Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.2315 del 02/02/2021

Pubblicato il

Condividi su FacebookCondividi su LinkedinCondividi su Twitter

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente –

Dott. GRASSO Giuseppe – Consigliere –

Dott. CRISCUOLO Mauro – Consigliere –

Dott. MARCHEIS BESSO Chiara – Consigliere –

Dott. OLIVA Stefano – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 6471-2019 proposto da:

COSTRUZIONI IL PLATANO S.R.L. CON SOCIO UNICO, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA GIUSEPPE AVEZZANA n. 51, presso lo studio dell’avvocato ZUCCONI ANTONELLO, rappresentato e difeso dall’avvocato ROMAGNOLI VIERI;

– ricorrente –

contro

F.P., elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE TIZIANO n. 108 PAL. C, presso lo studio dell’avvocato ALLOCCA SONIA, che lo rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 2859/2018 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE, depositata il 10/12/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 02/12/2020 dal Consigliere Dott. OLIVA STEFANO.

FATTI DI CAUSA

Con atto di citazione ritualmente notificato la società Costruzioni Il Platano S.r.l. evocava in giudizio F.P. innanzi il Tribunale di Livorno, sezione distaccata di Portoferraio, lamentando l’inadempimento del convenuto al contratto preliminare di compravendita immobiliare sottoscritto tra le parti in data 11.1.2008, invocando la pronuncia di sentenza tenente luogo del contratto non concluso, ai sensi dell’art. 2932 c.c., e la condanna del convenuto al risarcimento del danno, alla realizzazione di una strada alternativa rispetto alle servitù che si era obbligato a costituire e che erano poi risultate di impossibile costituzione, a costituire la relativa servitù di passaggio, a sostenere gli oneri di deruralizzazione del terreno compromesso in vendita (cd. “oneri verdi”), nonchè a realizzare la recinzione prevista nel contratto preliminare di cui è causa.

Si costituiva in giudizio il convenuto resistendo alla domanda e spiegando a sua volta domanda riconvenzionale per il recesso dal contratto preliminare, ex art. 1385 c.c., comma 2, con conseguente diritto a ritenere la caparra confirmatoria versata a sue mani da Il Platano S.r.l. alla firma del contratto medesimo.

Con sentenza n. 113/2013 il Tribunale rigettava le domande principali ed accoglieva la riconvenzionale, condannando l’attrice alle spese del grado.

Interponeva appello Il Platano S.r.l., senza riproporre la domanda risarcitoria. Si costituiva il Fontanini resistendo al gravame e concludendo per la conferma della sentenza di prime cure.

Con la sentenza oggi impugnata, n. 2859/2018, la Corte di Appello di Firenze rigettava l’impugnazione condannando l’appellante alle spese del secondo grado di giudizio.

Ricorre per la cassazione di detta decisione Costruzioni Il Platano S.r.l. affidandosi ad un unico motivo.

Resiste con controricorso F.P..

La società ricorrente ha depositato memoria in prossimità dell’adunanza camerale.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con l’unico motivo la ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 2932 e 1385 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, perchè la Corte di Appello di Firenze avrebbe erroneamente ritenuto prevalente l’inadempimento della società promissaria acquirente, la quale avrebbe posticipato diverse volte la firma del rogito definitivo di compravendita, pretendendo dal promittente venditore la preventiva costituzione di un accesso alternativo al fondo compromesso in vendita e la prestazione di una cauzione, impegni, entrambi, non previsti dal contratto preliminare sottoscritto tra le parti.

La censura è inammissibile. La Corte di Appello, all’esito di una articolata ricostruzione dei fatti e delle condotte delle parti, ha escluso l’inadempimento grave del promittente venditore, ritenendo non giustificato il rifiuto di stipulare il definitivo opposto dal promissario acquirente. Trattasi di valutazione di merito non utilmente censurabile in Cassazione, se sostenuta da motivazione congrua ed immune da vizi logico-giuridici (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 6401 del 30/03/2015, Rv. 634986 e Cass. Sez. 3, Sentenza n. 14974 del 28/06/2006, Rv.593040), che appare, peraltro, perfettamente in linea con i precedenti consolidati di questa Corte, secondo i quali tanto in presenza di contrapposte domande di risoluzione per inadempimento, quanto nel caso in cui una delle parti agisca per far valere il proprio diritto di recedere dal contratto, il giudice di merito è chiamato a compiere un’indagine comparativa sul comportamento tenuto dai contraenti, al fine di apprezzare quale di essi abbia fatto venir meno, con il proprio comportamento, l’interesse dell’altra parte al mantenimento del vincolo negoziale (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 398 del 23/01/1989, Rv. 461525; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 4451 del 21/08/1985, Rv. 441912; Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 12549 del 10/05/2019 Rv. 653912; Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 21209 del 08/08/2019, Rv. 655200). Nel caso di specie la Corte toscana ha evidenziato che il Fontanini, pur non riconoscendo di aver assunto alcun impegno in relazione alla costituzione di un nuovo accesso al fondo compromesso in vendita, per effetto del rifiuto della confinante B.B. a riconoscere l’esistenza di una servitù di passaggio sul proprio terreno, si era dichiarato disponibile a contribuire alla spesa occorrente per realizzare il nuovo accesso, nei limiti dell’importo di Euro 20.000 (cfr. pag. 8 della sentenza); ha inoltre dato atto che lo stesso Fontanini si era dichiarato disposto ad inserire, nel definitivo, una clausola che manlevasse la società acquirente da eventuali future pretese del Comune di Campo dell’Elba in relazione ai cd. “oneri verdi” gravanti sul terreno (cfr. pag. 10 della sentenza); ed ha, per contro, ritenuto che la società promissaria acquirente avesse deliberatamente disertato l’ultimo appuntamento del 20.7.2009, fissato per la stipula del definitivo, nell’intento di proporre la domanda giudiziaria ex art. 2932 c.c. per cercare di ottenere condizioni di maggior favore sulla compravendita (in particolare, l’abbattimento del corrispettivo stabilito nel preliminare: cfr. ancora pag. 10 della sentenza impugnata). Tale complessivo apprezzamento delle condotte manifestate dalle parti rientra certamente nel libero apprezzamento devoluto al giudice di merito e, come già detto, è stato condotto nel rispetto dei principi fissati da questa Corte. Dal che deriva l’inammissibilità della doglianza e, con essa, dell’intero ricorso.

Le spese del presente giudizio di legittimità, liquidate coma da dispositivo, seguono la soccombenza.

Stante il tenore della pronuncia, va dato atto – ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater – della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo a titolo contributo unificato, pari a quello previsto per la proposizione dell’impugnazione principale, se dovuto.

PQM

la Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento, in favore dei controricorrenti, delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in Euro 6.700, di cui Euro 200 per esborsi, oltre rimborso delle spese generali in misura del 15%, iva, cassa avvocati ed accessori come per legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della società ricorrente principale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sesta sezione civile, il 2 dicembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 2 febbraio 2021

©2024 misterlex.it - [email protected] - Privacy - P.I. 02029690472