Corte di Cassazione, sez. V Civile, Ordinanza n.23167 del 20/08/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –

Dott. DE MASI Oronzo – Consigliere –

Dott. BALSAMO Milena – Consigliere –

Dott. REGGIANI Eleonora – rel. Consigliere –

Dott. BOTTA Raffaele – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 20104/2017 promosso da:

Riscossione Sicilia s.p.a. (già SERIT SICILIA s.p.a.), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via Crescenzio 2, presso lo studio dell’avv. Ezio Bonanni, rappresentata e difesa dall’avv. Lucio Greco in virtù di procura speciale in calce al ricorso introduttivo;

– ricorrente in via principale –

contro

Seminario Vescovile di *****, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma, viale Angelico 78, presso lo studio dell’avv. Antonio Ielo, rappresentato e difeso dall’avv. Francesco Panepinto, in virtù di procura speciale in calce al controricorso recante ricorso incidentale condizionato;

– controricorrente e ricorrente in via incidentale condizionata –

avverso la sentenza n. 781/7/2017 della CTR della Sicilia (Sez.

staccata di Caltanissetta), depositata il 06/03/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 21/04/2021 dal Consigliere ELEONORA REGGIANI;

letti gli atti del procedimento in epigrafe.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza n. 781/7/2017, depositata il 06/03/2017, la CTR della Sicilia (Sez. staccata di Caltanissetta) ha accolto l’appello proposto dal Seminario Vescovile di ***** (di seguito, Seminario) e, in riforma dell’impugnata sentenza, ha annullato gli atti di intimazione, notificati il *****, riguardanti alcune cartelle emesse per il pagamento di TARSU riferita agli anni 2002, 2004, 2005-2009, in ragione della ritenuta operatività dell’esenzione, prevista in favore degli Istituti di culto, dal Reg. del Comune di Caltanissetta, art. 9, cat. 25.

Avverso la sentenza di appello, la Riscossione Sicilia s.p.a. (di seguito, Agente della riscossione) ha proposto ricorso per cassazione, formulando un unico motivo di impugnazione.

L’intimato ha resistito con controricorso, proponendo inoltre ricorso incidentale condizionato, recante un solo motivo, e depositando memoria illustrativa delle proprie difese.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo e unico motivo di ricorso principale è dedotta l’omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia, nonché la violazione e la falsa applicazione dell’art. 115 c.p.c., del D.Lgs. n. 507 del 1994, art. 62, commi 1 e 2, e art. 65, comma 1, della L. n. 222 del 1985, art. 16, del Reg. Tarsu del comune di Caltanissetta, art. 9 (approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 28 del 30/05/2008) e dell’art. 2967 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3), per avere la CTR erroneamente ritenuto applicabile al Seminario vescovile l’esenzione prevista in favore degli Istituti di culto dal Reg. TARSU del Comune di Caltanissetta, art. 9, richiamando il disposto della L. n. 222 del 1985, art. 16, che equipara la formazione del clero all’attività di culto, mentre invece doveva ritenere esente dall’imposta solo gli spazi effettivamente destinati al culto (la cappella), e non le altre parti dell’edificio produttive di rifiuti.

2. Il Seminario ha preliminarmente eccepito l’inammissibilità della censura avanzata dalla ricorrente, per violazione dell’art. 115 c.p.c., e del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 57, in ragione della ritenuta contestazione dell’operatività dell’esenzione per la prima volta in sede di legittimità.

Con il ricorso incidentale condizionato, ha poi dedotto la violazione degli artt. 139 e 140 c.p.c., del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60, e del D.L. n. 223 del 2006, art. 37, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3), per non avere la CTR dichiarato la nullità delle notifiche delle cartelle di pagamento e la conseguente estinzione per prescrizione della pretesa fiscale ex art. 2948 c.c., in ragione del mancato invio della lettera raccomandata, recante la notizia dell’avvenuta notificazione, come previsto dalla disciplina speciale, concernente la notifica degli atti fiscali, per il caso in cui detta notificazione non sia eseguita personalmente al contribuente.

3. L’eccezione di inammissibilità, come sopra formulata, è infondata.

Com’e’ noto, il principio di non contestazione di cui all’art. 115 c.p.c., ha per oggetto fatti storici, sottesi a domande ed eccezioni, e non può mai riguardare le conclusioni ricostruttive desumibili dalla loro valutazione giuridica (cfr. Cass., Sez. 3, n. 6172 del 05/03/2020).

