LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 1
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SCALDAFERRI Andrea – Presidente –
Dott. SCOTTI Umberto L.C.G. – rel. Consigliere –
Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere –
Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –
Dott. SCALIA Laura – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 35621-2018 proposto da:
CAPPELLETTI COSTRUZIONI SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA TACITO 10, presso lo studio dell’avvocato ENRICO DANTE, rappresentata e difesa dall’avvocato VINCENZO PALETTA;
– ricorrente –
contro
UBI BANCA SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato ALDO BISSI;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 2111/2018 della CORTE D’APPELLO di MILANO, depositata il 30/04/2018;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 05/11/2020 dal Consigliere Relatore Dott. UMBERTO LUIGI CESARE GIUSEPPE SCOTTI.
FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE
La Corte, rilevato che:
con ricorso ex art. 702 bis c.p.c., la Cappelletti Costruzioni s.r.l. aveva convenuto in giudizio dinanzi al Tribunale di Pavia la Banca Popolare Commercio e Industria s.p.a., chiedendone la condanna al pagamento delle somme illegittimamente addebitate in conto corrente per capitalizzazione periodica degli interessi, determinazione degli interessi a tasso ultra-legale, applicazione di “giorni valuta”, commissione di massimo scoperto, spese;
la domanda era stata contestata dalla Banca convenuta che aveva eccepito anche decadenza e prescrizione;
con ordinanza dell’8/9/2016 il Tribunale aveva ritenuto non proposta validamente l’eccezione di prescrizione, respinto la domanda riconvenzionale della Banca e accolto la domanda della ricorrente con la condanna della Banca al pagamento della somma di Euro 86.339,78 oltre accessori e alla cancellazione della posizione della ricorrente dalla Centrale rischi;
con sentenza del 30/4/2018 la Corte di appello di Milano, in riforma della decisione di primo grado, ha condannato la Cappelletti Costruzioni a pagare a Ubi Banca s.p.a. (succeduta a Banca Popolare Commercio e Industria) a titolo di saldo di conto corrente la somma di Euro 36.921,39, oltre accessori; ha dichiarato legittima la segnalazione alla Centrale rischi; ha condannato la Cappelletti Costruzioni nonchè i suoi procuratori antistatari, quanto alle spese di lite, a restituire a Ubi Banca s.p.a. le somme incassate in forza della sentenza di primo grado; ha posto a carico dell’attrice appellata le spese del doppio grado di giudizio e ha ripartito fra le parti l’onere dell’espletata consulenza tecnica;
avverso la predetta sentenza, non notificata, con atto notificato il 29/11/2018 ha proposto ricorso per cassazione Cappelletti Costruzioni s.r.l., svolgendo tre motivi, al quale ha resistito con controricorso notificato il 7/1/2019 UBI Banca s.p.a. chiedendone l’inammissibilità o il rigetto;
è stata proposta ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., la trattazione in camera di consiglio non partecipata.
RITENUTO
che:
con il primo motivo, proposto ex art. 360 c.p.c., n. 3, la ricorrente lamenta violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c., e dell’art. 115 c.p.c., con riferimento all’accoglimento da parte della Corte di appello dell’eccezione di prescrizione sollevata dalla Banca, così riformando la decisione di primo grado che l’aveva ritenuto proposta solo genericamente; la Corte di appello aveva individuato l’elemento costitutivo dell’eccezione di prescrizione, e cioè il limite dell’affidamento, mai indicato, dedotto e provato dalla Banca, attraverso la consulenza tecnica d’ufficio, e ciò del tutto illegittimamente sia perchè la Banca aveva negato l’affidamento nelle sue difese, sia perchè la consulenza tecnica non può essere lo strumento per supplire alle carenze probatorie delle parti nel processo, sia perchè il Giudice deve porre a fondamento della decisione le prove che debbono essere proposte dalle parti;
il motivo appare, per un verso, manifestamente infondato alla luce della giurisprudenza di questa Corte, poichè il provvedimento impugnato ha deciso le questioni di diritto in modo conforme alla giurisprudenza della Corte e l’esame dei motivi non offre elementi per mutare orientamento, e per un altro inammissibile;
l’azione di ripetizione di indebito, proposta dal cliente di una banca, il quale lamenti la nullità della clausola di capitalizzazione trimestrale degli interessi anatocistici maturati con riguardo ad un contratto di apertura di credito bancario regolato in conto corrente, è soggetta all’ordinaria prescrizione decennale, la quale decorre, nell’ipotesi in cui i versamenti abbiano avuto solo funzione ripristinatoria della provvista, non dalla data di annotazione in conto di ogni singola posta di interessi illegittimamente addebitati, ma dalla data di estinzione del saldo di chiusura del conto, in cui gli interessi non dovuti sono stati registrati; ciascun versamento infatti non configura un pagamento dal quale far decorrere, ove ritenuto indebito, il termine prescrizionale del diritto alla ripetizione, giacchè il pagamento che può dar vita ad una pretesa restitutoria è esclusivamente quello che si sia tradotto nell’esecuzione di una prestazione da parte del solvens con conseguente spostamento patrimoniale in favore dell’accipiens (Sez. U, n. 24418 del 02/12/2010, Rv. 615489 – 01);
