LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GRECO Antonio – Presidente –
Dott. CATALDI Michele – Consigliere –
Dott. CROLLA Cosmo – rel. Consigliere –
Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –
Dott. LO SARDO Giuseppe – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso 37556-2019 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE *****, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope legis;
– ricorrente –
contro
G.L.X.;
– intimato –
avverso la sentenza n. 1475/3/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DELLA LIGURIA, depositata il 09/11/2018;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 28/04/2021 dal Consigliere Relatore Dott. COSMO CROLLA.
CONSIDERATO IN FATTO
1. G.L.X., titolare di impresa individuale esercente attività di ristoratore, proponeva ricorso davanti alla Commissione Tributaria Provinciale di Savona avverso l’avviso accertamento con cui l’Agenzia delle Entrate, all’esito di indagini della Guardia di finanza, recuperava a tassazione le maggiori imposte Irpef Iva ed Irap nonché le relative sanzioni con riferimento all’anno 2001.
2. La Commissione Tributaria Provinciale accoglieva il ricorso sul presupposto del perfezionamento del condono “tombale”, la Commissione Tributaria Regionale della Liguria confermava e la Corte di Cassazione, con sentenza nr 23101/2011 annullava l’impugnata sentenza ritenendo inapplicabile la disposizione della L. n. 289 del 2002, art. 9. La controversia approdava nuovamente in Cassazione in quanto l’Agenzia delle Entrate contestava la decisione del giudice di rinvio di rimessione degli atti gli atti alla CTP di Savona e questa Corte annullava con rinvio la sentenza della CTR; riassunta nuovamente la causa la CTR della Liguria accoglieva parzialmente l’appello osservando, per quanto di interesse in questa sede, che dal maggior reddito accertato avrebbe dovuto essere dedotta, oltre alle somme versate a titolo di condono, la percentuale dei costi necessari per la produzione del maggior reddito da determinarsi in via presuntiva con conseguente diminuzione delle sanzioni.
4. Avverso la sentenza della CTR l’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per Cassazione affidandosi unico motivo. Il contribuente non si è costituito.
5 Sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi del novellato art. 380 bis c.p.c. risulta regolarmente costituito il contraddittorio.
RITENUTO IN DIRITTO
1.Con l’unico motivo la ricorrente denuncia violazione e/o falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 32, comma 1, n. 2) e dell’art. 2697 in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3; si sostiene che l’impugnata sentenza ha erroneamente affermato il principio secondo il quale il maggior reddito accertato attraverso le indagini bancarie debba necessariamente essere depurato delle spese da determinarsi forfettariamente pur in assenza di una specifica prova da parte del contribuente.
2 Va preliminarmente rilevato che il ricorso per Cassazione risulta notificato, a mezzo pec, presso l’indirizzo di posta elettronica di uno dei due difensori, l’avv. Giovanni Maglione.
2.1 Deve, quindi, disporsi il rinnovo della notifica del ricorso a G.L.X. anche presso il domicilio dell’altro difensore l’avv. Mario Miscali.
P.Q.M.
La Corte:
rinvia la causa a nuovo ruolo concedendo alla ricorrente termine di gg 90 dalla comunicazione del presente provvedimento per il rinnovo della notifica del ricorso G.L.X. presso lo Studio dell’avv. Mario Miscali Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 28 aprile 2021.
Depositato in Cancelleria il 20 agosto 2021