Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.22737 del 11/08/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. COSENTINO Antonello – Presidente –

Dott. PICARONI Elisa – Consigliere –

Dott. ABETE Luigi – Consigliere –

Dott. CASADONTE Anna Maria – Consigliere –

Dott. GIANNACCARI Rossana – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 30683-2019 proposto da:

C.C.A., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso da se stesso;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, *****;

– intimato –

avverso l’ordinanza n. R.G. 44819/2018 del TRIBUNALE di MILANO, depositata il 20/02/2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di Consiglio non partecipata del 20/01/2021 dal Consigliere Relatore Dott. GIANNACCARI ROSSANA.

RILEVATO

che:

con ordinanza depositata il 20.2.2019, il Tribunale di Milano rigettò il ricorso proposto dall’Avv. C.C.A., D.Lgs n. 150 del 2011 ex art. 15, avente ad oggetto il provvedimento di rigetto delle spese sostenute per il recupero del credito professionale in relazione alla difesa d’ufficio svolta in favore di M.A.;

per la cassazione di detta ordinanza ha proposto ricorso l’Avv. C.C.A. sulla base di un unico motivo;

il Ministero della Giustizia non ha svolto attività difensiva;

il relatore ha formulato proposta di decisione, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., di accoglimento del ricorso.

RITENUTO

che:

con l’unico motivo di ricorso, si deduce la violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 115 del 2002, artt. 82, 116, 117 e 170 e dell’art. 24 Cost, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per non avere il giudice di merito liquidato le spese necessarie per il recupero del credito professionale, pur trattandosi di attività necessaria per ottenere la liquidazione dei compensi; dal momento che la legge obbliga il difensore ad attivare il procedimento recuperatorio del credito, i costi sostenuti per tale attività dovrebbero ricadere sull’erario;

il motivo è fondato;

la giurisprudenza di questa Corte è pacifica nell’affermare che il difensore d’ufficio di un imputato in un processo penale abbia diritto, in sede di esperimento della procedura di liquidazione dei propri compensi professionali, anche al rimborso delle spese, dei diritti e degli onorari relativi alle procedure di recupero del credito non andate a buon fine (Cassazione civile sez. IL 10/09/2019, n. 22579; Cassazione civile sez. II, 26/02/2019, n. 5609; Cassazione civile sez. VI, 20/12/2011, n. 27854).

il Tribunale non ha fatto corretta applicazione del citato principio di diritto poiché ha omesso la liquidazione delle spese sopportate dal difensore per il recupero del credito;

l’ordinanza va pertanto cassata e rinviata, anche per le spese del giudizio di legittimità, innanzi al Tribunale di Milano in diversa composizione.

PQM

Accoglie il ricorso, cassa l’ordinanza impugnata e rinvia, anche per le spese del giudizio di legittimità, innanzi al Tribunale di Milano in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sesta Sezione Civile – 2, della Corte Suprema di cassazione, il 20 gennaio 2020.

Depositato in Cancelleria il 11 agosto 2021

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