Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza Interlocutoria n.22944 del 16/08/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente –

Dott. PICARONI Elisa – Consigliere –

Dott. FORTUNATO Giuseppe – Consigliere –

Dott. CRISCUOLO Mauro – rel. Consigliere –

Dott. DONGIACOMO Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 13195-2020 proposto da:

M.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA SANTAMAURA 72, presso lo studio dell’avvocato GIUSEPPE SALACCHI, rappresentato e difeso dall’avvocato ALESSANDRO TUROLLA, giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

F. F.LLI METALMECCANICA S.N.C. DI F.P. +

ALTRI;

– intimati –

avverso l’ordinanza n. 1925/2020 del TRIBUNALE di PADOVA, depositata il 09/03/2020;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 27/05/2021 dal Consigliere Dott. MAURO CRISCUOLO; Lette le memorie del ricorrente.

MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE Rilevato che l’avv. M.A. ha proposto ricorso, articolato in tre motivi, per la cassazione dell’ordinanza collegiale del Tribunale di Padova n. 1925 del 9/3/2020, con la quale è stata rigettata la domanda del ricorrente di pagamento dei compensi professionali avanzata nei confronti della F. F.lli Metalmeccanica s.n.c. e dei suoi soci, F.R., F.L., F.C., F.P. e di Z.A. (o A.), per l’attività svolta in un giudizio intentato nei confronti della Banca Padovana soc. coop. dinanzi al Tribunale di Padova;

Considerato che il ricorrente in data 1 settembre 2020, ha depositato dichiarazione di rinuncia al ricorso nei confronti dell’intimato F.R., attesa la mancata notifica del ricorso nei suoi confronti, e tenuto conto del carattere scindibile delle cause aventi ad oggetto obbligazioni solidali, quale quella dedotta in giudizio;

Considerato che con istanza del 17 marzo 2021 l’avv. M.A., preso atto del provvedimento di estinzione, ha evidenziato che la rinuncia riguardava il solo F.R. ed i suoi eredi, ed ha chiesto disporsi la correzione dell’errore materiale in cui è incorso il detto provvedimento, con la limitazione dell’estinzione alla sola parte nei cui confronti era avvenuta la rinuncia;

Rilevato che a seguito di tale istanza è stata fissata apposita udienza camerale ex art. 391 comma 3 c.p.c.;

Rilevato che il ricorrente ha depositato memorie in prossimità dell’udienza;

Ritenuto che, secondo la giurisprudenza di questa Corte (Cass. n. 6607/2016) il decreto presidenziale con il quale viene dichiarata l’estinzione del processo di cassazione, che, a norma dell’art. 391 c.p.c., comma 3, ha efficacia di titolo esecutivo se nessuna delle parti chiede la fissazione dell’udienza nei dieci giorni dalla sua comunicazione, non può formare oggetto di revocazione o di correzione di errore materiale, essendo detti rimedi previsti per le sentenze e le ordinanze pronunciate dalla Corte di cassazione, ai sensi dell’art. 375 c.p.c., comma 1, nn. 4) e 5), come previsto dall’art. 391 bis c.p.c.;

Rilevato che, sempre secondo la giurisprudenza di questa Corte (Cass. n. 23751/2015), in presenza di processo soggettivamente complesso, a fronte di una declaratoria di estinzione con decreto presidenziale, si impone la necessità di dover indagare l’effettivo contenuto del provvedimento, alla luce, non solo del dispositivo, ma anche delle affermazioni e degli accertamenti contenuti in parte motiva, nei limiti in cui essi costituiscano una parte della decisione, in quanto integrino una necessaria premessa od un presupposto logico indefettibile della pronuncia (Cass. n. 15088 del 2015);

Ritenuto che nella fattispecie il provvedimento presidenziale di estinzione contiene un esplicito riferimento all’atto di rinuncia del ricorso, il quale ha sua volta risulta univocamente riferire di una rinuncia al ricorso, cumulativamente proposto nei confronti della società e dei soci, nei soli confronti del socio F.R. (e dei suoi eredi);

Ritenuto quindi che deve affermarsi la natura scindibile della controversia, in quanto vertente sull’adempimento di un’obbligazione solidale passiva (cfr. ex multis Cass. n. 2854 del 2016);

Ritenuto altresì che il decreto, ancorché formalmente dichiarativo dell’estinzione del giudizio, stante il richiamo al contenuto della dichiarazione del ricorrente, debba intendersi limitato alla sola posizione del F.R., senza quindi produrre effetti anche nei rapporti con le altre parti intimate; Rilevato che per tale ipotesi è stato evidenziato che (Cass. n. 23751/2015) il rilievo dell’effettiva portata del decreto di estinzione non è sottoposta alla necessità che l’istanza della parte sia sollecitata nel rispetto del termine di dieci giorni dalla pronuncia del decreto di estinzione come richiesto dall’art. 391 c.p.c., comma 3, termine che peraltro nella specie risulta anche rispettato;

Ritenuto che quindi, stante la limitazione dell’estinzione come sopra indicata, il ricorso debba essere rimesso al relatore per l’adozione dei provvedimento di cui all’art. 380 bis c.p.c.

P.Q.M.

Dichiara che l’estinzione di cui al decreto presidenziale dell’11. marzo 2021 concerne la sola domanda proposta dal ricorrente nei conforti di F.R., e rimette il fascicolo al Consigliere Relatore per le determinazioni di cui all’art. 380 bis c.p.c..

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 27 maggio 2021.

Depositato in Cancelleria il 16 agosto 2021

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