Corte di Cassazione, sez. I Civile, Ordinanza n.2278 del 02/02/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CRISTIANO Magda – Presidente –

Dott. DI STEFANO Pierluigi – Consigliere –

Dott. VELLA Paola – rel. Consigliere –

Dott. MACRI’ Ubalda – Consigliere –

Dott. SOLAINI Luca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 15855/2019 proposto da:

B.J., domiciliato in Roma, Piazza Cavour, presso la Cancelleria Civile della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso dall’avvocato Maestri Andrea, giusta procura speciale in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’interno;

– intimato –

avverso la sentenza n. 701/2019 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA, depositata il 05/03/2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 06/10/2020 dal Consigliere Dott. Paola Vella.

RILEVATO

Che:

1. La Corte d’appello di Bologna ha confermato il diniego di protezione internazionale e umanitaria da parte del Tribunale di Bologna nei confronti del cittadino ***** B.J. il quale aveva dichiarato: di essere nato a ***** e di aver vissuto sempre a *****; di essere di etnia *****, religione cristiana ed estrazione sociale non abbiente; di aver frequentato le scuole elementari e di aver poi svolto l’attività lavorativa di carpentiere; di essersi innamorato di una ragazza, figlia di un importante dignitario musulmano, che ostacolava la loro relazione, tanto che essi avevano deciso di interromperla; di aver poi saputo chela ragazza era ricoverata in ospedale per aver ingerito sostanze abortive; che il padre della ragazza ritenendolo responsabile aveva minacciato il ricorrente, la madre e il suo datore di lavoro, assoldando una banda di criminali (“*****”) per vendicarsi, uno dei quali, essendo suo amico, lo aveva avvertito del pericolo incombente su di lui; di aver perciò deciso di abbandonare il Ghana.

2. Avverso la decisione di secondo grado il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi. Il Ministero intimato non ha svolto difese.

CONSIDERATO

Che:

3. Con il primo motivo si lamenta la violazione e falsa applicazione: dell’art. 2 Cost., art. 10 Cost., comma 3, artt. 29,30,31 e 32 Cost.; D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 2,3,14 e 17; D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8 e art. 32, comma 3; D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, art. 19, comma 1 e art. 28, comma 1; art. 33 della Convenzione di Ginevra del 1951 sulla protezione dei rifugiati. Osserva il ricorrente che il giudice d’appello ha fondato il diniego di protezione sussidiaria sulla inattendibilità delle sue dichiarazioni e sul “mancato contrasto da parte di quest’ultimo delle ragioni addotte dalla Commissione prima e dal Tribunale poi a sostegno del giudizio di inattendibilità del suo racconto offrendo plausibili giustificazioni in ordine ai profili evidenziati dai provvedimenti impugnati”. Aggiunge che “la situazione delle carceri ghanesi e la condotta violenta delle forze dell’ordine, la scarsa possibilità di accesso all’istituto dell’assistenza legale d’ufficio” integrerebbe “il rischio concreto che, una volta tornato nel proprio paese, potendo essere quanto meno accusato di danneggiamento di beni governativi, venga sottoposto a tortura o ad un trattamento inumano e degradante”.

3.1. Il motivo è manifestamente inammissibile poichè, oltre ad essere estremamente generico, non presenta alcuna attinenza con la fattispecie concreta, così come allegata, facendo riferimento a fatti diversi (come ad esempio il “danneggiamento governativo”) ad essa del tutto estranei.

4. Il secondo mezzo prospetta la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6 e art. 19, comma 1, nonchè dell’art. 33 della Convenzione di Ginevra del 1951 sulla protezione dei rifugiati, per non avere il giudice esteso la sua indagine al di là del paese di origine, tenendo conto che “il richiedente asilo è transitato in Libia (paese in cui sussistono condizioni di grave violazione dei più elementari diritti umani”.

4.1. Anche questa censura è palesemente inammissibile, perchè del tutto generica e priva di autosufficienza circa i fatti in concreto accaduti in Libia, trovandosene traccia solo a pag. 3 del ricorso, ove si legge che il richiedente aveva dichiarato alla Commissione territoriale “di aver salvato e di essersi successivamente fidanzato con la Sig.ra J., la quale aveva subito in Libia, violenza fisica da parte degli *****”.

5. Con il terzo motivo si lamenta l’omesso esame di fatti decisivi in riferimento ai presupposti per il riconoscimento della protezione umanitari, essendo il relativo diniego giustificato soltanto dalla reiezione delle altre due domande di protezione internazionale, a causa del difetto di credibilità.

5.1. La censura è infondata, in quanto la Corte territoriale ha riservato alla richiesta di protezione per motivi umanitari un’autonoma disamina, osservando in concreto l’inesistenza di profili individuali di vulnerabilità, stante la “genericità delle argomentazioni inerenti al diritto alla salute e all’alimentazione”; ratio decidendi, questa, che non è stata impugnata dal ricorrente.

6. Segue il rigetto del ricorso, senza necessità di statuizione sulle spese, in assenza di difese dell’intimato.

7. Sussistono i presupposti processuali per il cd. raddoppio del contributo unificato D.P.R. n. 115 del 2002, ex art. 13, comma 1-quater (v. Cass. Sez. U., 4315/2020).

P.Q.M.

Rigetta il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, il 6 ottobre 2020.

Depositato in Cancelleria il 2 febbraio 2021

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