Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.2319 del 02/02/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente –

Dott. GRASSO Giuseppe – Consigliere –

Dott. CRISCUOLO Mauro – Consigliere –

Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – Consigliere –

Dott. OLIVA Stefano – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 7178-2019 proposto da:

D.R.M.G., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA FARNESE n. 101, presso lo studio dell’avvocato MARCO BECCIA, rappresentatck e difesa dall’avvocato FAUSTO LANDINI;

– ricorrente –

contro

EVOLUCAO ITALIA DI M.A.J., elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA DEL POPOLO n. 18, presso lo studio dell’avvocato CARLO CIPRIANI, che la rappresenta e difende;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

avverso la sentenza n. 3662/2018 della CORTE D’APPELLO di MILANO, depositata il 28/07/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 02/12/2020 dal Consigliere Dott. STEFANO OLIVA

FATTI DI CAUSA

Con atto di citazione D.R.M.G. proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. *****, emesso dal Tribunale di Milano in favore di Evolucao Italia di M.A.J., con il quale era stato ingiunto all’opponente il pagamento della somma di Euro 5.730,40 a titolo di saldo per l’acquisto di alcuni arredi. L’opponente eccepiva l’incompetenza del Tribunale di Milano a favore di quello di Avellino, perchè la controversia era soggetta al cd. foro del consumatore previsto dal D.Lgs. n. 206 del 2005; la nullità del contratto di compravendita per violazione delle norme del codice del consumo poste a tutela del consumatore; la mancanza di prova sul prezzo degli arredi oggetto della compravendita; l’annullabilità del contratto per dolo.

Si costituiva in giudizio, resistendo all’opposizione, l’ingiungente.

Con sentenza n. 4884/2015 il Tribunale rigettava l’opposizione confermando il decreto ingiuntivo opposto e condannando l’opponente alle spese del grado.

Interponeva appello avverso detta decisione la D.R. e si costituiva in seconde cure, per resistere al gravame, la parte appellata.

Con la sentenza oggi impugnata, n. 3662/2018, la Corte di Appello di Milano accoglieva in parte l’impugnazione, condannando l’appellante al pagamento in favore dell’appellata del minor importo di Euro 3.650 e compensando le spese del doppio grado per un quarto, ponendo i rimanenti tre quarti a carico della D.R..

Ricorre per la cassazione di detta decisione D.R.M.G. affidandosi a tre motivi.

Resiste con controricorso Evolucao Italia di M.A.J., spiegando ricorso incidentale condizionato, affidato ad un motivo.

La parte controricorrente e ricorrente incidentale ha depositato memoria in prossimità dell’adunanza camerale.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo la ricorrente principale lamenta la nullità della sentenza per difetto di motivazione e la violazione degli artt. 112,132 c.p.c. e dell’art. 111 Cost., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, perchè la Corte di Appello avrebbe erroneamente escluso l’applicabilità alla vicenda negoziale di cui è causa della normativa prevista dal D.Lgs. n. 206 del 2005, ritenendo che la compravendita fosse stata conclusa dalla D.R. non in veste di consumatore, bensì come professionista.

Con il secondo motivo la ricorrente principale lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 112,132 c.p.c., dell’art. 118disp. att. c.p.c. e dell’art. 111 Cost., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, perchè la Corte ambrosiana avrebbe omesso di esaminare le argomentazioni da lei proposte con i motivi di gravame.

Con il terzo motivo la ricorrente principale lamenta l’omesso esame delle risultanze istruttorie acquisite agli atti del giudizio di merito, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, perchè esse dimostrerebbero che la mobilia di cui è causa era stata acquistata dalla D.R. non già per arredare il proprio studio professionale – come erroneamente ritenuto dalla Corte territoriale – bensì per arredare la propria abitazione, e quindi in veste di consumatore.

Le tre censure, che per la loro evidente connessione meritano un esame congiunto, sono inammissibili, poichè esse dissimulano un’istanza di revisione della valutazione condotta del giudice di merito, tesa all’ottenimento di una nuova pronuncia sul fatto, da ritenere estranea alla natura e alle finalità del giudizio in Cassazione (cfr. Cass. Sez. U, Sentenza n. 24148 del 25/10/2013, Rv. 627790), nonchè una richiesta di nuovo apprezzamento delle risultanze istruttorie, che del pari non è consentito in questa sede, ove risultino dalla decisione impugnata le ragioni del convincimento del giudice di merito (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 12362 del 24/05/2006, Rv. 589595: Cass. Sez. 1, Sentenza n. 11511 del 23/05/2014, Rv. 631448; Cass. Sez. L, Sentenza n. 13485 del 13/06/2014, Rv. 631330). Nel caso di specie, la sentenza impugnata evidenzia che il giudice di seconde cure ha valorizzato, nell’ordine: il fatto che la D.R. avesse chiesto ed ottenuto la consegna degli arredi di cui è causa presso il suo studio professionale; la circostanza che la relativa fattura accompagnatoria fosse intestata a lei, con indicazione della sua partita iva; ed infine, il fatto che parte della mobilia di cui si discute fosse stata portata da un trasportatore di fiducia della D.R. in *****, presso l’altro studio professionale che ella aveva in quella città. Secondo la Corte di Appello, tali elementi dimostravano che l’acquisto non era stato eseguito dalla D.R. in veste di consumatore, ma come professionista: di conseguenza, il giudice di merito ha ritenuto che il negozio non rientrasse nell’ambito di applicazione della normativa speciale di cui al D.Lgs. n. 206 del 2005. Tale motivazione, che si articola in una serie di apprezzamenti di fatto, è stata condotta dal giudice di seconda istanza in modo del tutto coerente con i dati normativi applicabili ed è quindi insindacabile in questa sede.

In definitiva, il ricorso principale va dichiarato inammissibile.

L’inammissibilità del ricorso principale implica l’assorbimento dell’unico motivo del ricorso incidentale condizionato, con il quale la Evolucao Italia di M.A.J. lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 1474,1988 e 2697 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, perchè la Corte milanese avrebbe erroneamente ridotto l’importo dovuto alla ditta fornitrice dall’importo di Euro 5.730,40, indicato nella fattura sulla cui base era stato emesso il decreto ingiuntivo opposto dalla D.R., alla minor somma di Euro 3.650.

Le spese del presente giudizio di legittimità, liquidate corna da dispositivo, seguono la soccombenza.

Stante il tenore della pronuncia, va dato atto – ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater – della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo a titolo contributo unificato, pari a quello previsto per la proposizione dell’impugnazione principale, se dovuto.

PQM

la Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente principale al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.200, di cui Euro 200 per esborsi, oltre rimborso delle spese generali in misura del 15%, iva, cassa avvocati ed accessori come per legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente principale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della sesta sezione civile, il 2 dicembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 2 febbraio 2021

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