE 9, presso lo studio dell’avvocato ENRICO LUBERTO, rappresentati e difesi dagli avvocati DARIO ROSSI, MARIO SALVADORI;

– ricorrenti –

contro

PAGANELLA S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, LARGO SOMALIA 67, presso lo studio dell’avvocato RITA GRADARA, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato PAOLO CENNA;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 169/2016 della CORTE D’APPELLO di BRESCIA, depositata il 24/05/2016 r.g.n. 467/15.

RILEVATO

che, con sentenza del 24 maggio 2016, la Corte d’Appello di Brescia, chiamata a pronunziarsi sul gravame avverso le tre decisioni di contenuto analogo rese dal Tribunale di Mantova di rigetto dei distinti ricorsi proposti da O.C.A., S.V.I. e H.F. tutti nei confronti della Paganella S.p.A., alla cui dipendenze svolgevano mansioni di autista di 3^ livello super di cui al CCNL per l’Autotrasporto, aventi ad oggetto il riconoscimento di compensi per lavoro straordinario e di differenze per mensilità aggiuntive dovute appunto all’inclusione nella relativa base di computo dei compensi per lavoro straordinario e indennità di trasferta, in parziale riforma della decisione di primo grado accertava il diritto dei ricorrenti, nei limiti della prescrizione quinquennale, a vedersi computare nella base di calcolo delle mensilità aggiuntive l’indennità di trasferta percepita, limitatamente alla parte eccedente la previsione contrattuale;

– che la decisione della Corte territoriale discende dall’aver questa ritenuto che, per quanto fosse dimostrato che l’orario di lavoro degli autisti fosse di 40 ore, comunque non vi era diritto al computo come lavoro straordinario di tutte le ore eccedenti le otto giornaliere come computate dagli originari ricorrenti, sulla base delle ore risultanti dal tachigrafo detratte solamente la pausa pranzo e i riposi obbligatori, vigendo presso la ditta un accordo sulla forfetizzazione degli straordinari tarata sulla definizione di “viaggi tipo” cui dovevano ritenersi aver aderito i tre autisti; che il compenso per lavoro straordinario non rientrava a termini di contratto nella base di computo delle mensilità aggiuntive mentre vi rientrava l’indennità di trasferta nella parte eccedente la previsione del contratto collettivo costituendo quella quota un superminimo individuale, non a caso soggetto a ritenute contributive e fiscali e, così, dovute le relative differenze retributive nei limiti della prescrizione quinquennale; che per la cassazione di tale decisione ricorrono tutti gli originari istanti, affidando l’impugnazione a sette motivi, cui resiste, con controricorso, la Società;

– che i ricorrenti hanno poi presentato memoria.

CONSIDERATO

– che l’impugnazione è articolata su motivi formulati con riferimento a specifici capi della sentenza o questioni comunque prospettate in sede di merito a muovere dal capo relativo al mancato riconoscimento dei compensi per il lavoro straordinario, in relazione al quale, con un primo motivo, il ricorrente, nel denunciare la violazione e falsa applicazione degli artt. 414,416,345,112,132 c.p.c., art. 2697 c.c., artt. 11, 11 bis e 5 parte speciale del CCNL per il settore Autotrasporto del 9.11.2006 (attuale art. 13 del CCNL dell’1.8.2013), lamenta la non conformità a diritto di quanto sancito dalla Corte territoriale circa la non computabilità a titolo di straordinario con diritto alla maggiorazione secondo quanto previsto dal contratto collettivo per la rilevanza da riconoscersi all’accordo di forfetizzazione dello straordinario erroneamente dichiarato dalla Corte medesima tardivamente contestato solo in sede di gravame e sotto il profilo della sussistenza del diritto al compenso in caso di superamento dei limiti di orario forfetizzati negli accordi aziendali, con eccezione perciò nuova ed inammissibile;

– che, con riferimento al medesimo capo si deduce in subordine la violazione e falsa applicazione degli artt. 345,414 e 416 c.p.c., censura con la quale si ribadisce l’erroneità della pronunzia di inammissibilità per tardività dell’eccezione sull’irrilevanza dell’accordo aziendale di forfetizzazione ed, in ulteriore subordine, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio per aver disconosciuto la rilevanza probatoria dei dischi cronotachigrafi;

che con ulteriore motivo, qualificando in termini di omessa pronunzia la sancita inammissibilità per tardività della questione sollevata con riguardo all’irrilevanza dell’accordo aziendale di forfetizzazione, afferma essere questa Corte tenuta a pronunziarsi a riguardo;

– che attengono viceversa alle ulteriori questioni ritenute assorbite gli altri motivi formulati, dei quali il primo riguarda la riproposizione della questione dell’invalidità della clausola semestrale di decadenza dalla pretesa al compenso per lavoro straordinario di cui ai contratti individuali di O. e S., il secondo è inteso a sollecitare un pronunciamento di questa Corte sulla rilevanza degli elementi probatori acquisiti, il terzo con il quale la stessa richiesta è avanzata con specifico riguardo ai dischi cronotachigrafi;

– che i primi quattro motivi, i quali, in quanto strettamente connessi, possono essere qui trattati congiuntamente, devono ritenersi inammissibili, condividendo il Collegio il convincimento espresso dalla Corte territoriale per cui, una volta confermata in sede di valutazione del gravame proposto dagli odierni ricorrenti, l’argomentazione del primo giudice fatta oggetto di impugnazione nell’appello proposto dai medesimi, per la quale la perdurante validità dei risalenti accordi aziendali di forfetizzazione degli straordinari incideva nel senso di precludere la domanda di pagamento dello straordinario, computato con riferimento ad ogni ora ulteriore rispetto all’orario contrattuale, avanzata con il ricorso introduttivo del giudizio, prescindendo del tutto dall’esistenza dei predetti accordi, tanto la mancata contestazione di tale perdurante validità, evidenziata dalla Corte territoriale con rilievo neppure qui fatto oggetto di censura, nonchè la rilettura dell’obiezione sollevata dagli odierni ricorrenti in sede di appello per cui i lavoratori avrebbero avuto comunque diritto al compenso nel caso di superamento dei limiti di orario forfetizzati negli accordi aziendali in termini di domanda ulteriore volta al riconoscimento dello straordinario per le ore eccedenti la forfetizzazione induceva all’inammissibilità del gravame, convincimento che va ribadito in questa sede (in quanto adeguatamente motivato ed immune da rilievi di legittimità) riproducendo il ricorrente la medesima prospettazione intesa a prescindere dall’operatività dei predetti accordi di forfetizzazione;

– che gli esposti motivi vanno, dunque, dichiarati inammissibili, restando assorbiti gli ulteriori motivi che risultano evidentemente condizionati all’accoglimento dei primi;

– che le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità che liquida in Euro 200,00 per esborsi ed Euro 3.000,00 per compensi, oltre spese generali al 15% ed altri accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dei ricorrenti dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 14 luglio 2020.

Depositato in Cancelleria il 2 febbraio 2021

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