Corte di Cassazione, sez. Lavoro, Ordinanza n.22933 del 16/08/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRIA Lucia – Presidente –

Dott. TORRICE Amelia – Consigliere –

Dott. DI PAOLANTONIO Annalisa – Consigliere –

Dott. MAROTTA Caterina – Consigliere –

Dott. SPENA Francesca – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 27553-2015 proposto da:

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE DELLA CAMPANIA, in persona del legale rappresentante pro tempore, DIRIGENTE SCOLASTICO pro tempore della DIREZIONE DIDATTICA *****, rappresentati e difesi dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i cui Uffici domiciliano in ROMA, alla VIA DEI PORTOGHESI n. 12;

– ricorrenti –

contro

FEDERAZIONE ***** DELLA PROVINCIA DI NAPOLI, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEL COLLEGIO ROMANO 27, presso CONFSAL UNSA, rappresentata e difesa dagli avvocati LEOPOLDO PAPA, EMILIO LAVORGNA;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 4948/2015 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI, depositata il 09/06/2015 R.G.N. 9099/2011;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 11/03/2021 dal Consigliere Dott. FRANCESCA SPENA.

RILEVATO

CHE:

1. Con sentenza in data 9 giugno 2015 n. 4948 la Corte d’appello di Napoli confermava la sentenza del Tribunale della stessa sede, che, accogliendo l’opposizione L. n. 300 del 1970, ex art. 28 proposta da FEDERAZIONE ***** avverso il provvedimento della prima fase, aveva dichiarato la antisindacalità della condotta del dirigente scolastico del Circolo I di Giugliano in Campania (in prosieguo: dirigente scolastico) ed ordinato al dirigente scolastico ed all’Ufficio Scolastico regionale di cessare immediatamente la condotta antisindacale, comunicando alla Organizzazione Sindacale ricorrente l’informativa annuale relativa agli organici per l’anno scolastico 2009/2010 (nonché l’informativa inerente i PON dell’anno scolastico 2008/2009, che non costituisce oggetto dell’attuale impugnazione).

2. La Corte territoriale respingeva il motivo di appello con il quale gli enti appellanti deducevano il proprio difetto di legittimazione passiva, per essere legittimato passivamente il MINISTERO DELL’ISTRUZIONE.

3. Osservava che la censura era stata sollevata dall’avvocatura distrettuale dello Stato per la prima volta in grado di appello ed era pertanto tardiva, in quanto attinente al merito.

4. Riteneva, altresì, la legittimazione attiva della organizzazione sindacale, osservando trattarsi di organizzazione con carattere nazionale – come richiesto dalla L. n. 300 del 1970, art. 28 – in quanto firmataria del CCNL 2006/2009 e strutturata con articolazioni territoriali, come risultava dallo Statuto e dagli altri documenti in atti.

5.Confermava, altresì, la valutazione del Tribunale in ordine alla tardività della comunicazione degli organici per l’anno scolastico 2009/2010, del 4 agosto 2009, peraltro successiva al deposito del ricorso L. n. 300 del 1970, ex art. 28.

6. L’art. 6 del CCNL di comparto prevedeva tra le materie oggetto di informazione preventiva le proposte di determinazione degli organici della scuola. Tale informativa per essere effettivamente preventiva avrebbe dovuto essere trasmessa entro il 26 giugno 2009, scadenza fissata per la comunicazione delle domande di mobilità e dei posti disponibili al portale dei servizi SIDI, del sito internet del MINISTERO DELL’ISTRUZIONE. Soltanto in questo modo la organizzazione sindacale poteva conoscere gli organici degli istituti scolastici prima che fossero recepiti dal MINISTERO ed inseriti nel portale SIDI ed attivare gli strumenti previsti dalla contrattazione collettiva ossia richiedere la apertura di un tavolo di concertazione (art. 5 CCNL di comparto).

7. Hanno proposto ricorso per la cassazione della sentenza l’UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE DELLA CAMPANIA ed il dirigente scolastico, articolato in tre motivi, cui la FEDERAZIONE ***** ha resistito con controricorso.

CONSIDERATO

CHE:

1. Con il primo motivo le parti ricorrenti hanno dedotto il proprio difetto di legittimazione passiva, assumendo essere rilevante ai fini della legittimazione alla lite la titolarità del rapporto di lavoro dei lavoratori rappresentati dal sindacato, che faceva capo al MIUR.

2. Il motivo è infondato.

3. Le Sezioni Unite di questa Corte, confermando un orientamento risalente nel tempo, hanno affermato che ai sensi della L. n. 260 del 1958, art. 4 la carenza di legittimazione passiva dell’organo dello Stato convenuto nel giudizio di responsabilità costituisce una mera irregolarità sanabile, che deve essere eccepita dall’Avvocatura dello Stato nella prima udienza utile, con la contestuale indicazione dell’organo effettivamente legittimato, sicché, in difetto di tempestiva eccezione, resta preclusa la possibilità di far valere l’irrituale costituzione del rapporto giuridico processuale ed è anche impedito al giudice di rilevare d’ufficio l’erronea individuazione del soggetto da evocare in giudizio (Cass. S.U. n. 30649/2018; Cass. S.U. n. 3117/2006).

4. Le ragioni di detto orientamento, già ribadito da questa sezione lavoro (Cassazione civile sez. lav., 20/10/2020, n. 22802), sono state ravvisate, da un lato, nella ratio della L. n. 260 del 1958, diretta all’evidente scopo di semplificare l’individuazione dell’organo competente a rappresentare lo Stato, dall’altro nei principi costituzionali di pienezza ed effettività della tutela giurisdizionale, che, in coerenza anche con quelli comunitari, impongono un’interpretazione del sistema processuale finalizzata a ridurre i casi di inammissibilità dell’azione ed ad evitare che sia reso eccessivamente difficile l’esercizio della tutela giurisdizionale.

