Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza Interlocutoria n.23267 del 20/08/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRECO Antonio – Presidente –

Dott. MOCCI Mauro – Consigliere –

Dott. CATALDI Michele – rel. Consigliere –

Dott. CROLLA Cosmo – Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 32758-2019 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE (C.F. *****), in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis;

– ricorrente –

contro

STUDIO LEGALE ASSOCIATO APRILE – GUAGENTI;

– intimati –

avverso la sentenza n. 4603/12/2019 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE della SICILIA, depositata il 23/07/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 14/04/2021 dal Consigliere Relatore Dott. CATALDI MICHELE.

RILEVATO

che:

1. La controversia trae origine dall’impugnazione, da parte dello Studio Legale Associato Aprile-Guagenti, del “silenzio rifiuto” serbato dall’Agenzia delle Entrate avverso l’istanza di rimborso per l’Irap versata per gli anni d’imposta 2010-2012. L’Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione, affidato ad un motivo, avverso la sentenza n. 4603/12/2019, depositata il 23 luglio 2019, con la quale la Commissione tributaria regionale della Sicilia ha rigettato l’appello proposto dallo stesso Ufficio, confermando la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Agrigento, che aveva accolto il ricorso del contribuente sul rilievo che non fosse stata accertata la sussistenza dell’autonoma organizzazione.

Il contribuente è rimasto intimato.

La proposta del relatore è stata comunicata, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza camerale, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c..

CONSIDERATO

che:

1. Appare necessario, al fine di verificare l’integrità del contraddittorio, acquisire il fascicolo d’ufficio di merito.

P.Q.M.

Rinvia a nuovo ruolo e dispone acquisirsi il fascicolo del giudizio di merito presso la Commissione tributaria regionale della Sicilia.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 14 aprile 2021.

Depositato in Cancelleria il 20 agosto 2021

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