LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GRECO Antonio – Presidente –
Dott. CATALDI Michele – rel. Consigliere –
Dott. CROLLA Cosmo – Consigliere –
Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –
Dott. LO SARDO Giuseppe – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso 37236-2019 proposto da:
S.E., elettivamente domiciliata presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, PIAZZA CAVOUR, ROMA, rappresentata e difesa dall’avvocato MAURO MOCCI;
– ricorrente –
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope legis;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 3276/7/2019 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DEL LAZIO, depositata il 29/05/2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 28/04/2021 dal Consigliere Relatore Dott. CATALDI MICHELE.
RILEVATO
che:
1. S.E. propone ricorso per cassazione, affidato a due motivi, avverso la sentenza n. 3276/07/2019, depositata il 29 maggio 2019, con la quale la Commissione tributaria regionale del Lazio ha rigettato il suo appello avverso la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Roma, che aveva respinto il ricorso della medesima contribuente contro un’intimazione di pagamento e contro le cartelle di pagamento e l’avviso d’accertamento dalla prima presupposti. L’Agenzia delle entrate- riscossione si è costituita con controricorso.
La proposta del relatore è stata comunicata, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza camerale, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c..
La contribuente ha depositato memoria.
CONSIDERATO
che:
1. Con il primo motivo la contribuente ricorrente deduce la “violazione art. 360 c.p.c. per omessa motivazione”, assumendo che il giudice a quo “nulla ha motivato, ma anzi ha deciso in base ai documenti depositati da ADER”, in ordine all’eccepita “inammissibilità” della costituzione dell’Agenzia delle entrate- riscossione con un avvocato del libero foro.
2. Con il secondo motivo la contribuente ricorrente deduce l’avvenuta prescrizione delle cartelle di pagamento presupposte.
3. Il Collegio rileva che nel corpo del primo motivo e nella memoria la ricorrente pone questioni che non riguardano esclusivamente la costituzione nel giudizio di merito, con un avvocato del libero foro, dell’Agenzia delle entrate-riscossione, ma attingono altresì la legittimità del trasferimento di personale a quest’ultima da Equitalia s.p.a., ipotizzando effetti che ne deriverebbero sulla legittimità degli atti della stessa Agenzia.
Pertanto, ritenuto che non sussistano i presupposti di cui all’art. 375 c.p.c., comma 1, nn. 1 e 5, rimette la causa alla pubblica udienza della V sezione
P.Q.M.
Rimette la causa alla pubblica udienza e rinvia a nuovo ruolo.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 28 aprile 2021.
Depositato in Cancelleria il 20 agosto 2021