Corte di Cassazione, sez. II Civile, Ordinanza n.23257 del 20/08/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Presidente –

Dott. BELLINI Ubaldo – rel. Consigliere –

Dott. TEDESCO Giuseppe – Consigliere –

Dott. GIANNACCARI Rossana – Consigliere –

Dott. VARRONE Luca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 24333/2016 proposto da:

S. ASSICURA s.r.l., in liquidazione, in persona del liquidatore e legale rappresentante pro tempora S.G., rappresentata e difesa dall’Avvocato NADIA BIGNOTTI ed elettivamente domiciliata, presso lo stuolo dell’Avv. ELENA VACCARI, in ROMA, P.zza ADRIANA 5;

– ricorrente –

contro

ALLIANZ s.p.a., in persona dei procuratori C.S. e T.M., rappresentata e difesa dagli Avvocati RAFFAELE DE LUCA TAMAJO, FRANCO TOFFOLETTO, ELIO CHERUBINI e FEDERICA PATERNO’ ed elettivamente domiciliata presso lo studio Toffoletto De Luca Tamajo in ROMA, P.zza CAVOUR 19;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 2112/2016 della CORTE d’APPELLO di MILANO, pubblicata il 27/05/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio dei 7/04/2021 dal Consigliere Dott. UBALDO BELLINI.

FATTI DI CAUSA

Con sentenza n. 1579/2014 il Tribunale di Milano, decidendo le domande proposte da S. ASSICURA s.r.l. nei confronti di ALLIANZ s.p.a., volti a ottenere, nella sua qualità di avente causa dall’agente S.G., riconoscimento del saldo delle provvigioni super per l’anno 2006, relativo al contratto di agenzia intercorso tra l’agente e la società Allianz, per la produzione di polizze assicurative di diversi rami, respingeva le domande e condannava l’attrice al pagamento delle spese di lite. In particolare, il Tribunale rilevava che: a) in data 31.12.2007 l’agente cessava il mandato svolto in forma individuale e con decorrenza 1.1.2008 stipulava son Allianz nuovo contratto di agenzia come S. Assicura s.r.l., che contestualmente si assumeva tutti i debiti e crediti derivanti dal contratto di agenzia di S.G.; h) che il Tribunale di Treviso, quale Giudice del lavoro adito da S. Assicura s.r.l. al fine di ottenere il pagamento delle super provvigioni 2006, si dichiarava incompetente per territori: e, stante l’estraneità della controversia al novero di quelle elencate nell’art. 409 c.p.c., ordinava la prosecuzione del giudizio nelle forme del rito civile ordinario, onde l’attrice riassumeva i giudizio avanti a Tribunale di Milano; c) che l’eccezione di carenza di legittimazione attiva sollevata dalla Allianz era, fondata dal momento che la cessione del credito per essere valida presuppone un credito certo e determinato, mentre nella fattispecie il credito non era ancora determinato; d) che la cessione, peraltro, riguardava tutti i debiti e crediti derivanti nei confronti della mandante dal rapporto di gestione dell’agenzia da parte di S.G. e la cessione di credito in massa è consentita nei soli limiti di cui alla L. n. 52 del 1991, non applicabile alla fattispecie in cui erano ceduti anche debiti; e) che si trattava, quindi, di cessione di azienda che necessitava di forma scritta e che doveva essere depositata al Registro delle Imprese in forza di scrittura privata autenticata ai fini della opponibilità a terzi, e che difettava di data e non era perché opponibile ad Allianz.

