Corte di Cassazione, sez. V Civile, Ordinanza n.23178 del 20/08/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PERRINO Angelina M. – Presidente –

Dott. SUCCIO Roberto – Consigliere –

Dott. PUTATURO DONATI VISCIDO DI NOCERA Maria Giuli – Consigliere –

Dott. CASTORINA Rosaria Mar – Consigliere –

Dott. NOVIK Adet T – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 28128/2014 R.G. proposto da:

Agenzia delle Entrate, in persona del direttore pro tempore, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

S.A.;

– intimato –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Puglia n. 267/24/13, depositata il 15 ottobre 2013, non notificata.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 26/05/2021 dal Consigliere Adet Toni Novik.

RILEVATO

che:

– l’agenzia delle entrate propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Puglia n. 267/24/13, depositata il 15 ottobre 2013, che ha respinto l’appello dell’amministrazione contro la sentenza della CTP di Brindisi che a sua volta aveva accolto il ricorso presentato da S.A.; la controversia riguarda l’impugnazione di una cartella di pagamento, concernente il pagamento della maggiore imposta Iva 1998 per lire 165.284 000, emessa a seguito di avviso di accertamento nei confronti della società Aneris Company s.a.s., di cui all’epoca S. era socio accomandatario; la società era stata oggetto di plurime cessioni e di modifica della ragione sociale;

– la Commissione regionale, con richiamo alla sentenza delle Sezioni unite n. 14.815 del 4 giugno 2008, ha ritenuto che l’avviso di accertamento dovesse essere notificato non solo alla società di persone ma a tutti i soci o ex soci, quali litisconsorti necessari, ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 14, comma 1, e che la mancata notifica al S. aveva determinato la nullità dell’intera procedura di riscossione;

– il ricorso è affidato a due motivi;

– il contribuente non si è costituito ed è rimasto intimato.

CONSIDERATO

che:

– con il primo motivo di ricorso l’agenzia denuncia la “Violazione e/o falsa applicazione del combinato disposto degli artt. 2304,2313,2315 e 2318 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3”: ad avviso della ricorrente, la CTR non aveva considerato che nei confronti del contribuente, solidalmente responsabile per il pagamento del tributo, ben poteva l’agenzia munirsi di un titolo esecutivo “da far valere, nel corso della fase esecutiva, nei confronti dello stesso socio nel caso in cui il patrimonio della Società non risultasse sufficiente a soddisfare il credito”; pertanto, non era preclusa all’amministrazione finanziaria l’iscrizione a ruolo nei confronti del socio senza la preventiva notifica dell’avviso di accertamento, e notificare la cartella al fine di precostituirsi il titolo in funzione dell’esecuzione forzata;

– con il secondo motivo, si deduce la “Falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 14, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3", non essendo applicabile la disciplina del litisconsorzio necessario in materia di Iva, trattandosi di imposta facente carico solo alla società;

– i motivi proposti, per connessione logica, vanno trattati congiuntamente;

– il ricorso è fondato e va accolto. Emerge dalla sentenza impugnata, e non è contestato in atti, che l’avviso di accertamento da cui promana la cartella di pagamento impugnata non è stato notificato al contribuente” ma esclusivamente alla A.N.S. Company A.F. & c., subentrata alla Aneris Company s.a.s.;

– secondo una consolidata giurisprudenza, nelle società di persone il socio è responsabile di tutte le obbligazioni sociali, ivi comprese quelle che hanno fonte dalla legge e, quindi, anche di quelle tributarie, in quanto il debito della società è un debito dei soci (Cass. n. 21763 del 2015; Cass. n. 20704 del 2014; Cass. n. 11228 del 2007). La responsabilità di costoro per i debiti sociali, solidali tra essi, ancorché sussidiaria per l’operatività ex parte o ex lege del beneficio della preventiva escussione, e’, perciò, diretta. Questa Corte ha affermato che con riguardo ai debiti fiscali: “L’Amministrazione finanziaria non ha l’obbligo di notificare al socio l’avviso di accertamento o di rettifica dell’IVA, in quanto l’accertamento effettuato nei confronti della società ha effetto anche nei confronti del socio – così come il giudicato ottenuto nei confronti della società di persone costituisce titolo esecutivo nei confronti dei singoli soci -, e può quindi limitarsi a notificargli, nella vigenza del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 46, l’avviso di mora ovvero la cartella di pagamento, potendo il contribuente contestare, con l’impugnazione di questo atto, anche l’esistenza e l’ammontare del debito di imposta, senza che possa ravvisarsi violazione del suo diritto di difesa” (Cass. n. 28361 del 2013; Cass. n. 29625 del 2008; Cass. n. 19188 del 2006); “In materia di IVA, poiché l’accertamento effettuato nei confronti di una società di persone ha effetto anche riguardo al socio illimitatamente responsabile, l’Amministrazione finanziaria non ha l’obbligo di notificare a quest’ultimo l’avviso di accertamento o di rettifica dell’imposta dovuta, potendo limitarsi, nella vigenza del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 46, a notificargli l’avviso di mora o la cartella di pagamento, rimanendo salva la possibilità, per lo stesso socio, di contestare, mediante l’impugnazione di tali atti, anche l’esistenza e l’ammontare del debito d’imposta, senza che si abbia violazione alcuna del suo diritto di difesa”. (Sez. 5 -, Sentenza n. 11615 del 11/05/2017, Rv. 644120 – 01);

– più di recente, le Sezioni Unite hanno delineato i principi che regolano il tema del beneficio di preventiva escussione “In tema di riscossione ed esecuzione a mezzo ruolo di tributi il cui presupposto impositivo sia stato realizzato dalla società e la cui debenza risulti da un avviso di accertamento notificato alla società e da questa non impugnato, il socio può impugnare la cartella notificatagli eccependo (tra l’altro) la violazione del beneficio di preventiva escussione del patrimonio sociale. In tal caso, se si tratta di società semplice (o irregolare) incombe sul socio l’onere di provare che il creditore possa soddisfarsi in tutto o in parte sul patrimonio sociale; se si tratta, invece, di società in nome collettivo, in accomandita semplice o per azioni, è l’amministrazione creditrice a dover provare l’insufficienza totale o parziale del patrimonio sociale (a meno che non risulti “aliunde” dimostrata in modo certo l’insufficienza del patrimonio sociale per la realizzazione anche parziale del credito, come, ad esempio, in caso in cui la società sia cancellata). Ne consegue che, se l’amministrazione prova la totale incapienza patrimoniale, il ricorso andras respinto; se, invece, il coobbligato beneficiato prova la sufficienza del patrimonio, il ricorso andras accolto. Se la prova della capienza è parziale, il ricorso sarà accolto negli stessi limiti. Se nessuna prova si riesce a dare, l’applicazione della regola suppletiva posta dall’art. 2697 c.c., comporterà che il ricorso sarà accolto o respinto, a seconda che l’onere della prova gravi sul creditore, oppure sul coobbligato sussidiario”. (Sez. U -, Sentenza n. 28709 del 16/12/2020, Rv. 659872 01);

– il giudice di appello non si è uniformato ai suddetti principi, facendo derivare l’annullamento della cartella di pagamento dalla mancata notifica al socio dell’avviso di accertamento, benché non fosse controverso che l’atto era stato ritualmente notificato presso la sede della società A.N.S. Company A.F. & c., subentrata alla Aneris Company s.a.s.;

– ne consegue che il ricorso proposto dall’Agenzia delle Entrate va accolto e la sentenza impugnata cassata.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla CTR della Puglia in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 26 maggio 2021.

Depositato in Cancelleria il 20 agosto 2021

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