LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 1
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SCOTTI Umberto Luigi Cesare Giuseppe – Presidente –
Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –
Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –
Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –
Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso 28789-2020 proposto da:
M.U., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEL CASALE STROZZI, 31, presso lo studio dell’avvocato LAURA BARBERIO, rappresentato e difeso dall’avvocato MAURIZIO VEGLIO;
– ricorrente –
contro
QUESTORE DELLA PROVINCIA DI TORINO, MINISTERO DELL’INTERNO, *****;
– intimati –
avverso l’ordinanza n. cronol. 5023/2020 del TRIBUNALE di TORINO, depositata il 15/09/2020;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 15/06/2021 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONIO PIETRO LAMORGESE.
RILEVATO
che il sig. M.U., cittadino tunisino, già attinto da provvedimento di espulsione e contestuale ordine di trattenimento presso il CPR di Torino Brunelleschi in data 3 luglio 2020, propone ricorso avverso l’ordinanza del Tribunale di Torino del 15 settembre 2020 che, su richiesta del Questore di Torino del 14 settembre 2020, ha disposto la proroga del suo trattenimento per ulteriori sessanta giorni dalla data dell’ultima scadenza;
che il tribunale riferisce quanto segue: all’esito dell’udienza del 4 luglio 2020, il Giudice di Pace convalidava il trattenimento per un periodo (indicato in ricorso) di sedici giorni, poi prorogato sino a trenta giorni; il cittadino straniero presentava la domanda di protezione internazionale il 18 luglio 2020, data in cui il Questore emetteva un nuovo provvedimento di trattenimento, convalidato dal tribunale il 21 luglio 2020 per sessanta giorni; la Commissione territoriale, previa audizione del richiedente, rigettava la domanda di protezione in data 19 agosto 2020, con provvedimento notificato il 3 settembre 2020; tanto premesso, ad avviso del Tribunale, erano infondati i rilievi riguardanti la tardività della registrazione della domanda di protezione internazionale, dell’invio della domanda da parte della Questura alla Commissione e della notificazione del decreto di rigetto della domanda di protezione; infatti, la decisione della Commissione era intervenuta dopo trentadue giorni dalla presentazione della domanda, dunque tempestivamente ai sensi del D.Lgs. n. 25 del 2008, ex art. 28 bis, che prevede la possibilità di superare i termini ivi indicati quando sia necessario ad assicurare un esame adeguato e completo della domanda, fatti salvi i termini massimi di cui all’art. 27, commi 3 e 3 bis, ridotti a un terzo;
che avverso questo provvedimento M.U. propone ricorso per cassazione, affidato a tre motivi, con i quali fa valere, in sintesi, il ritardo nella registrazione e trasmissione della domanda di protezione (presentata il 17 luglio 2020 e formalizzata solo il 28 luglio 2020) alla Commissione competente, oltre i termini di cui al D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 26, comma 2 bis, e art. 28 bis, comma 1, e, per l’effetto, l’indebito prolungamento del trattenimento previsto (D.Lgs. n. 142 del 2015, ex art. 6, comma 7) per la proposizione di un ricorso giurisdizionale che egli non aveva proposto avverso il diniego della domanda di protezione da parte della Commissione territoriale.
CONSIDERATO
che il ricorso è privo di evidenza decisoria e non definibile nella sede camerale di cui all’art. 380 bis c.p.c..
P.Q.M.
La Corte rinvia la causa a nuovo ruolo, ai fini della trattazione in udienza pubblica.
Così deciso in Roma, il 16 giugno 2021.
Depositato in Cancelleria il 18 agosto 2021