LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GRECO Antonio – Presidente –
Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –
Dott. CATALDI Michele – rel. Consigliere –
Dott. CROLLA Cosmo – Consigliere –
Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso 35492-2019 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE, (C.F. *****), in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope legis;
– ricorrente –
contro
S.M., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA XX SETTEMBRE N. 1, presso lo studio dell’avvocato STEFANO FEDELE, che lo rappresenta e difende;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 1821/15/2019 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE della LOMBARDIA, depositata il 17/04/2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata dell’11/03/2021 dal Consigliere Relatore Dott. CATALDI MICHELE.
RILEVATO
che:
1. L’Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione, affidato ad un motivo, avverso la sentenza n. 1821/15/2019, depositata il 25 febbraio 2019, con la quale la Commissione tributaria regionale della Lombardia ha rigettato l’appello dello stesso Ufficio avverso la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Milano, che aveva accolto il ricorso del contribuente Mauro Scalfi contro l’atto di contestazione e di irrogazione di sanzioni per l’omessa indicazione, nel modulo RW, di attività finanziarie e/o investimenti all’estero, relativamente agli anni d’imposta 2007 e 2008, notificatogli il 24 dicembre 2014.
Il contribuente si è costituito con controricorso.
La proposta del relatore è stata comunicata, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza camerale, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c..
Il contribuente ha depositato memoria.
CONSIDERATO
che:
1. Con l’unico motivo l’Amministrazione deduce, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e la falsa applicazione del D.L. n. 78 del 2009, art. 12, commi 2-bis e 2-ter, convertito, con modifiche, dalla L. n. 102 del 2009.
Assume infatti la ricorrente che il giudice a quo ha erroneamente affermato che non fossero applicabili retroattivamente, ovvero a periodi d’imposta precedenti alla loro entrata in vigore, il D.L. n. 78 del 2009, art. 12, commi 2-bis e 2-ter, i quali prevedono, rispettivamente: a) il raddoppio dei termini di decadenza stabiliti dal D.P.R. n. 600 del 1973, art. 43 per la notifica degli atti di accertamento della evasione presunta di cui al D.L. n. 78 del 2009, art. 12 comma 2; b) il raddoppio dei termini (di decadenza e di prescrizione) previsti dal D.Lgs. n. 472 del 1997, art. 20 per la notifica degli atti di contestazione o di irrogazione delle sanzioni comminate dal D.L. n. 167 del 1990, art. 5 in caso di violazione dell’obbligo di dichiarazione delle disponibilità finanziarie detenute all’estero. Sulla questione, il relatore ha formulato la seguente proposta: “Manifesta fondatezza del ricorso. La presunzione di evasione stabilita, con riguardo agli investimenti e alle attività di natura finanziaria detenute negli Stati o territori a regime fiscale privilegiato, dal D.L. n. 78 del 2009, art. 12, comma 2, conv., con modif., dalla L. n. 102 del 2009, in vigore dal 1 luglio 2009, non ha natura procedimentale ma sostanziale – sia perché le norme in tema di presunzioni sono collocate, nel codice civile, tra quelle sostanziali, sia perché una diversa interpretazione potrebbe pregiudicare, in contrasto con gli artt. 3 e 24 Cost., l’effettività del diritto di difesa del contribuente rispetto alla scelta in ordine alla conservazione di un certo tipo di documentazione – con la conseguenza che essa non ha efficacia retroattiva. Viceversa, hanno natura procedimentale e non sostanziale e soggiacciono perciò al principio “tempus regit actum”, le previsioni di cui al medesimo D.L. n. 78 del 2009, art. 12, commi 2-bis e 2-ter, che raddoppiano, rispettivamente, i termini di decadenza per la notificazione degli avvisi di accertamento basati sulla suddetta presunzione e quelli di decadenza e di prescrizione stabiliti per la notificazione degli atti di contestazione o di irrogazione delle sanzioni per l’omessa denuncia delle disponibilità finanziarie detenute all’estero, sicché esse si applicano anche per i periodi d’imposta precedenti alla loro entrata in vigore (il 1 luglio 2009), quando venga in rilievo la sottrazione alla tassazione di redditi esportati in Stati o territori a regime fiscale privilegiato, indipendentemente dalla applicabilità della presunzione legale di cui al D.L. n. 78 del 2009, art. 12, comma 2 (Cass., Sez. 5 -, Sentenza n. 29632 del 14/11/2019; conforme Cass. Sez. 6 – 5, Ordinanza n. 30742 del 28/11/2018).”.
Rileva tuttavia il Collegio che, come evidenziato nella memoria del contribuente, pur nella continuità dell’orientamento richiamato nella proposta, è emerso, recentemente (Cass. Sez. 6 – 5, Ordinanza n. 21018 del 2/10/2020) un seguito giurisprudenziale della tesi contraria, secondo la quale (come già affermato da Cass. Sez. 5, Sentenza n. 33223 del 2018, in motivazione, punto 2.2) anche le previsioni di cui al ridetto D.L. n. 78 del 2009, art. 12, commi 2-bis e 2-ter, che raddoppiano, rispettivamente, i termini di decadenza per la notificazione degli avvisi di accertamento e quelli di decadenza e di prescrizione stabiliti per la notificazione degli atti di contestazione o di irrogazione delle sanzioni, non si applicherebbero ai periodi d’imposta precedenti alla loro entrata in vigore.
E’ pertanto opportuno rimettere la controversia alla pubblica udienza.
P.Q.M.
Rimette la causa alla pubblica udienza e rinvia a nuovo ruolo.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 11 marzo 2021.
Depositato in Cancelleria il 20 agosto 2021