Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza Interlocutoria n.23099 del 18/08/2021

Pubblicato il

Condividi su FacebookCondividi su LinkedinCondividi su Twitter

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCOTTI Umberto L.C.G. – Presidente –

Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – rel. Consigliere –

Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –

Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 36660-2019 proposto da:

W.T.C. – WORLD TRADE CENTER ITALY SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA VITTORIA COLONNA, 39, presso lo studio legale BONELLIEREDE, rappresentata e difesa dall’avvocato RENATO BOCCA;

– ricorrente –

WORLD TRADE CENTER ASSOCIATION INC., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA BARBERINI N. 67, presso lo studio dell’avvocato ALBERTO IMPRODA, che la rappresenta e difende;

– controricorrente e ricorrente inicidentale –

contro

W.T.C. – WORLD TRADE CENTER ITALY SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA VITTORIA COLONNA, 39, presso lo studio legale BONELLIEREDE, rappresentata e difesa dall’avvocato RENATO BOCCA;

– controricorrente al ricorrente incidentale –

e contro

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO D.G.L.C. – UFFICIO ITALIANO BREVETTI E MARCHI (UIBM);

– intimata –

avverso la sentenza n. 34/2019 della COMMISSIONE DEI RICORSI CONTRO I PROVVEDIMENTI DELL’UFFICIO ITALIANO BREVETTI E MARCHI, depositata il 02/10/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 15/06/2021 dal Consigliere Relatore Dott. GIULIA IOFRIDA.

RILEVATO

che:

– la Commissione dei ricorsi contro i provvedimenti dell’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi, con sentenza n. 34/2019, depositata in data 2/10/2019, ha respinto le impugnazioni proposte dalla italiana WTC World Trade Center Italy srl (di seguito, WTC Italy, associata della WTC-USA, associazione no profit di rilievo interazionale) avverso due decisioni dell’UIBM, che avevano parzialmente accolto le separate opposizioni proposte dalla World Trade Center Association Inc. (di seguito, WTC-USA) avverso le domande della WTC Italy del ***** di registrazione dei marchi figurativi “*****” e “*****”, accompagnati dalla raffigurazione di tre planisferi relativamente alle classi nn. *****, *****, *****, *****, *****, *****, per essere i segni registrati anteriormente dall’opponente (marchi nazionali, registrati nel 1993, 1998, 2009, 2014 e 2015) confondibili, ex art. 12 c.p.i., comma 1, lett. d), con quelli oggetto di domande di registrazione della società italiana per le stesse classi merceologiche;

– in particolare, la Commissione ha sostenuto che era corretta la valutazione, espressa dall’Ufficio, in ordine al concreto rischio di confusione tra il marchio nazionale n. “*****”, registrato dalla opponente, e quelli domandati dalla società italiana, avuto riguardo alla componente denominativa costituente il nucleo essenziale del segno, del tutto identico a quello dell’opponente, non essendo sufficiente ad eliminare il rischio di confusione la sola aggiunta del nome della città di *****, in italiano ed in inglese, oltre all’identità o affinità delle classi merceologiche, e non potendo, in quella sede di concessione, in via amministrativa, del marchio e di esame dell’opposizione avverso la decisione dell’UIBM, rilevare l’asserita carenza di novità dei segni dell’opponente, perché anticipati da marchi (“*****” ed il marchio “*****”, accompagnati dalla raffigurazione dei tre planisferi), depositati in Italia dalla WTC Italy, sin dal 1979, potendo ciò eventualmente venire in considerazione nel giudizio, avviato dinanzi al giudice ordinario, per contestare la validità dei marchi a suo tempo registrati dall’opponente società statunitense; la Commissione ha poi rilevato che, non avendo l’opponente originaria proposto ricorso incidentale, non poteva essere esaminato l’altro motivo di opposizione, fondato sulla presunta mancanza di consenso della titolare dei diritti sulla parte denominativa “*****” alla registrazione dei segni, ex art. 8 c.p.i., comma 3;

– avverso la suddetta pronuncia, comunicata il 7/10/2019, la WTC ***** Italy srl propone ricorso per cassazione, notificato il 6/12/2019, affidato ad un motivo, nei confronti di ***** Association Inc. (che resiste con controricorso e ricorso incidentale condizionato in un motivo, notificato il 14/1/2020) e del Ministero dello Sviluppo Economico (che non svolge difese); la ricorrente principale ha replicato con controricorso all’avverso ricorso incidentale condizionato.

– la ricorrente principale lamenta, con unico motivo, la violazione o falsa applicazione, ex art. 360 c.p.c., n. 3, dell’art. 176 c.p.i., comma 5, dell’art. 12c.p.i., comma 1, lett. d), per avere la Commissione ritenuto irrilevanti, ai fini della propria decisione, le anteriorità di WTC Italy, così ingiustamente limitando le verifiche in materia di novità da parte dell’UIBM, in fase di registrazione del segno distintivo, pure in relazione ad elementi agevolmente accertabili su base esclusivamente documentale e senza complessi accertamenti;

– la controricorrente propone ricorso incidentale condizionato, in via subordinata all’accoglimento del ricorso principale, per violazione e falsa applicazione, ex art. 360 c.p.c., n. 3, dell’art. 112 c.p.c., laddove la Commissione ha omesso di rilevare che essa WTC Usa aveva proposto, come poteva evincersi tanto dal corpo delle memorie depositate il 3/6/2019, quanto dalle conclusioni, ricorso incidentale, con riferimento al secondo motivo di opposizione alla registrazione, di cui all’art. 8 c.p.i., comma 3, in relazione alla quale essa era rimasta soccombente nella decisione dell’UIBM;

– è stata disposta la trattazione con il rito camerale di cui all’art. 380-bis c.p.c., ritenuti ricorrenti i relativi presupposti, con notifica alle parti di proposta di manifesta infondatezza del ricorso principale, assorbito l’incidentale condizionato.

RITENUTO

che:

– le parti hanno depositato istanza congiunta del 9/6/2021 di rinvio, avendo avviato concrete trattative volte a dirimere la controversia tra le stesse (pende, peraltro, altro giudizio in cassazione, iscritto al N. R.G. 12395/2020, avente ad oggetto altra sentenza, n. 48 del 2019, emessa dalla Commissione dei ricorsi contro i provvedimenti dell’UIBM, in relazione ad opposizione della WTC USA avverso la registrazione di altri due marchi da parte dell’associata italiana), con cessione dei marchi di titolarità della WTC Italia alla società di diritto statunitense;

– l’istanza va accolta, essendovi una prospettata possibilità di accordo tra le parti.

PQM

La Corte rinvia la causa a N.R..

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 15 giugno 2021.

Depositato in Cancelleria il 18 agosto 2021

©2024 misterlex.it - [email protected] - Privacy - P.I. 02029690472