è stato chiarito anche che l’onere di allegazione gravante sull’istituto di credito che, convenuto in giudizio, voglia opporre l’eccezione di prescrizione al correntista che abbia esperito l’azione di ripetizione di somme indebitamente pagate nel corso del rapporto di conto corrente assistito da apertura di credito, è soddisfatto con l’affermazione dell’inerzia del titolare del diritto, unita alla dichiarazione di volerne profittare, senza che sia necessaria l’indicazione delle specifiche rimesse solutorie ritenute prescritte (Sez. U, n. 15895 del 13/06/2019, Rv. 654580 – 01);
la giurisprudenza di questa Corte è consolidata nel ritenere chela decorrenza della prescrizione è condizionata al carattere solutorio, e non meramente ripristinatorio, dei versamenti effettuati dal cliente, e matura sempre dalla data del pagamento, qualora il conto risulti in passivo e non sia stata concessa al cliente un’apertura di credito, oppure i versamenti siano destinati a coprire un passivo eccedente i limiti dell’accreditamento; ne discende che, eccepita dalla banca la prescrizione del diritto alla ripetizione dell’indebito per decorso del termine decennale dal pagamento, è onere del cliente provare l’esistenza di un contratto di apertura di credito, che qualifichi quel versamento come mero ripristino della disponibilità accordata (Sez. 1, n. 2660 del 30/01/2019, Rv. 652622 – 01; Sez. 1, n. 27704 del 30/10/2018, Rv. 651326 – 01; Sez. 1, n. 18144 del 10/07/2018, Rv. 649902 – 01);
l’onere della prova dell’esistenza di un rapporto di apertura di credito (a forma libera prima dell’entrata in vigore dell’art. 3 della L. n. 154 del 1992, che ha acquistato efficacia, in virtù di quanto stabilito dalla stessa L., art. 11, comma 4, 120 giorni dopo l’entrata in vigore della legge medesima, pubblicata sulla G.U. del 24 febbraio 1992), compete quindi al cliente e non alla Banca, anche se è stato recentemente puntualizzato che il giudice è comunque tenuto a valorizzare la prova della stipulazione di un contratto di apertura di credito purchè ritualmente acquisita, indipendentemente da una specifica allegazione del correntista, perchè la deduzione circa l’esistenza di un impedimento al decorso della prescrizione determinato da una apertura di credito, costituisce un’eccezione in senso lato e non in senso stretto (Sez. 1, n. 31927 del 06/12/2019, Rv. 656479 – 01);
in buona sostanza, la ricorrente sostiene che la Corte di appello, dopo aver superato gli assunti in fatto della Banca, che negava in radice che il conto de quo godesse di affidamento, sulla base delle sue stesse ammissioni e delle risultanze delle indagini peritali, non avrebbe potuto determinare in tal modo il limite dell’affidamento, che ne rappresentava elemento costitutivo essenziale, e pervenire in tal modo all’accertamento della natura delle rimesse; la decisione impugnata, dopo aver disatteso la linea difensiva della Banca e aver così ritenuto l’esistenza di un “fido di fitto” (statuizione questa a cui la controricorrente presta dichiarata acquiescenza), basandosi sulle risultanze della consulenza tecnica percipiente esperita, ha anche fatto riferimento, sia pure per relationem, attraverso la relazione del C.t.u., all’ammontare di tale affidamento determinato in sede peritale, laddove, a pagina 16, ha affermato che “il CTU ha ricostruito l’importo del fido fino al 2001 partendo dagli estratti conto scalari inviati dalla Banca, mentre a partire dal 2001 l’importo della linea di credito era indicato nella descrizione dell’addebito “diritti di segreteria gestione fidi” (pag. 9 e 27 della CTU)”:
è su queste basi – e cioè con riferimento all’accertamento di un fido di fatto (ratione temporis ammissibile) e alla determinazione del relativo importo che la Corte milanese, recependo il prospetto di sintesi di pagina 24 della relazione peritale, ha individuato le rimesse solutorie effettuate entro il luglio del 2004, in tal modo determinando l’ambito di accoglimento dell’eccezione di prescrizione;
al proposito appare ineccepibile la tesi della controricorrente che l’accertamento dell’esistenza di un fido di fatto effettuata dal Giudice del merito non potesse essere scissa dall’accertamento del suo ammontare, contestualmente effettuato, quale che fosse stato l’atteggiamento processuale della parte che ne negava la stessa esistenza;
infatti il giudice deve tener conto, nella valutazione globale della fondatezza o meno della domanda, di tutti gli elementi di prova ritualmente acquisiti riguardo a concrete circostanze di fatto ed indipendentemente dalla parte che li abbia dedotti e dallo specifico interesse perseguito con la loro deduzione, senza dover mantenere settorialmente distinte le varie fonti di convincimento a seconda del particolare profilo della controversia rispetto a cui sia stata dedotta l’opportunità di acquisire i vari elementi probatori (Sez.3, 23/01/1988, n. 569);
