Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza Interlocutoria n.23269 del 20/08/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRECO Antonio – Presidente –

Dott. CATALDI Michele – rel. Consigliere –

Dott. CROLLA Cosmo – Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –

Dott. LO SARDO Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 32989-2019 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE *****, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope legis;

– ricorrente-

DAR SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA SEBASTIANO VENIERO n. 8, presso lo studio dell’avvocato SAVERIO SINISCALCHI, che la rappresenta e difende;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

avverso la sentenza n. 3030/5/2019 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DELLA CAMPANIA, depositata il 04/04/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 28/04/2021 dal Consigliere Relatore Dott. CATALDI MICHELE.

RILEVATO

che:

1. L’Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazìone, affidato ad un motivo, avverso la sentenza di cui in epigrafe, con la quale la Commissione tributaria regionale della Campania-sezione staccata di Salerno, ha rigettato il suo appello avverso la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Avellino, che aveva accolto il ricorso della D.A.R. s.r.l. contro l’avviso d’accertamento emesso nei suoi confronti, per l’anno d’imposta 2012, in materia di Ires, Irap ed Iva.

La contribuente si è costituita la con controricorso ed ha proposto ricorso incidentale condizionato, affidato a due motivi. La proposta del relatore è stata comunicata, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza camerale, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c..

La controricorrente, ricorrente in via incidentale, ha prodotto memoria.

CONSIDERATO

che:

1. E’ necessario acquisire il fascicolo di merito, in relazione alla rilevanza in rito della questione relativa alla proposizione dell’appello incidentale della contribuente.

P.Q.M.

Dispone l’acquisizione, dalla Commissione tributaria regionale della Campania-sezione staccata di Salerno, del fascicolo di merito e rinvia a nuovo ruolo.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 28 aprile 2021.

Depositato in Cancelleria il 20 agosto 2021

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