Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza Interlocutoria n.23098 del 18/08/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCOTTI Umberto L.C.G. – Presidente –

Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – rel. Consigliere –

Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –

Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 18313-2019 proposto da:

B. SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA FILIPPO ERMINI, 68, presso lo studio dell’avvocato CLAUDIA SALUSTRI, rappresentata e difesa dall’avvocato PAOLO MOMARONI;

– ricorrenti –

R.G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA GIUSEPPE PISANELLI 2, presso lo studio dell’avvocato LEONARDO GNISCI, rappresentato e difeso dagli avvocati ANTONIO DE PAOLI, MAURO ROMANATO;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

avverso la sentenza n. 3424/2018 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA, depositata l’11/12/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 15/06/2021 dal Consigliere Relatore Dott. GIULIA IOFRIDA.

RILEVATO

che:

– la Corte d’appello di Venezia, con sentenza n. 3424/2018, depositata in data 11/12/2018, – in controversia promossa dall’Arch. R.G., quale autore del progetto “di una scala elicoidale con all’interno un ascensore”, ideato e scelto all’interno di un concorso per progettazioni indetto nel 2006 da una banca locale per la propria sede, nei confronti della B. srl, ditta incaricata dalla committente per la realizzazione dell’ascensore, cilindrico da collocare all’interno della scala elicoidale, per sentirla condannare al risarcimento dei danni da violazione del diritto morale d’autore, conseguenti alla pubblicazione “di alcune immagini della scala”, da parte della convenuta, nell’ambito di un concorso e sul proprio sito internet, senza il consenso del R. e senza indicazione del medesimo come autore del progetto, – ha parzialmente riformato la decisione di primo grado, che aveva condannato la convenuta al pagamento all’attore della somma di Euro 15.000,00, a titolo di risarcimento del danno;

– in particolare, i giudici d’appello, in parziale accoglimento del gravame proposto dalla società, hanno ridotto il quantum del danno non patrimoniale liquidato ad Euro 7.000,00, tenuto conto della portata limitata del pregiudizio sofferto dall’attore, in considerazione del numero esiguo di fotografie pubblicate, del limitato ambito temporale di esposizione e dell’offerta di rettifica, non accettata dall’autore;

– i giudici di merito hanno preliminarmente sostenuto che “la pubblicazione delle foto riguardanti l’intera struttura, costituita dalla scala elicoidale e dall’ascensore al suo interno, senza l’indicazione del nome del progettista”, considerato che il progetto del R. aveva riguardato necessariamente “l’intera struttura e quindi anche l’ascensore all’interno della scala elicoidale che doveva armonizzarsi, per forma e materiali, all’intero corpo moderno creato accanto al palazzo d’epoca”, riflettendosi “la forma rotonda delle pareti esterne…non solo nella forma della scala, ma anche in quella dell’ascensore, che doveva essere eseguito con gli stessi materiali (vetro e acciaio) dell’intera struttura per completare l’effetto di trasparenza e leggerezza”, aveva determinato un’implicita attribuzione alla B., ditta meramente incaricata della realizzazione tecnica dell’ascensore “realizzato e progettato dal R.”, delle “scelte architettoniche relative all’ascensore”;

– avverso la suddetta pronuncia, non notificata, la B. srl propone ricorso per cassazione, notificato il 5-7/6/2019, affidato ad un motivo, nei confronti di R.G. (che resiste con controricorso e ricorso in due motivi, notificato il 12/7/2019); la ricorrente ha depositato memoria;

– la ricorrente principale lamenta, con unico motivo, la nullità della sentenza per violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato di cui all’art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 99 c.p.c., agli artt. 2907 e 2909 c.c., per avere la Corte di merito pronunciato d’ufficio, con vizio di extrapetizione, su domanda mai proposta dall’attore ed oltretutto, in violazione del giudicato interno sostanziale, atteso che il Tribunale aveva escluso che il R. fosse anche ideatore e progettista delle caratteristiche formali ed estetiche dell’ascensore alloggiato all’interno del vano scale, affermando che l’opera autorale riguardava “unicamente il corpo di fabbrica aggiunto e già descritto”, non emergendo il contrario da alcun elemento progettuale, e che tale capo (in punto di “non titolarità” del diritto d’autore in capo al R. anche sull’ascensore) non era stata espressamente impugnato dall’autore appellato; la ricorrente deduce che tale estensione dell’ambito della tutela autorale potrebbe comportare nel futuro ulteriori pretese economiche avanzate dal R.;

– il ricorrente incidentale lamenta, con il primo motivo, l’ingiusta riduzione del quantum liquidato, in violazione dell’art. 158 l.a., dell’art. 125 c.p.i., dei criteri definiti dalla Dir. Enforcement, considerato che la società non solo si era presentata al pubblico come autrice dell’opera architettonica ideata dal R. ma aveva anche accettato l’attribuzione di un premio, riprendendo poi la notizia sul proprio sito e su riviste specializzate del settore, sempre senza indicare in alcun modo l’autore; con il secondo motivo, si denuncia poi l’ingiusta liquidazione delle spese di lite (Euro 3.000,00), malgrado il valore alto o almeno medio della controversia, ai sensi del D.M. n. 55 del 2014, modificato dal D.M. n. 37 del 2018.

RITENUTO

che:

– esaminati gli atti, non ricorrono i presupposti per la decisione camerale ex art. 380-bis c.p.c., in difetto di precedenti specifici di questo giudice di legittimità, e la causa deve essere quindi rimessa alla pubblica udienza, ai sensi dell’art. 375 c.p.c., comma 2, come novellato dalla L. 25 ottobre 2016, n. 197, art. 1-bis.

P.Q.M.

La Corte rimette la causa alla pubblica udienza della Prima Sezione civile.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 15 giugno 2021.

Depositato in Cancelleria il 18 agosto 2021

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