Non possono, inoltre, ritenersi nuove le censure contenute nel ricorso per cassazione, tenuto conto che le difese svolte dall’Agente di riscossione nei giudizi di merito (in particolare, la ritenuta infondatezza della dedotta prescrizione del credito tributario), riportate nella sentenza impugnata – ed anche nel controricorso della stessa parte che ha sollevato l’eccezione d’inammissibilità – presuppongono la debenza del tributo e, con essa, la non operatività dell’esenzione, ribadita nel giudizio di legittimità.

4. Il motivo di ricorso principale è comunque inammissibile, perché censura una sola delle due rationes decidendi poste a fondamento della decisione impugnata.

4.1. Nella sentenza della CTR si legge infatti quanto segue:

“Il Regolamento Comunale TARSU di Caltanissetta, che è stato approvato con Delib. del c.c. 30 maggio 2008, n. 28, all’art. 9, cat. 25, prevede l’esenzione dalla tassa per gli Istituti di Culto.

Ciò posto, a norma della L. 20 maggio 1985, n. 222, che ha abrogato, solo se incompatibile (art. 74), le norme della L. 27 maggio 1929, n. 810, all’art. 16, dispone che “gli effetti civili si considerano comunque: a) attività di religione e culto quelle dirette all’esercizio del culto ed alla cura delle anime, alla formazione del clero e dei religiosi, a scopi missionari alla catechesi, all’educazione cristiana; b)…”; di contro viene statuito al suo art. 2 che: “sono considerati aventi fine di religione o culto gli enti che fanno parte della costituzione gerarchica della Chiesa, gli istituti religiosi e i seminari…”.

E’ indubbio peraltro che i seminari debbano qualificarsi quale comunità di formazione che prepara al sacerdozio.

Da quanto sopra è ovvia conseguenza che il Seminario Vescovile di ***** è luogo in cui si svolge l’attività indicata nella L. 20 maggio 1985, n. 222, precitato art. 16, e che è espressamente definito dall’art. 2, quale ente avente fine di religione o culto.

Pertanto, esso deve essere dichiarato esente da TARSU, secondo l’approvato Reg. Comunale della città di Caltanissetta, che espressamente, all’art. 9, cat. 25, lo esenta”.

4.2. La statuizione si avvale dunque di due argomenti, entrambi sufficienti da soli a giustificare la decisione assunta.

Da una parte viene, infatti, evidenziato che nel Seminario si svolge attività di religione e culto (L. n. 222 del 1985, art. 16) e, dall’altra, si afferma che il Seminario è considerato ex lege un ente che ha fine di culto (citata L., art. 2).

Ciascuno degli argomenti, per la CTR, induce a ritenere operante l’esenzione prevista nel regolamento comunale per gli Istituti di culto.

La censura in questa sede formulata dalla ricorrente attiene esclusivamente a quello relativo allo svolgimento di attività di culto, riferito alla L. n. 222 del 1985, art. 16, mentre nulla dice con riferimento all’ulteriore ragione della decisione, che attiene alla qualificazione ex lege dei seminari quali enti aventi fine di religione o culto.

4.3. Questa Corte è consolidata nel ritenere che, quando la sentenza impugnata è fondata su diverse rationes decidendi, ciascuna idonea a giustificarne autonomamente la statuizione, la circostanza che tale impugnazione non sia rivolta contro una di esse determina l’inammissibilità del gravame per l’esistenza del giudicato sulla ratio decidendi non censurata (v. da ultimo, Cass. Sez. 3, n. 13880 del 06/07/2020).

5. La statuizione che precede impedisce l’esame del ricorso incidentale, il cui esame è stato condizionato all’accoglimento di quello principale.

6. Il ricorso principale deve essere pertanto dichiarato inammissibile.

7. La statuizione sulle spese, liquidate in dispositivo, segue la soccombenza.

8. In applicazione del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, si deve dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l’impugnazione proposta, se dovuto.

PQM

La Corte:

dichiara inammissibile il ricorso principale;

condanna la ricorrente alla rifusione delle spese di lite sostenute dal controricorrente, che liquida in Euro 2.900,00 per compenso, oltre Euro 200,00 per esborsi, rimborso spese forfettario e accessori di legge;

dà atto, in applicazione del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l’impugnazione proposta, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della V Sezione civile della Corte suprema di cassazione, mediante collegamento “da remoto”, il 21 aprile 2021.

Depositato in Cancelleria il 20 agosto 2021

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