LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 2
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ORILIA Lorenzo – Presidente –
Dott. FALASCHI Milena – Consigliere –
Dott. ABETE Luigi – Consigliere –
Dott. TEDESCO Giuseppe – Consigliere –
Dott. CASADONTE Annamaria – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso 942-2020 proposto da:
L.G., elettivamente domiciliato in Roma, Via Pinerolo,22, presso lo studio dell’avvocato Domenico Claudio Cirigliano, rappresentato e difeso dall’avvocato Giuseppe Durante;
– ricorrente –
contro
L.N., elettivamente domiciliato in Roma, Via Sabotino,12, presso lo studio dell’avvocato Francesco Pugliese, rappresentato e difeso dall’avvocato Sandro D’alena;
– controricorrente –
e contro
L.A., rappresentata e difesa dall’avvocato Elisabetta Maria Caterina Console con studio in Putignano (BA) Traversa Privata di via Roma 84;
– controricorrente –
L.G.;
– intimato –
avverso la sentenza n. 1214/2019 della CORTE D’APPELLO di BARI, depositata il 02/10/2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 19/05/2021 dal Consigliere Annamaria Casadonte.
RILEVATO
che:
– il ricorrente L.G. ha impugnato la sentenza della Corte di Appello di Bari che ha rigettato l’appello e ha confermato la sentenza del Tribunale di Bari con la quale è stata respinta la domanda di acquisto per usucapione della proprietà di un capannone sito in *****;
– la cassazione della sentenza è chiesta sulla base di un unico motivo;
– la relatrice ha formulato proposta ex art. 380 bis c.p.c., di rigetto;
CONSIDERATO
che:
– con l’unico motivo si denuncia la violazione dell’art. 132 c.p.c., comma 1, e dell’art. 111 Cost., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, nonché la nullità della sentenza per motivazione apparente;
– assume il ricorrente che la Corte d’appello di Bari avrebbe omesso di esplicitare le ragioni per le quali non ha ritenuto soddisfatti i requisiti di cui all’art. 1158 c.c.;
– il collegio ritenuto che il ricorso non presenta evidenza decisione, dispone la trattazione in pubblica udienza.
P.Q.M.
La Corte rinvia alla pubblica udienza.
Così deciso in Roma, il nella Camera di consiglio della Sesta sezione-2, il 19 maggio 2021.
Depositato in Cancelleria il 16 agosto 2021