Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.2302 del 02/02/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Presidente –

Dott. SCOTTI Umberto Luigi Cesare Giuseppe – Consigliere –

Dott. DI MARZIO Mauro – rel. Consigliere –

Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –

Dott. SCALIA Laura – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 182-2019 proposto da:

M.B., in proprio e quale legale rappresentante della ditta LAVORI CARPENTERIA RESTAURI F.P. di M.B. & C.

SAS, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato FRANCESCO MOSER;

– ricorrente –

Contro

INAIL – ISTITUTO NAZIONALE PER L’ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO, *****, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA IV NOVEMBRE 144, presso lo studio dell’avvocato ANDREA ROSSI, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato LETIZIA CRIPPA;

– controricorrente –

contro

PROCURA GENERALE della REPUBBLICA, presso la CORTE d’APPELLO di TRENTO;

– intimata –

avverso la sentenza n. 144/2018 della CORTE D’APPELLO di TRENTO, depositata il 12/06/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 05/11/2020 dal Consigliere Relatore Dott. MAURO DI MARZIO.

RILEVATO

che:

1. – M.B., in proprio e nella qualità di legale rappresentante di Lavori Carpenteria Restauri F.P. di M.B. & C. S.a.s., ricorre per quattro mezzi, nei confronti dell’Inail, contro la sentenza del 12 giugno 2018 con cui la Corte d’appello di Trento ha respinto il suo appello avverso sentenza del locale Tribunale di rigetto della querela di falso, proposta nel corso di un giudizio di reclamo avverso sentenza dichiarativa di fallimento, delle sottoscrizioni apposte sugli avvisi di ricevimento delle raccomandate di notifica del ricorso per dichiarazione di fallimento e del successivo invito all’udienza prefallimentare.

2. – L’Inail resiste con controricorso.

CONSIDERATO

Che:

3. – Il primo mezzo denuncia ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5, omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, ossia per aver ignorato l’indicazione dell’orario di consegna delle raccomandate da parte dell’agente postale il giorno delle notifiche di cui si discute, il 24 dicembre 2013, e la sua incompatibilità con la presenza di M.B. al momento della consegna dei plichi raccomandati di tali notifiche.

Il secondo mezzo denuncia ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, violazione e falsa applicazione degli artt. 115,116,221 c.p.c. e degli artt. 2697, 2727, 2729 c.c. in tema di prova della falsità derivante da prove testimoniali, da fatti non contestati e da prove presuntive.

Il terzo mezzo denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 196 c.p.c. ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3 ed omessa valutazione di fatti decisivi per il giudizio, ex art. 360 c.p.c., n. 5, relativamente ai rilievi critici di cui alla perizia grafologica di parte e alle risultanze delle testimonianze acquisite in appello.

Il quarto mezzo denuncia ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, violazione o falsa applicazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. in ordine alla condanna della ricorrente alle spese del giudizio e, in subordine, al mancato riconoscimento dei presupposti per la compensazione delle spese.

Ritenuto che:

4. – Il ricorso è manifestamente infondato.

4.1. – E’ inammissibile il primo motivo.

Con esso si assume che la Corte territoriale avrebbe omesso di considerare che, come risultante dal testimoniale, la M. non fosse presente in casa al momento della consegna dei plichi raccomandati: ma la censura non ha nulla a che vedere, in realtà, con la previsione normativa dell’omessa considerazione di un fatto storico decisivo e controverso, risolvendosi viceversa in una inammissibile denuncia di errata valutazione delle risultanze istruttorie, giacchè il fatto controverso – se la M. avesse o non avesse apposto le sottoscrizioni in discorso e, dunque, se fosse o non fosse presente al momento del recapito da parte dell’ufficiale postale – è stato esaminato dal giudice di merito, il quale ha ritenuto che le sottoscrizioni fossero proprio della M., e che le testimonianze dalla medesima addotte non fossero conducenti, non potendosi escludere che, non risultando dalla relata l’orario di consegna, essa fosse avvenuta in tarda mattinata, dopo il ritorno della donna dal lavoro, rimanendo perciò le testimonianze ininfluenti.

Sicchè occorre rammentare che il ricorso per cassazione conferisce al giudice di legittimità non il potere di riesaminare il merito dell’intera vicenda processuale, ma solo la facoltà di controllo, sotto il profilo della correttezza giuridica e della coerenza logico formale, nei limiti in cui detto sindacato è tuttora consentito dal vigente dell’art. 360 c.p.c., n. 5, delle argomentazioni svolte dal giudice di merito, al quale spetta, in via esclusiva, il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di controllarne l’attendibilità e la concludenza e di scegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad essi sottesi, dando così liberamente prevalenza all’uno o all’altro dei mezzi di prova acquisiti, salvo i casi tassativamente previsti dalla legge (Cass. 4 agosto 2017, n. 19547; Cass. 4 novembre 2013 n. 24679; Cass. 16 novembre 2011, n. 27197; Cass. 6 aprile 2011, n. 7921; Cass. 21 settembre 2006, n. 20455; Cass. 4 aprile 2006, n. 7846; Cass. 9 settembre 2004, n. 18134; Cass. 7 febbraio 2004, n. 2357). Nè il giudice del merito, che attinga il proprio convincimento da quelle prove che ritenga più attendibili, è tenuto ad un’esplicita confutazione degli altri elementi probatori non accolti, anche se allegati dalle parti (ad es.: Cass. 7 gennaio 2009, n. 42; Cass. 17 luglio 2001, n. 9662). Oltretutto, il mancato esame di elementi probatori, contrastanti con quelli posti a fondamento della pronunzia, costituisce vizio di omesso esame di un punto decisivo solo se le risultanze processuali non esaminate siano tali da invalidare, con un giudizio di certezza e non di mera probabilità, l’efficacia probatoria delle altre risultanze sulle quali il convincimento è fondato, onde la ratio decidendi venga a trovarsi priva di base (ex plurimis: Cass. 24 ottobre 2013, n. 24092; Cass. 12 luglio 2007, n. 15604; Cass. 21 aprile 2006, n. 9368): giudizio di certezza e non di mera probabilità nel caso di specie evidentemente da escludersi visto che non si sa con esattezza quando i plichi raccomandati siano stati consegnati.