5. La censura deve essere pertanto respinta, con correzione nei sensi sin qui esposti della motivazione della sentenza impugnata quanto alle ragioni della tardività della eccezione sollevata dalla avvocatura dello Stato.

6. Con il secondo mezzo le parti ricorrenti hanno dedotto – ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3 – violazione e/o falsa applicazione della L. n. 300 del 1970, art. 28 in relazione alla statuizione di legittimazione attiva della organizzazione sindacale ricorrente L. n. 300 del 1970, ex art. 28 censurando la sentenza per avere ritenuto che la firma del CCNL 2006/2009 ed il dato statutario fossero idonei alla prova del requisito della diffusione nazionale richiesto dalla norma.

7. Il motivo è infondato.

8. Il requisito della nazionalità è stato oggetto di numerose pronunce di questa Corte, che hanno puntualizzato che ciò che rileva è lo svolgimento di un’effettiva azione sindacale su gran parte del territorio nazionale, che non necessariamente deve coincidere con la stipula di contratti collettivi di livello nazionale, senza che in proposito sia indispensabile che l’associazione faccia parte di una confederazione, né che sia maggiormente rappresentativa (Cassazione civile sez. lav., 02/01/2020, n. 1; Cass. S.U. 21.12.2005 n. 28269).

9. Per il pubblico impiego contrattualizzato questa Corte ha altresì chiarito (Cass. Sez. lav. 05/06/2018 n. 14402) che il carattere “nazionale” dell’associazione sindacale legittimata all’azione ex art. 28 Stat. Lav. non può essere escluso per quelle organizzazioni sindacali cui l’Aran abbia riconosciuto la rappresentatività a livello nazionale ai sensi del D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 43, comma 1. Si è osservato che l’applicazione dei principi generali, sopra enunciati, al pubblico impiego contrattualizzato comporta che la partecipazione alla contrattazione di comparto, ossia a contratti che trovano applicazione in tutto il territorio nazionale con riferimento al comparto interessato, implica l’avvenuto riconoscimento della diffusione del sindacato a livello nazionale. Ricevere, infatti, la convocazione da parte dell’ARAN implica il riconoscimento della rappresentatività a livello nazionale, di cui al D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 43, comma 1.

10. La sentenza impugnata è pertanto immune dalle censure che le sono state mosse.

11. Con la terza critica si impugna la sentenza – ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3 – per violazione e/o falsa applicazione dell’art. 6 CCNL 2006/2009.

12. Il motivo coglie la statuizione di tardività della informazione sugli organici della scuola, effettuata dal dirigente scolastico in data 4 agosto 2009.

13. Gli enti ricorrenti evidenziano che l’art. 6 del CCNL del Comparto Scuola 2006/2009 non individua una scadenza specifica per effettuare detta comunicazione, fornendo come indicazione di massima un tempo congruo antecedente l’inizio delle lezioni; assumono essere tale il tempo intercorso tra la comunicazione del 4 agosto 2009 e l’inizio delle lezioni mentre la scadenza individuata in sentenza – (coincidente con il termine ultimo per la comunicazione al SIDI delle domande di mobilità e dei posti disponibili) – sarebbe arbitraria.

14. Il motivo è infondato.

15. Ai sensi dell’art. 6 CCNL COMPARTO SCUOLA 2006/2009 del 29/11/2007 sono materie di informazione preventiva annuale, tra le altre, le “proposte (di formazione delle classi e) di determinazione degli organici della scuola”.

16. La comunicazione preventiva riguarda, dunque, la “proposta” di determinazione degli organici e non la avvenuta determinazione.

17. E’ incontroverso tra le parti che il termine ultimo per l’inserimento dei posti disponibili nell’apposito servizio del sito internet del MIUR (SIDI) era fissato nell’anno 2009 alla data del 26 giugno.

18. Una informazione successiva a tale data riguardava, dunque, non già la “proposta di determinazione degli organici della scuola” ma la comunicazione di una determinazione degli organici già avvenuta e pubblicata, in assenza della preventiva informazione.

19. Resta priva di rilevanza, in mancanza della preventiva informazione sulla proposta di determinazione degli organici, la verifica del rispetto del generico termine previsto dal comma 4 dell’art. 6 CCNL (“tempi congrui per assicurare il tempestivo ed efficace inizio delle lezioni”).

20. Il ricorso deve essere complessivamente respinto.

21. Le spese di causa, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.

22. Il giudice dell’impugnazione, ove pronunci l’integrale rigetto o l’inammissibilità o la improcedibilità dell’impugnazione, può esimersi dalla attestazione della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo del contributo unificato quando la debenza del contributo unificato iniziale sia esclusa dalla legge in modo assoluto e definitivo (Cass. SU 20 febbraio 2020 n. 4315). L’Amministrazione dello Stato, a tenore del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, mediante il meccanismo della prenotazione a debito, è esentata dal pagamento delle imposte e tasse che gravano sul processo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese, che liquida in Euro 200 per spese ed Euro 5.000 per compensi professionali, oltre spese generali al 15% ed accessori di legge, con attribuzione.

Così deciso in Roma, nella udienza camerale, il 11 marzo 2021.

Depositato in Cancelleria il 16 agosto 2021

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