Avverso la sentenza proponeva appello S. Assicura s.r.l. per i seguenti motivi: a.1) erronea identificazione della censura sollevata da Allianz che non si sostanziava nei difetto di legittimazione attiva dell’attrice, bensì in una questione avente a oggetto la titolarità del rapporto controverso, come confermava il richiamo della sentenza all’opponibilità della cessione, questione che si risolveva un’eccezione in senso strette non rilevabile d’ufficio e rispetto alla quale Allianz sarebbe decaduta per effetto della sua tardiva costituzione un giudizio; b.1 che sarebbe stata erronea, per violazione dell’art. 1364 c.c. l’affermazione secondo cui la cessione per essere valida deve riguardare un credito determinato poiché il credito può essere determinabile, vale a dire desunto aliunde da criteri oggettivi, e non condivisibile era la qualificazione della cessione come cessione di azienda, mancando l’elemento costitutivo dell’azienda, cioè il complesso dei beni organizzati per l’esercizio dell’impresa, laddove l’unico logico effetto che l’invalidità della cessione poteva produrre era la conservazione del credito in calce al soggetto cedente, originario titolare. Inoltre, l’appellante svolgeva rilievi volti a dimostrare l’infondatezza delle eccezioni con cui Allianz resisteva alla pretesa azionata e consistenti nella mancata prova del diritto alla riscossione dei compensi aggiuntivi (rappel) rispetto alle provvigioni previste dal mandato, l’inadempimento al contratto di agenzia per comportamento illecito contrario alla buona fede in relazione alla stipula delle polizze vita rilevanti al fine del raggiungimento degli obiettivi. Faceva rilevare la contraddittorietà del comportamento di Allianz che, dopo l’indagine interna sull’abuso del sistema di incentivazione collegato alla produzione di polizze vita e la conclusione dell’estraneità dell’agenzia di S. a tal fatti, aveva acconsentito al trasferimento del mandate sottolineando, all’atto del trasferimento, la fiducia nei confronti dell’agente e persino liquidato a giugno 2007 una prima tranche del rappel maturato nel 2006 e aggiungeva che, solo dopo il recesso per giusta causa dal mandato da parte di S. Assicura, aveva preteso di non pagare il saldo e di avere restituita la tranche già pagata.

Si costituiva in giudizio la società, contestando i rilievi in ordine alla pretesa decadenza per tardiva costituzione avanti al Giudice del lavoro di Treviso e ribadiva che la conversione del rito, imposta dall’erronea scelta processuale dell’attrice, non poteva risolversi in danno della convenuta, cui doveva assicurare l’esercizio di tutte le prerogative esercitabili secondo le regole proprie del giudizio ad quem. Nel merito, contestava il “verbale di assunzione debiti e crediti per cambio gestione agenzia di *****”, posto a fondamento dell’azione avversaria, in quanto il documento prodotto era privo di qualsiasi valore probatorio trattandosi di una cessione stipulata dall’agente con sé stesso, cioè in proprio e nella qualità di legale rappresentante dell’attrice ed era privo di data; rilevava che, se anche valeva a provare una cessione, la sua formulazione generica non consentiva di ritenere incluso in essa il credito per le superprovvigioni, sia perché si sarebbe trattato di un credito non ancora esistente alla cessazione del contratto intercorso con il cedente, sia per la natura del credito per rappel consistente, una elargizione effettuata in occasione del rapporto di agenzia ma non in esecuzione di esso.

Con sentenza n. 2112/2016, depositata in data 27.5.2016, la Corte d’Appello di Milano rigettava l’appello e condannava l’appellante al pagamento delle spese di lite.

Avverso detta sentenza propone ricorso per cassazione S. Assicura s.r.l. in liquidazione sulla base di cinque motivi, illustrati da memoria. Resiste la Allianz s.p.a. con. controricorso.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1.1. – Con il primo motivo, il ricorrente lamenta ex “Art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3: violazione e falsa applicazione degli artt. 1260,1264 e 1376 c.c. per aver ritenuto il Giudice d’appello che la cessione del credito non risulti efficace nei confronti del debitore ceduto in assenza di sua accettazione”.

1.2. – Con il secondo motivo, il ricorrente deduce ex “Art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3: violazione e falsa applicazione dell’art. 1264 c.c. poiché la Corte d’Appello ha prima omesso di considerare che l’art. 1264 c.c. contempla, in alternativa all’accettazione, anche la notifica della cessione del credito e che quest’ultima, costituendo atto a forma libera, deve ritener soddisfatta anche con la citazione in giudizio”.