inoltre, secondo la giurisprudenza di questa Corte, in materia di ricorso per cassazione, la violazione dell’art. 115 c.p.c., può essere dedotta come vizio di legittimità solo denunciando che il giudice ha dichiarato espressamente di non dover osservare la regola contenuta nella norma, ovvero ha giudicato sulla base di prove non introdotte dalle parti, ma disposte di sua iniziativa fuori dei poteri officiosi, riconosciutigli, e non anche che il medesimo, nel valutare le prove proposte dalle parti, ha attribuito maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre (Sez. 1, 19/06/2014, n. 13983; Sez.3, 28/02/2017, n. 5009; Sez. un., 22/06/2017, n. 15486; Sez.2, 14/03/2018, n. 6231; Sez.3, 10/06/2016, n. 11892);
con il secondo motivo, proposto ex art. 360 c.p.c., n. 3, la ricorrente deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c., e vizio di ultrapetizione perchè la Banca non aveva richiesto di dichiarare legittima la segnalazione alla Centrale rischi del nominativo della ricorrente, ma aveva solo chiesto di riformare la decisione di primo grado laddove aveva accolto la domanda dell’attrice ordinando la cancellazione;
il motivo appare manifestamente infondato in relazione al corrispondente rigetto della domanda proposta dall’attrice appellata, che aveva chiesto (e ottenuto in primo grado) la cancellazione sul presupposto della illegittima, della segnalazione, mentre UBI aveva appellato sostenendo la piena legittimità della segnalazione;
è del tutto ininfluente quindi che la Corte di appello abbia esplicitato nel dispositivo la ragione (accertamento della legittimità della segnalazione, in effetti controversa tra le parti) della riforma della condanna alla cancellazione; nè si scorge l’interesse della ricorrente alla sostituzione della pronuncia di accertamento della legittimità della segnalazione con una di mero rigetto della sua richiesta di cancellazione, poichè il giudicato inter partes copre comunque l’accertamento della legittimità della segnalazione;
con il terzo motivo la ricorrente deduce ex art. 360 c.p.c., n. 3, violazione e falsa applicazione degli artt. 91 e 92 c.p.c., visto che, sia pur con raccoglimento dell’eccezione di prescrizione, l’attrice aveva ottenuto una significativa riduzione degli addebiti illegittimi in conto corrente e una rideterminazione del saldo passivo al 30/6/2014 da Euro 107.324,71 a Euro 36.921,39 e il processo era stato determinato dal comportamento della Banca che aveva illegittimamente addebitato importanti somme in conto corrente al proprio correntista;
il motivo è fondato e va accolto;
è pur vero che la valutazione di merito circa la sostanziale soccombenza è insindacabile in sede di legittimità (Sez. 1, n. 13229 del 16/06/2011, Rv. 618273 – 01);
tuttavia nella fattispecie, anche se la domanda della Cappelletti Costruzioni di condanna di UBI Banca è stata rigettata, la domanda di accertamento pure proposta dalla Cappelletti Costruzioni relativamente alla nullità dell’apposizione di poste in conto corrente a suo debito è stata invece accolta, sia pur parzialmente, con la rideterminazione del saldo a suo carico in misura significativa, e cioè da Euro 107.324,71 a Euro 36.921,39;
a quel proposito la Cappelletti Costruzioni non poteva essere ritenuta soccombente sulla domanda di accertamento, in relazione alla quale era invece parzialmente vittoriosa;
secondo la giurisprudenza di questa Corte, in caso di accoglimento parziale della domanda il giudice può, ai sensi dell’art. 92 c.p.c., compensare in tutto o in parte le spese sostenute dalla parte vittoriosa, ma questa non può essere condannata neppure parzialmente a rifondere le spese della controparte, nonostante l’esistenza di una soccombenza reciproca per la parte di domanda rigettata o per le altre domande respinte, poichè tale condanna è consentita dall’ordinamento solo per l’ipotesi eccezionale di accoglimento della domanda in misura non superiore all’eventuale proposta conciliativa (Sez. 3, n. 26918 del 24/10/2018, Rv. 651332 – 01; Sez. 3, n. 1572 del 23/01/2018, Rv. 647583 – 01);
a tale divieto ha contravvenuto la Corte milanese che ha condannato la Cappelletti Costruzioni alla refusione integrale delle spese di lite pur avendo parzialmente accolto la sua domanda di accertamento;
in accoglimento del terzo motivo, la sentenza impugnata deve essere cassata in parte qua;
la Corte può decidere nel merito e regolare le spese dell’intero giudizio, incluso il grado di legittimità, con la compensazione integrale delle spese di lite, tenuto conto dell’accoglimento, parziale ma significativo, della domanda di accertamento proposta dall’attrice e del rigetto della richiesta di condanna.
PQM
La Corte:
accoglie il terzo motivo di ricorso, dichiarati inammissibili i primi due, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e, decidendo nel merito, compensa tra le parti le spese dell’intero giudizio.
Depositato in Cancelleria il 2 febbraio 2021