4.2. – Anche il secondo mezzo è parimenti inammissibile.

Si tratta di un esempio paradigmatico del tentativo di rimettere in discussione l’accertamento di fatto attraverso la deduzione di violazione delle disposizioni sui principi della disponibilità e della valutazione delle prove, di riparto dell’onere probatorio e di funzionamento del ragionamento presuntivo.

Ma:

-) in tema di ricorso per cassazione, una questione di violazione o di falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. non può porsi per una erronea valutazione del materiale istruttorio compiuta dal giudice di merito, ma, rispettivamente, solo allorchè si alleghi che quest’ultimo abbia posto a base della decisione prove non dedotte dalle parti, ovvero disposte d’ufficio al di fuori dei limiti legali, o abbia disatteso, valutandole secondo il suo prudente apprezzamento, delle prove legali, ovvero abbia considerato come facenti piena prova, recependoli senza apprezzamento critico, elementi di prova soggetti invece a valutazione (Cass. 17 gennaio 2019, n. 1229; Cass. 27 dicembre 2016, n. 27000; Cass. 11 dicembre 2015, n. 25029; Cass. 19 giugno 2014, n. 13960);

-) la violazione del precetto di cui all’art. 2697 c.c. si configura soltanto nell’ipotesi che il giudice abbia attribuito l’onere della prova ad una parte diversa da quella che ne è gravata secondo le regole dettate da quella norma, non anche quando, a seguito di una incongrua valutazione delle acquisizioni istruttorie, il giudice abbia errato nel ritenere che la parte onerata abbia assolto tale onere, poichè in questo caso vi è soltanto un erroneo apprezzamento sull’esito della prova, sindacabile in sede di legittimità solo per il vizio di cui all’art. 360 c.p.c., n. 5 (Cass. 17 giugno 2013, n. 15107; Cass. 5 settembre 2006, n. 19064; Cass. 14 febbraio 2000, n. 2155; Cass. 2 dicembre 1993, n. 11949);

-) in tema di prova presuntiva, è incensurabile in sede di legittimità l’apprezzamento del giudice del merito circa la valutazione della ricorrenza dei requisiti di precisione, gravità e concordanza richiesti dalla legge per valorizzare elementi di fatto come fonti di presunzione, rimanendo il sindacato del giudice di legittimità circoscritto alla verifica della tenuta della relativa motivazione, nei limiti segnati dall’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 (Cass. 17 gennaio 2019, n. 1234).

Sicchè, nel caso in esame, resta a dire che la censura mira per l’appunto a capovolgere il giudizio di merito svolto dalla Corte d’appello, laddove ha in buona sostanza attribuito prevalenza all’accertamento tecnico grafologico, dimostrativo dell’autenticità delle sottoscrizioni oggetto di querela rispetto alle risultanze della prova testimoniale, che, secondo la ricorrente, avrebbero dimostrato che ella non poteva aver firmato poichè assente.

4.3. – E’ infondato il terzo motivo.

In buona sostanza la ricorrente lamenta che la Corte d’appello non abbia risposto ai rilievi critici svolti dal proprio consulente di parte nei riguardi della consulenza tecnica d’ufficio che aveva accertato la autenticità delle sottoscrizioni della M.: ma al contrario la Corte d’appello, a pag. 9 della sentenza impugnata, ha espressamente richiamato la consulenza tecnica di parte prodotta dalla allora appellante ed ha altrettanto espressamente preso posizione osservando doversi rilevare “la compiutezza dell’esame critico eseguito dalla dottoressa S., la quale ha fornito adeguata, e motivata spiegazione delle ragioni relative alle riscontrate diversità grafiche delle sottoscrizioni”, con quel che segue.

4.4. – E’ inammissibile poi il quarto motivo, con cui la ricorrente si duole che il giudice di merito non abbia disposto la compensazione delle spese di lite.

Difatti, in tema di spese processuali, la facoltà di disporne la compensazione tra le parti rientra nel potere discrezionale del giudice di merito, il quale non è tenuto a dare ragione con una espressa motivazione del mancato uso di tale sua facoltà, con la conseguenza che la pronuncia di condanna alle spese, anche se adottata senza prendere in esame l’eventualità di una compensazione, non può essere censurata in cassazione, neppure sotto il profilo della mancanza di motivazione (Cass. 26 aprile 2019, n. 11329).

5. – Le spese seguono la soccombenza. Sussistono i presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato se dovuto.

PQM

rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al rimborso, in favore dell’Inail, delle spese sostenute per questo giudizio di legittimità, liquidate in complessivi Euro 3.800,00, di cui Euro 100,00 per esborsi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15% ed agli accessori di legge, dando atto ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, che sussistono i presupposti per il versamento, a carico della parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, se dovuto, per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 5 novembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 2 febbraio 2021

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