1.3. – Con il terzo motivo, il ricorrente censura ex “Art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5: alternativamente, (l’)omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio e segnatamente dell’avvenuta notifica della cessione del credito per effetto della notifica de ricorso introduttivo, della comparsa di riassunzione e dell’atto di citazione in appello, nonché delle allegazioni contenute negli atti difensivi depositati nel corso dei due gradi di giudizio di merito”.

1.4. – Con il quarto motivo, il ricorrente deduce ex “Art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5: omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio e segnatamente dell’avvenuta notifica della cessione del credito anche preventivamente alla notifica dell’atto introduttivo del giudizio di merito”.

1.5. – Con il quinto motivo, il ricorrente lamenta ex “Art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5: omesso esame di un fatto decisive per il giudizio e segnatamente dell’avvenuta accettazione della cessione del credito da parte di Allianz s.p.a.”.

2. – Il (Ndr: testo originale non comprensibile) motivo è fondato.

2.1. – A giudizio della Corte distrettuale – rilevato che “l’atto in esame (…) realizza una cessione del credito e accollo di debiti – il negozio doveva ritenersi “inefficace ne confronti di Allianz quale debitore ceduto, in assenza di accettazione secondo il disposto dell’art. 1264 c.c.” (sentenza impugnata pag. 4).

E’ principio largamente consolidato che “il contratto cessione di credito ha natura consensuale, di modo che il suo perfezionamento consegue al solo scambio del consenso tra cedente e cessionario, il quale attribuisce a quest’ultimo la veste di creditore esclusivo, unico legittimato a pretendere la prestazione (anche in via esecutiva), pur se sia mancata la notificazione prevista dall’art. 1264 c.c.; questa, a sua volta, è necessaria al solo fine di escludere l’efficacia liberatoria de pagamento eventualmente effettuato in buona fede dal debitore ceduto al cedente anziché al cessionario, nonché, in caso di cessioni diacroniche del medesimo credito, per risolvere i conflitto tra più cessionari, trovando applicazione in tal caso i principio della priorità temporale riconosciuta al primo notificante” (ex plurimis Cass. n. 21277 del 2019; Cass. n. 4713 del 2019; Cass. n. 12616 del 2017). In tale conteso, risulta ribadito che “non è necessario che la notifica al debitore ceduto venga eseguita a mezzo ufficiale giudiziario, costituendo quest’ultima una semplice species (prevista esplicitamente di, codice di rito per i soli atti processuali) del più ampio genus costituito dalla notificazione intesa come attività diretta a produrre la conoscenza di un atto in capo al destinatario: con la conseguenza che, ai fini tanto dell’art. 1264 c.c., che dell’art. 1265 c.c. e art. 2914 c.c., n. 2, la notificazione della cessione (così come il correlativo atto di accettazione), non identificandosi con quel a effettuata ai sensi dell’ordinamento processuale, costituisce atto a forma libera, non soggetto a particolari discipline o formalità, (cfr. Cass. n. 16566 del 2018; Cass. n. 28390 del 2018).

Pertanto, la Corte d’Appello ha errato nel ritenere che cessione di credito intervenuta tra S.G. e la S. Assicura s.r.l. potesse essere efficace ne confronti della ceduta Allianz s.p.a. solo all’esito di una sua eventuale accettazione, posto che l’effetto traslativo si verifica sic et simpliciter per effetto del consenso espresso tra cedente e cessionario.

3. – Gli altri motivi sono assorbiti.

3. – Va accolto il primo motivo, nei sensi di cui in motivazione, con assorbimento degli altri quattro motivi. Va cassata la sentenza impugnata e rinviata la causa ala Corte di Appello di Milano, in diversa composizione, che provvederà anche alla liquidazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo; assorbiti i successi quattro motivi, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte d’appello di Milano, in diversa composizione, che provvederà anche alla liquidazione delle spese di questo giudizio.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della seconda sezione civile, della Corte Suprema di Cassazione, il 7 aprile 2021.

Depositato in Cancelleria il 20 agosto 2021

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