LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 2
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente –
Dott. GRASSO Giuseppe – Consigliere –
Dott. CRISCUOLO Mauro – Consigliere –
Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – Consigliere –
Dott. OLIVA Stefano – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 7014-2019 proposto da:
P.P., rappresentato e difeso dall’avv. GIOVANNI LOVELLI e domiciliato presso la cancelleria della Corte di Cassazione;
– ricorrente –
contro
O.M., elettivamente domiciliato in ROMA, CORSO VITTORIO EMANUELE II n. 154, presso lo studio dell’avvocato FRANCESCA ROSSETTI, rappresentato e difeso dall’avvocato LEONARDO PERARI;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 1431/2018 del TRIBUNALE di PERUGIA, depositata il 29/10/2018;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 02/12/2020 dal Consigliere Dott. STEFANO OLIVA.
FATTI DI CAUSA
Con atto di citazione del 6.11.2013 O.M. proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. *****, emesso dal Giudice di Pace di Perugia in favore di Idrotecnica di P.P., con il quale era stato ingiunto all’opponente il pagamento della somma di Euro 3.300 a titolo di saldo sui lavori di realizzazione di un impianto idrico-sanitario e di riscaldamento. L’opponente lamentava in particolare che detti interventi erano stati eseguiti non a regola d’arte, che si erano manifestati vizi, rappresentati da infiltrazioni dovute alla cattiva saldatura di una tubazione e che era stato necessario l’intervento di altro soggetto per completare l’intervento e risolvere i difetti riscontrati.
Si costituiva nel giudizio di opposizione il P., resistendo alla domanda ed invocando la conferma del decreto opposto.
Con sentenza n. 1076/2016 il Giudice di Pace accoglieva l’opposizione revocando il decreto ingiuntivo opposto.
Interponeva appello avverso detta decisione il P. e si costituiva in seconde cure, per resistere al gravame, l’ O..
Con la sentenza oggi impugnata, n. 1431/2018, il Tribunale di Perugia rigettava l’impugnazione condannando l’appellante alle spese del secondo grado di giudizio.
Ricorre per la cassazione di detta decisione P.P. affidandosi a tre motivi.
Resiste con controricorso O.M..
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo il ricorrente lamenta la violazione dell’art. 342 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, perchè il Tribunale avrebbe erroneamente ravvisato la genericità dell’impugnazione.
La censura è inammissibile per carenza di interesse all’impugnazione. Il Tribunale di Perugia, invero, dopo aver effettivamente affermato che l’impugnazione conteneva la riproposizione delle “… medesime difese svolte in primo grado, senza indicare specificamente le ragioni per le quali la sentenza di primo grado non fosse conforme alle risultanze del processo che, invece, dovevano condurre ad una ricostruzione alternativa, onde la specificità dei motivi di appello, per quanto da concepire come revisio prioris instantiae, appare carente” (cfr. pag. 3 della sentenza impugnata), ha poi comunque esaminato i motivi di gravame, rigettandoli. Ne consegue che all’iniziale affermazione di genericità delle censure proposte in seconde cure dal P. non ha fatto seguito la dichiarazione di inammissibilità dell’impugnazione. L’odierno ricorrente, dunque, non ha interesse al motivo in esame, posto che dal suo eventuale accoglimento non potrebbe ricavare alcun concreto vantaggio processuale.
Con il secondo motivo il ricorrente lamenta la violazione degli artt. 115,163 c.p.c. e dell’art. 2697 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, perchè il Tribunale di Perugia avrebbe erroneamente ritenuto che l’impianto da lui realizzato presentasse vizi e che questi potessero essere imputati alla cattiva esecuzione delle opere. Ad avviso del ricorrente, infatti, l’opponente non aveva dimostrato che l’infiltrazione era stata causata dalla cattiva saldatura della tubazione e la prova acquisita agli atti del giudizio non era idonea a tal fine.
Con il terzo motivo il ricorrente lamenta la violazione degli artt. 115,228,229 c.p.c. e dell’art. 2226 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, perchè il Tribunale umbro non avrebbe tenuto conto della tardività della denuncia del vizio da parte dell’ O..
Le due censure, che meritano un esame congiunto, sono inammissibili, poichè esse dissimulano un’istanza di revisione della valutazione condotta del giudice di merito, tesa all’ottenimento di una nuova pronuncia sul fatto, da ritenere estranea alla natura e alle finalità del giudizio in Cassazione (cfr. Cass. Sez. U, Sentenza n. 24148 del 25/10/2013, Rv. 627790), nonchè una richiesta di nuovo apprezzamento delle risultanze istruttorie, che del pari non è consentito in questa sede, ove risultino dalla decisione impugnata le ragioni del convincimento del giudice di merito (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 12362 del 24/05/2006, Rv. 589595: Cass. Sez. 1, Sentenza n. 11511 del 23/05/2014, Rv. 631448; Cass. Sez. L, Sentenza n. 13485 del 13/06/2014, Rv. 631330). Nel caso di specie, la sentenza impugnata evidenzia che il giudice di seconde cure ha valorizzato la circostanza che il P. non avesse ultimato le opere che gli erano state ab origine commissionate, tanto che esse erano state completate da altri. Ha quindi ritenuto, nell’ordine: ininfluente il fatto che l’opera fosse stata collaudata, appunto poichè detto collaudo era stato eseguito da terzi; infondata l’eccezione di decadenza e prescrizione dell’azione, da un lato alla luce del mancato completamento dei lavori, e dall’altro in quanto l’infiltrazione si era manifestata l’inverno successivo all’ultimazione delle opere e la sua derivazione causale dalla saldatura non eseguita a regola d’arte dal P. era stata certificata soltanto grazie all’accertamento tecnico del 30.9.2013, data rispetto alla quale la denuncia dell’ O. era tempestiva; non dimostrata, infine, l’eccezione proposta dal P., secondo cui il vizio sarebbe stato originato non già da fatto a lui imputabile, bensì dal fatto di altri soggetti. Tale motivazione, che si articola in una serie di apprezzamenti di fatto, è stata condotta dal giudice di seconda istanza in modo del tutto coerente con i dati normativi applicabili ed è quindi insindacabile in questa sede.
In definitiva, il ricorso va dichiarato inammissibile.
Le spese del presente giudizio di legittimità, liquidate corna da dispositivo, seguono la soccombenza.
Stante il tenore della pronuncia, va dato atto – ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater – della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo a titolo contributo unificato, pari a quello previsto per la proposizione dell’impugnazione, se dovuto.
PQM
la Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.200, di cui Euro 200 per esborsi, oltre rimborso delle spese generali in misura del 15%, iva, cassa avvocati ed accessori come per legge.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della sesta sezione civile, il 2 dicembre 2020.
Depositato in Cancelleria il 2 febbraio 2021
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